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Permessi per le visite mediche, ancora nessuna risposta dal governo

E intanto gli interessati affilano le armi per il contenzioso

22/04/2014
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ItaliaOggi

Franco Bastianini

Finita la tregua pasquale, minaccia di riesplodere ancora con più virulenza la polemica in merito alle nebulose disposizioni in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici contenute nella circolare del dipartimento della funzione pubblica del 17 febbraio 2014 a firma dell'allora ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gianpiero D'Elia (si veda tra l'altro ItaliaOggi di martedì scorso). Una circolare che doveva avere l'obiettivo di assicurare l'interpretazione omogenea delle nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti introdotte dall'articolo 4, comma 16 bis, del decreto legge 101/2013 entrato in vigore il 31 ottobre 2013, e contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. E che rischia, invece, di favorirlo introducendo, nell'ipotesi di permessi, nuove formalità per giustificare di averli utilizzati per lo scopo per il quale erano stati chiesti al dirigente scolastico. É infatti richiesta una attestazione di presenza che deve essere rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria anche privata che hanno svolto la visita o adempiuto la prestazione e trasmessa mediante posta elettronica al datore di lavoro.

Nell'attestazione di presenza deve inoltre risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Poiché l'attestazione di presenza non è sostanzialmente un certificato di malattia non deve invece recare l'indicazione della diagnosi né del tipo di prestazione somministrata. Immediato è stato il concerto di reazioni negative da parte sia dei dirigenti scolastici sui quali dovrebbe ricadere l'onere di applicazione delle nuove disposizioni, che da parte del personale, ed in particolare di quello docente, per le conseguenze negative che una applicazione letterale delle nuove disposizione potrebbe avere sulla regolarità degli obblighi di servizio.

La domanda che il personale si è immediatamente posto è semplicissima: per l'espletamento delle visite mediche, delle terapie, delle prestazioni specialistiche o degli esami diagnostici deve obbligatoriamente chiedere un permesso o, previa presentazione di certificazione medica, un giorno di assenza per motivi di salute? Una domanda rimasta fino ad oggi senza una risposta. Una risposta chiara è auspicata anche dai sindacati che hanno chiesto il ritiro della circolare al ministro Marianna Madia.

Quanto alle motivazioni che sarebbero alla base della volontà del legislatore (contrastare il fenomeno dell'assenteismo), concretizzatasi appunto nell'articolo 4, comma 16 bis del decreto legge 101/2013, queste non possono interessare il personale della scuola che in materia di assenteismo per motivi di salute occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria dei dipendenti pubblici.


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