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kataweb-Religione, la carica dei ventimila

Religione, la carica dei ventimila Si apre per i 20 mila insegnanti italiani di religione cattolica la possibilità di entrare a pieno titolo nei ruoli dello Stato. Il Consiglio dei ministri ha ...

16/02/2002
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Religione, la carica dei ventimila

Si apre per i 20 mila insegnanti
italiani di religione cattolica la possibilità di entrare a pieno titolo nei ruoli dello Stato. Il Consiglio dei ministri ha infatti
approvato il disegno di legge che prevede il contratto a tempo indeterminato anche per gli insegnanti di religione - almeno per il 70 per cento dei posti previsti per la categoria - che entrano così a pieno titolo nel sistema scolastico. Il restante 30 per cento dei posti, sarà invece coperto con contratti a tempo determinato.
Queste alcune delle novità previste dal disegno di legge "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", messo a punto dal ministero dell'Istruzione ed approvato dal Consiglio dei ministri.
I docenti di religione saranno suddivisi in due distinti "ruoli regionali", corrispondenti ai cicli scolastici (elementari e superiori), e per l'immissione in ruolo dovranno superare concorsi ad hoc per titoli ed esami. Per insegnare dovranno possedere l'idoneità riconosciuta dalla diocesi competente ma, anche se questa dovesse essere revocata, l'insegnante di religione potrà usufruire della mobilità professionale ed essere dunque diversamente utilizzato.
Il provvedimento governativo, presentato nei mesi scorsi, aveva registrato uno stop a novembre e suscitato accese polemiche da parte di chi contestava l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione. Il testo che ha ricevuto il via libera, in sostanza, non presenta modifiche rispetto a quello originario. In sei articoli, il ddl riconosce dunque un ruolo nuovo per gli oltre 20mila insegnanti della religione cattolica.
Ecco, articolo per articolo, i contenuti del disegno di legge:
Articolo 1: DUE RUOLI REGIONALI PER I PROF DI RELIGIONE
"Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento".
L'articolo 1 stabilisce inoltre che agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole materne ed elementari, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica che siano disposti a svolgerlo.
Articolo 2: CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL 70 PER CENTO DEI DOCENTI
"Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi".
Articolo 3: CONCORSI TRIENNALI E PROVE SOLO DI CULTURA GENERALE
"L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche. I concorsi sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal ministero dell'Istruzione, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della dicesi". Per quanto riguarda le prove di esame, queste prevedono "l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica in quanto quadro di riferimento complessivo e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica". Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno presiedute da un professore universitario, da un dirigente scolastico o da un ispettore e composte da due docenti di ruolo con almeno 5 anni di anzianità (tutti nominati dal dirigente scolastico regionale). Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti, si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte della diocesi competente. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto a tempo indeterminato, si legge inoltre nel ddl, "si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con la diocesi".
Articolo 4: SE C'E' REVOCA IDONEITA' IL PROF E' RIUTILIZZATO
"L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste".
Articolo 5: PRIMO CONCORSO PER PROF CON ALMENO 4 ANNI SERVIZIO
"Il primo concorso per titoli ed esami, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della legge, consistente in una sola prova, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno 4 anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi. Il programma di esame del primo concorso sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola cui si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica".
Articolo 6: PREVISTA SPESA PER 7 MILIONI DI EURO
La spesa prevista è valutata in 7.680.750 euro per l'anno 2002 e in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2003.



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