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ItaliaOggi: Precari sì, ma con due mesi di stipendio in più

Un fiume di sentenze dice: la supplenza degli Ata deve durare fino al 31 agosto, come per i prof

27/05/2008
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ItaliaOggi

Anche ai bidelli e ai segretari, e non solo ai docenti, i contratti di supplenza possono essere fatti fino al 31 di agosto. Sui posti vacanti (quelli privi di titolare) di personale amministrativo, tecnico e ausiliario devono essere assunti supplenti annuali fino al 31 agosto, anche se a individuarli è il dirigente scolastico e non il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale. Lo ribadiscono due ordinanze del tribunale del lavoro di Sassari (la n. 2994 e la n. 2995, entrambe depositate il 2 maggio scorso), una del tribunale di Tempio Pausania (la n. 4, depositata il 6 marzo), e una sentenza di Fermo depositata il 18 marzo scorso, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni (cron.725/08, ruolo gen.282/07).
Una giurisprudenza ampia, insomma, che accoglie le doglianze del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) contro la mancata assunzione fino al 31 agosto a dispetto del fatto che il posto fosse vacante. I dipendenti in questione contestavano la scadenza del 30 giugno, erroneamente stabilita dai rispettivi dirigenti scolastici per la conclusione dei loro contratti di lavoro su posti vacanti e disponibili per tutto l'anno scolastico, e ne richiedevano il prolungamento fino al 31 agosto. Ciò che avrebbe permesso loro di migliorare la posizione in graduatoria e ottenere incarichi e sedi migliori prima di altri candidati e di partecipare con un punteggio superiore agli imminenti concorsi per soli titoli. I posti, come le stesse amministrazioni resistenti hanno ammesso, erano tutti effettivamente vacanti nell'organico di diritto, era stata effettivamente accertata la loro disponibilità al 31 dicembre dell'anno di riferimento, gli assistenti tecnici erano stati individuati e assunti dai dirigenti scolastici, attingendo alle rispettive graduatorie d'istituto, essendo esaurite tanto quelle provinciali che gli elenchi, sempre provinciali, degli aspiranti a supplenza con almeno 30 giorni di servizio.

Per l'assunzione del personale Ata il ministero della pubblica istruzione aveva tuttavia stabilito (circolari del 21 luglio 2006 e del 28 luglio 2007) che i dirigenti scolastici non potessero conferire supplenze annuali fino al 31 agosto ma stipulare soltanto contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

I ricorrenti hanno obiettato, e i giudici hanno dato loro ragione, che dovevano valere per essi le stesse regole del personale docente, cui possono essere conferite supplenze annuali (fino al 31 agosto) per la «copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre» (art. 4, primo comma, della legge 3 maggio 1999, n. 124), regole estese al personale Ata dal successivo undicesimo comma.

Il regolamento per il conferimento delle supplenze al personale Ata (d.m. 430/2000) ripeteva alla lettera le norme contenute nella legge n. 124. In nessuna di queste disposizioni di legge e di regolamento si faceva distinzione, ai fini della scelta della tipologia di supplenza da conferire (annuale fino al 31 agosto o temporanea fino al termine delle attività didattiche), tra individuazione del supplente operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica competente per territorio e individuazione compiuta dal dirigente scolastico sulla base delle proprie graduatorie. Per legge, quindi, anche il dirigente scolastico poteva e può conferire supplenze annuali fino al 31 agosto su posti Ata vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre e le circolari del ministero che illegittimamente vi derogano non devono essere applicate.


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