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Italia oggi - Docenti, vale il limite delle 18 ore

Gdl di cagliari. Docenti, vale il limite delle 18 ore È illegittima l'assegnazione di ore oltre l'orario d'obbligo, senza il consenso del docente interessato. Anche se le ore in più vengon...

02/12/2003
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ItaliaOggi

Gdl di cagliari.

Docenti, vale il limite delle 18 ore
È illegittima l'assegnazione di ore oltre l'orario d'obbligo, senza il consenso del docente interessato.

Anche se le ore in più vengono assegnate per non scindere l'insegnamento e per consentire al docente di completare il proprio orario di cattedra.

Le 18 ore settimanali costituiscono, infatti, un limite invalicabile, più volte affermato dal legislatore e dalla normativa contrattuale.

È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Cagliari, in un'ordinanza depositata il 18 ottobre scorso (n. 54/2003). Il provvedimento è stato emesso per effetto di un ricorso d'urgenza (art. 700 c.p.c.) presentato da un docente di un istituto professionale.

Il ricorso era stato presentato perché il docente, titolare di uno spezzone di 17 ore, si era visto assegnare, in aggiunta allo spezzone, un ulteriore spezzone di 5 ore presso una scuola vicina.

Il tutto per complessive 22 ore di insegnamento, contro le 18 ore previste dal contratto e, soprattutto, senza che l'amministrazione avesse chiesto il suo consenso.

Tanto più che il decreto 15 febbraio 1993 'ha previsto per un verso l'individuazione di precisi limiti di orario per le diverse cattedre degli istituti professionali' si legge nell'ordinanza del giudice monocratico 'e che peraltro ha disposto che i docenti titolari di cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore debbano completare l'orario di servizio nell'area di approfondimento secondo la programmazione didattica, soggiungendo altresì', recita l'ordinanza, 'che per le ore non svolte nell'area di approfondimento l'orario di servizio sarà completato a norma dell'art. 14, comma 7, del dpr 23 agosto 1988 n. 399.

Si tratta, peraltro, di una norma che regola espressamente il caso del docente che ha necessità di completare l'orario di cattedra.

Il dispositivo, prevede, infatti, che nelle scuole superiori i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche e interscolastiche.


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