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Sostegno, posto comune addio

A breve la costituzione della classe di concorso specifica, ad annunciarlo la ministra

19/01/2021
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ItaliaOggi

Carlo Forte

I docenti di sostegno, che intenderanno passare sul posto comune, dovranno presentare la domanda di passaggio di cattedra o di ruolo e non più la mera domanda di trasferimento. Ciò renderà più difficile ottenere il passaggio sul posto comune. Perché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) avviene solo sul 25% dei posti che rimangono vacanti dopo i trasferimenti. I trasferimenti, invece, avvengono sul 100% dei posti disponibili.

È questo l'effetto della costituzione della classe di concorso specifica per il sostegno che la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, intende istituire. Ad annunciarlo la stessa titolare del dicastero di viale Trastevere si evince dall'atto di indirizzo politico istituzionale per il 2021 emanato dalla ministra il 4 gennaio scorso. Secondo Azzolina, la classe di concorso specifica dovrà essere istituita per «accrescere la motivazione e la competenza dei docenti di sostegno, garantendo agli alunni con disabilità la continuità didattica e la stabilità relazionale cui hanno diritto». Sempre secondo quanto si legge nell'atto di indirizzo, alle nuove qualifiche si accederà «attraverso procedure concorsuali specifiche e sistematiche nel tempo».

L'avviso della ministra recepisce una richiesta storica delle associazioni dei genitori degli alunni portatori di handicap. E una volta tradotta in atti normativi renderà molto più difficile di adesso il passaggio dei docenti di sostegno sul posto comune. Attualmente, peraltro, esistono già dei forti vincoli in tal senso. I docenti di sostegno, infatti, sono soggetti a permanere sul posto di sostegno per almeno 5 anni. E solo dopo tale quinquennio possono presentare la domanda di mobilità per passare sul posto comune.

La domanda si configura alla stregua di istanza di trasferimento. Ma il richiedente viene automaticamente escluso dalla fase comunale.

E cioè dalla prima fase dei movimenti in cui vengono effettuati con precedenza i trasferimenti nello stesso comune. La domanda viene elaborata solo nella seconda fase (la cosiddetta fase provinciale). Come se si trattasse della domanda di un docente titolare in comune diverso da quello in cui è titolare all'atto della presentazione dell'istanza. Ma in questa fase partecipa comunque ai movimenti su tutti i posti disponibili.

Con le nuove norme, invece, la domanda sarà trattata dopo i trasferimenti nella fase della mobilità professionale. Ma non su tutti i posti residuati: solo sul 25%.


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