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Se il parlamento c’è, batta un colpo

c’è nel dovere delle istituzioni di cominciare a dare una risposta concreta a tutti coloro che chiedono di poter lavorare anche nelle aule universitarie senza l’oppressione di organismi e regole che tormentano senza costrutto chi fa il proprio dovere e lasciano spesso indisturbati proprio coloro che andrebbero stanati e puniti

08/07/2014
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ROARS

Stefano Semplici

Uno degli elementi di criticità del sistema di assicurazione della qualità è «la pluralità di soggetti coinvolti». Non lo dicono soltanto i fastidiosi e inopportuni professori di “Ora basta!”. Lo ha scritto l’ANVUR nel testo preparato per la recente Audizione in due tempi del Presidente Fantoni e del Direttore Torrini presso la Commissione Cultura della Camera dei deputati. La colpa – naturalmente – non sarebbe dell’ANVUR, ma della sovrapposizione delle linee guida europee all’ordinamento già in vigore nei nostri atenei. Coerentemente con le prime, «l’autovalutazione e i processi di assicurazione di qualità interni devono essere di piena e diretta responsabilità dell’ateneo». Il secondo prevedeva per ogni università un nucleo di valutazione da essa nominato e composto tuttavia anche da «soggetti esterni». Processi di autovalutazione e di assicurazione di qualità interni non sono compatibili con queste presenze e questa è la ragione per la quale è stato introdotto il presidio di qualità. Quest’ultimo garantisce «che le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di assicurare la qualità della didattica e della ricerca», mentre ai nuclei spetta «un ruolo di prima verifica “esterna” dell’adeguatezza delle azioni intraprese». Incalzato dall’onorevole Nicoletti, che ha riportato nell’Aula della Commissione l’opinione dei tanti docenti che ritengono che questo sia un segnale patologico dell’autolesionismo burocratico del sistema universitario anziché una condizione indispensabile per puntare a più alti livelli di efficienza (il direttivo dell’ANVUR – giova ricordarlo – è composto da professori universitari), il direttore Torrini ha riconosciuto che si dovrebbe effettivamente fare qualcosa, perché il problema esiste. Ma chi lo dovrebbe fare?
 Non lo farà probabilmente l’ANVUR, che pure ha ricevuto dal legislatore l’inusitato potere di definire in splendida solitudine gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, che il Ministro non può far altro che adottare con proprio decreto «entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» (art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19). L’ANVUR ha fatto le sue scelte e ritiene che la responsabilità degli effetti collaterali che ne derivano vada suddivisa fra l’Europa e chi non ha aggiornato per tempo disposizioni normative superate dal corso degli eventi. Sarebbe bello se lo facesse il governo, ma non si può che prendere atto – almeno finora – della voragine che separa i reiterati lamenti del Ministro Giannini contro la burocrazia che soffoca l’università dal silenzio del Presidente del Consiglio, che all’università non ha ancora dedicato neppure una parola. Neppure per assumerla (e sarebbe così facile) come banco di prova della sua volontà di una lotta senza quartiere contro la burocrazia inutile. Nel decreto legge entrato in vigore il 25 giugno ci sono «misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa» che riguardano il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, l’Associazione Formez PA, le scuole di formazione delle amministrazioni centrali e le Camere di Commercio. Non c’è nulla sull’università e la prevedibile risposta che una materia tanto importante e complessa ha bisogno di un provvedimento ad hoc, come il piano di «semplificazione e delegificazione» annunciato per l’ennesima volta dal Ministro Giannini nella sua intervista a «la Stampa» del 30 giugno, ci riporta nel territorio tanto vasto quanto incerto delle promesse per il futuro che verrà. Un futuro che, come sappiamo, si è adesso allungato a 1000 giorni…
Rimane il parlamento e a poter dare un segnale sono forse proprio i deputati della Commissione Cultura, di fronte ai quali i vertici dell’ANVUR hanno riconosciuto l’esistenza di una seria difficoltà che si sono dichiarati impotenti a risolvere. L’occasione potrebbe essere la conversione di questo Decreto Legge. L’inserimento di un emendamento richiede che ci sia un “chiodo” al quale attaccarlo e questo principio è sacrosanto, proprio per evitare che il processo di conversione si trasformi in un comodo taxi sul quale caricare le merci più disparate. In senso puramente tecnico, questo chiodo, nel testo, non c’è e sarebbe una forzatura pretendere di trovarlo nell’articolo dedicato alle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale. C’è però agli atti dei lavori parlamentari, a partire dall’interrogazione presentata alcune settimane fa dagli onorevoli Nicoletti, Galli e Ghizzoni proprio su AVA. E c’è nel dovere delle istituzioni di cominciare a dare una risposta concreta a tutti coloro che chiedono di poter lavorare anche nelle aule universitarie senza l’oppressione di organismi e regole che tormentano senza costrutto chi fa il proprio dovere e lasciano spesso indisturbati proprio coloro che andrebbero stanati e puniti. Si tratterebbe allora di introdurre un semplice articolo appunto di semplificazione, utile anche a ridefinire in modo finalmente appropriato e univoco il rapporto fra l’ANVUR e il Ministero. La prima, anche quando «definisce criteri e metodologie per la valutazione» (ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, che ne regola struttura e funzionamento), non può certo sostituirsi al secondo nella responsabilità di organizzarli in «sistema». Tutto questo non basterebbe a cambiare il destino della nostra università. Ma accenderebbe una speranza.
 Disposizioni urgenti per la semplificazione delle procedure di autovalutazione,valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano
 1.Al nucleo di valutazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, spetta la responsabilità di verificare procedure e performance del sistema di assicurazione della qualità interno ai singoli atenei, fornendo agli altri organi accademici le indicazioni utili alla loro implementazione. Ogni ateneo dichiara in un Documento programmatico per l’Assicurazione della Qualità, da aggiornare ogni tre anni, le strategie, le politiche e le procedure con le quali persegue l’obiettivo del continuo miglioramento della qualità della propria attività didattica e di ricerca. Ferme restando le competenze di rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione, i soggetti attivi nella organizzazione del sistema di assicurazione della qualità e di autovalutazione interna degli atenei, sottoposto alla supervisione e al controllo del nucleo di valutazione, sono solo quelli indicati dall’art. 2, comma 2 lettera a) e dall’art. 5, comma 3, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 2.All’art. 2, comma 1, lettera q) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole “in prevalenza esterni all’ ateneo” sono soppresse.
 3.La lettera a) del comma 3 dell’art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è modificata come segue: “introduzione, sentita l’ANVUR, di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione di specifici indicatori, definiti ex ante, per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria”. La lettera b) del comma 3 dell’art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è modificata come segue: “introduzione, sentita l’ANVUR, di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori, stabiliti ex ante, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne”. Il governo, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente Decreto Legge, uniforma alle modifiche introdotte dal presente comma il contenuto del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e il contenuto del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, così come modificato dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059.

Anche la strada per l’adozione della proposta che ho elaborato con il collega Salmeri e alla quale sono arrivate in questi giorni altre adesioni, così come per interventi ancora più incisivi, sarebbe a questo punto aperta. Se il parlamento c’è, batta un colpo…


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