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Giù le mani dalle liquidazioni dei lavoratori. Giù le mani dai diritti previdenziali

Un duro attacco ai diritti dei lavoratori pubblici nel maxi emendamento del governo per la conversione del D.L. 5/2009 "Misure di sostegno dei settori industriali in crisi".

03/04/2009
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Alla Camera dei Deputati è in discussione il D.L. 5/2009 “Misure di sostegno dei settori industriali in crisi”, a cui il governo ha presentato emendamenti, alcuni dei quali niente hanno a che fare con l’argomento oggetto del disegno di legge.

Uno di questi riguarda il collocamento a riposo, dal 1° settembre 2009, disposto in modo coatto dall’amministrazione nei confronti di chi si ritiene abbia raggiunto i 40 anni di anzianità massima contributiva entro il 31 agosto 2009.
In questi casi, quindi, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, salvo che “l’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, decida motivatamente di trattenere in servizio il singolo dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dallo stesso in specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”.

Già un’altra volta Brunetta, Tremonti e Gelmini avevano cercato di introdurre questa norma che, lasciando ampio spazio discrezionale all’amministrazione di decidere come e quando mandare in pensione i propri dipendenti, rende diseguale il trattamento del personale e lo rende ricattabile da parte del datore di lavoro.
Ma Brunetta, Tremonti e Gelmini non si accontentano di discriminare a loro piacimento il personale, hanno bisogno anche di infierire per cui a coloro cui sono riservate le attenzioni di cui sopra “l’indennità di buonuscita e i trattamenti ad essa assimilabili sono corrisposti successivamente al 1° gennaio 2013”.
Fortunatamente, questa parte del maxi emendamento, che introduceva l'articolo 5 ter, è stata dichiarata inammissibile dalla presidenza della Camera e quindi è stata eliminata.

La protervia e la creatività di cui ha dato prova il governo però non ci lasciano tranquilli e riteniamo che non sia improbabile che l’operazione possa essere ritentata in sede di discussione al Senato, perché l’attacco ai diritti dei lavoratori è continuo e non risparmia nessuno.

Il 4 aprile saremo in piazza anche per questo, per difendere i diritti previdenziali di tutti i lavoratori.

Roma, 2 aprile 2009
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[omissis]

Articolo 5-ter.

1. All'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 11, le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni», sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2009, 2010 e 2011 nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni». In fine, dopo le parole: «e professori universitari», sono inserite le seguenti: «nonché ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa»;
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi, nei casi in cui l'anzianità massima contributiva di 40 anni sia maturata prima della data di entrata in vigore del presente decreto ovvero maturi entro il 31 agosto 2009, il rapporto di lavoro, anche dei soggetti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale diversi da quelli di cui agli articoli 5, comma 2, e 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, si risolve automaticamente alla data del 31 agosto 2009, salvo che l'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, decida motivatamente di trattenere in servizio il singolo dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dallo stesso in specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57 della legge 2412 del 2003, n. 350. La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, nonché a magistrati, professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. In considerazione delle preminenti esigenze di finanza pubblica, nei casi previsti dal presente comma l'indennità di buonuscita e i trattamenti ad essa assimilabili sono corrisposti successivamente al 1o gennaio 2013».

3-quater. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, disposta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima del 20 marzo 2009, nonché gli effetti dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

Inammissibile

[omissis]