Il Mattino: Dottorato di ricerca, svolta in tre atti
Al via il restyling del dottorato universitario. Due le novità rilevanti
SALVO SAPIO Al via il restyling del dottorato universitario. Due le novità rilevanti: un terzo livello di laurea che convoglierà nelle «Scuole di qualità certificata», dove si svolgeranno i corsi istituiti dalle singole università e, seconda novità, non si potrà accedere alle scuole senza una borsa di studio. L’elevata qualità sarà requisito fondamentale del dottorato, tanto che verrà istituita l’Agenzia nazionale di valutazione con il preciso compito di effettuare controlli periodici per assicurarsi che le Scuole di qualità certificata mantengano costantemente i giusti livelli, pena la revoca dell’autorizzazione. Gli obiettivi sarebbero tre: fornire ricercatori molto qualificati; munire la Pubblica Amministrazione di dirigenti di altissimo profilo capaci di svecchiare la macchina burocratica e preparare dei ricercatori altamente qualificati indirizzati all’industria. «L’idea è di assomigliare ai paesi in cui queste cose si fanno meglio che da noi - dichiara l’economista Giacomo Vaciago - ma speriamo che le Scuole siano realmente poche, perché se ogni ateneo si sentirà chiamato a istituirne una sarà la fine, rischiamo di avviare un terzo livello di laurea per tutti». «Per innalzare i livelli, per rendere credibile la riforma - continua Vaciago - si deve introdurre il criterio dell’eccellenza e i docenti dovranno essere di fama internazionale, altrimenti sarà tutto vano». Elemento di incertezza, rimangono i fondi da destinare ai dottorandi. I ricercatori dell’Ue, ad eccezione di quelli di Austria, Paesi Bassi e Lussemburgo, sono retribuiti meno dei loro colleghi degli Stati Uniti, dell’Australia, Giappone e India. Se non si riuscissero a reperire tutti i fondi necessari, la riforma rischierebbe di partire con il piede sbagliato andando incontro ad un sicuro flop. Alle scuole di dottorato potranno essere ammessi anche studenti-lavoratori, compresi i dipendenti pubblici. Lo prevede lo schema di regolamento («criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca») messo a punto dal ministro Mussi. Il provvedimento, che è già stato presentato al Consiglio universitario nazionale e alle associazioni di categoria, disciplina, in nove articoli, il terzo livello della formazione universitaria. I corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle singole università o da università tra loro consorziate, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati (in possesso di elevata qualificazione scientifica, personale ricercatore e adeguate attrezzature) sono organizzati dagli atenei in apposite Scuole di dottorato. Queste scuole devono essere accreditate dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) che può anche revocare l’accreditamento in conseguenza di una valutazione negativa dell’attività svolta. Tra i requisiti per l’istituzione della scuola c’è la disponibilità di borse di studio (normalmente di durata triennale) dell’importo e nel numero richiesti per l’attivazione di un ciclo di corso e la previsione di valutazioni periodiche dei risultati da parte di referee altamente qualificati a livello internazionale. Il numero minimo di dottorandi da ammettere a una singola scuola e l’importo minimo delle singole borse di studio vengono definiti con un decreto del ministro. L’Anvur redige una relazione annuale sullo stato di funzionamento delle singole Scuole. L’accesso al dottorato è previsto, senza limiti di età e cittadinanza, per coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale o di un analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. C’è l’obbligo almeno semestrale o annuale di mobilità interateneo o presso enti di ricerca o imprese, con un’attenzione particolare allo svolgimento di periodi di studio all’estero. Per quanto riguarda l’inserimento di dipendenti pubblici - con lo scopo di fornire alla Pubblica amministrazione dirigenti qualificati - i regolamenti delle scuole possono prevedere il prolungamento fino a sei anni del periodo di partecipazione al corso.