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Prof fragili, arriva il vademecum

Dopo la circolare della Salute che esclude la sola età come condizione, la nota del MI

08/09/2020
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ItaliaOggi

Alessandra Ricciardi e MArco Nobilio

   

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Lavoratore fragile? Non basta essere over 55. La valutazione deve essere fatta dal medico competente caso per caso e toccherà al dirigente scolastico vigilare e attivare la procedura in caso di sospetta fragilità. Lo ha detto il ministero della Salute, lo sta per ribadire il ministero dell'Istruzione nel vademecum indirizzato ai dirigenti scolastici con tutte le indicazioni operative circa la presenza in servizio di eventuali lavoratori «fragili», docenti e personale Ata, e dunque più a rischio in caso di contagio da Covid. Finora sarebbero solo 300 le richieste avanzate, ha detto il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, smentendo dunque le cronache che parlavano di migliaia di richieste concentrate in regioni come il Veneto e la Campania. Un monitoraggio, quello consegnato alla Azzolina, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai vertici ministeriali: se i numeri fossero davvero così bassi, il relativo trattamento economico per i lavoratori in questione, su cui dovrà esprimersi il Ministero del lavoro e quello della funzione pubblica in una nota a doppia firma, potrebbe essere anche pieno, e dunque equiparato a quello in godimento in caso di lunga malattia, perché avrebbe un impatto sulle casse dello stato assai limitato. Cioè ben tollerato dallo stesso ministero dell'economia.

Intanto che si attende di definire la vicenda dei prof fragili, l'Istruzione ha inviato al Cspi, per il previsto parere, l'ordinanza sugli studenti fragili: la condizione di fragilità, valutata e certificata dal pediatra o dal medico di medicina generale, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, deve essere tempestivamente comunicata dalla famiglia dell'alunno all'istituzione scolastica. In caso di comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, gli alunni fragili beneficiano di forme di didattica digitale integrata ovvero di ulteriori strumenti complementari a tutela del diritto allo studio predisposti dall'istituzione scolastica. Nel caso di alunni con disabilità non associata ad una comprovata condizione di fragilità, viene comunque privilegiata la didattica in presenza.

Per il personale, è stata la Salute a fissare i requisiti, nella circolare 13. I dirigenti scolastici dovranno provvedere ad assicurare la sorveglianza sanitaria anti-Covid 19 sui docenti e i non docenti in servizio nella scuola a cui sono preposti. E per farlo dovranno mandare a visita i lavoratori e le lavoratrici a rischio dal medico competente o, in mancanza, presso l'Inail, le aziende sanitarie locali o i dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle università. In ogni caso, per essere dichiarati lavoratori fragili non basta essere anziani: è necessario anche che sussistano particolari patologie che, se associate all'infezione da Covid, potrebbero causare la morte del lavoratore o della lavoratrice. La circolare, riprendendo quanto affermato dall'Istituto superiore di sanità, spiega che in tale contesto la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in merito al Covid va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio.

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve, però, essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria. Qualora nella istituzione scolastica non vi fosse un medico competente, il dirigente scolastico potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico tra i quali l'Inail, le aziende sanitarie locali, i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro dell'università. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.


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