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Sole 24 ore-Insegnanti e gestione degli istituti sotto l'ombrello dei Governatori.

La competenza delle Regioni Insegnanti e gestione degli istituti sotto l'ombrello dei Governatori. ROMA . La devolution di Bossi per la scuola sposterà la gestione degli istituti dallo Stato al...

28/11/2002
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Il Sole 24 Ore

La competenza delle Regioni

Insegnanti e gestione degli istituti sotto l'ombrello dei Governatori.

ROMA . La devolution di Bossi per la scuola sposterà la gestione degli istituti dallo Stato alle Regioni. Questo significa un possibile passaggio di tutte le scuole pubbliche, a cominciare dai licei, alla gestione amministrativa delle Regioni (o delle Province, per delega prevedibile).

Ma per capire la portata e le conseguenze effettive del progetto, occorre confronta re il Ddl 1187 con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e il testo della Costituzione del 1948.

Procediamo alla rovescia. Dice la Costituzione del 1948 (articolo 34): "La Repubblica detta le norme generali sull'#8216;istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". Ma non dice che deve essere lo Stato a gestirle.

E ancora (articolo 117): "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: (...) istruzione artigiana e professionale (...)".

Il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione recita: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni (...). Lo Stato ha la legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (quindi anche su scuole e su chi ci lavora, ndr); (...) n) norme generali sull'istruzione... (...). Sono materie di legislazione concorrente quel le relative a: (...) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale". L'ultima frase è un infelice modo per dire che sull' istruzione professionale le Regioni avevano già la competenza esclusiva.

Il Ddl 1187 si compone di un solo articolo di 7 righe che, per ciò che concerne la scuola, si riducono a tre: "Le Regioni attivano la competenza esclusiva per le seguenti materie: (...) b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione".

Sul fatto che le Regioni debbano occuparsi della parte dei programmi scolastici e formativi di loro interesse specifico, nessuna novità. Tutti i poteri sulla definizione dei principi ispiratori della scuola e dei programmi resterebbero nelle mani del Parlamento, e del Governo, se e in quanto delegato dal primo. Di nuovo c'è, semmai, una maggiore chiarezza, e a tutto vantaggio delle funzioni dello Stato. Perché nella recente riforma costituzionale c'è l'ambigua definizione di '#8216;legislazione concorrente in materia di 'istruzione' senza alcuna specificazione. Con quella definizione, i limiti delle Regioni in materia si potrebbero chiarire soltanto in sede contenzioso, davanti alla Corte costituzionale.

La novità della devolution di Bossi, dunque, sta nel piano della "organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione". Se di 'alluvione' '#8212; come è stata definita '#8212; si tratta, essa riguarda indubbiamente una svolta traumatica nello stato giuridico ed economico dei docenti e del personale non docente. Perciò, si giustificano frasi come: "Potrei guadagnare di più, ma anche di meno".

Per studenti e famiglie, il rischio è quello di affrontare una fase di disorientamento e di fermento tra i docenti. O di scontare forme di impreparazione delle Regioni ai compiti che si vorrebbero loro attribuire.

NICOLA D'AMICO


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