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Il contratto del comparto scuola: cosa cambia per il Dirigente scolastico-di A.Valentino

Il contratto del comparto scuola: cosa cambia per il Dirigente scolastico Il presente contributo non vuole essere un'analisi finalizzata ad una valutazione del CCNL del comparto scuola da poco sigl...

24/05/2003
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Il contratto del comparto scuola: cosa cambia per il Dirigente scolastico

Il presente contributo non vuole essere un'analisi finalizzata ad una valutazione del CCNL del comparto scuola da poco siglato. Interessa qui solo puntare l'attenzione su quegli articoli del contratto da cui è possibile derivare indicazioni circa i cambiamenti che si prospettano per prerogative e funzioni del Dirigente scolastico (DS) e per gli aspetti organizzativi e gestionali dell'Istituto. E farci qualche ragionamento.
Mi limito a dire a premessa che, complessivamente, mi sembra un buon contratto soprattutto se lo si considera in rapporto
- sia ai criteri di difesa dei diritti e di semplificazione delle procedure (per rendere più trasparenti le regole che riguardano il rapporto di lavoro e più veloci le modalità di distribuzione delle risorse e di retribuzione delle attività dentro le scuole),
- sia alla prima proposta dell'ARAN che giustamente le OOSS avevano valutato come irricevibile. Veniva infatti prefigurato un tipo di scuola in cui tendeva a scomparire l'autonomia negoziale e che faceva perno su una considerazione del dirigente scolastico più figura di comando che di governo, più longa manus dell'amministrazione che leader di una scuola autonoma. Si riconsiderino al riguardo le prime proposte sulla individuazione delle funzioni strumentali e l'articolo sulle relazioni sindacali a livello di istituto. Il quale, per come era formulato, costituiva di fatto una violazione di legge e di impegni formali del Governo in materia.
Sotto il profilo economico, c'erano poi i pesanti vincoli della finanziaria. E tuttavia il nuovo contratto è riuscito a garantire aumenti mensili medi del tutto insperati fino a un mese fa.
Rispetto infine allo sviluppo di carriera, vorrei richiamare in primo luogo sia il livello di approssimazione di una proposta ARAN - che ne legava gli sviluppi nientemeno che ai risultati degli alunni '#8211; sia il fatto che risorse in campo non ce n'erano; e ciò per dire che non andrebbe in proposito sottovalutato l'impegno a insediare una commissione paritetica per la elaborazione di un piano entro la fine dell'anno.
1. Ciò premesso e entrando nel cuore del discorso, segnalo in primo luogo la scomparsa anche formale della figura del vicario. In proposito in Contratto si è di fatto allineato a quanto prevede l'art. 25 del D.L.vo 165/2001 (c'era stato già nel giugno 2000 un parere in questo senso del Consiglio di Stato) che parla di collaboratori individuati dal DS e non considera la funzione vicaria contemplata invece dai Decreti Delegati del '#8216;74. E' noto che il passaggio alla dirigenza ha comportato tale superamento in virtù del principio che in ogni caso il DS risponde direttamente del funzionamento dell'Istituto e dei risultati. In caso di assenza prolungata il CCNL dei DS prevede, come si sa, l'istituto della reggenza.
Tra parentesi: l'ARAN nella bozza del 6 maggio aveva proposto che l'incarico di collaboratore vicario venisse conferito al docente scelto dal Collegio Docenti entro una rosa di tre nomi formulata dal Dirigente scolastico. Per dire il livello di capacità propositiva della delegazione di parte pubblica!
Il compenso previsto nel contratto precedente per il collaboratore vicario (in misura pari a quello delle funzioni obiettivo) resta alla scuola che ne dispone per compensare le 'funzioni strumentali'.
Il contratto non riconsidera la questione degli esoneri o semiesoneri attribuiti, ad oggi, al vicario ove ci sono le condizioni previste dal testo unico. Scomparendo la figura del vicario, la materia dovrebbe essere ridefinita per legge. E'evidente che questa risorsa, rispetto alla quale nessuno scambio potrà essere consentito (assicurazioni formali sembra siano state fornite in proposito), dovrà essere confermata e ridistribuita tra i collaboratori del DS.

2. La questioni dei collaboratori è stata affronta negli stessi termini del Contratto Integrativo del marzo 2001:
- vengono individuati dal DS che delega loro compiti specifici
- le 'collaborazioni sono riferibili a due unità di personale retribuibili, in sede di contrattazione di Istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive' (art. 85, c. 2, lettera e.).
E' ipotizzabile anche che il numero dei collaboratori possa essere superiore alle due unità qualora i compiti specifici delegati siano relativi ad 'attività deliberate dal CdI o di circolo nell'ambito del POF'. E' quanto prevede la lettera j. del c. 2 dell'art. 85 relativo a 'Indennità e compensi a carico del fondo d'Istituto' che chiarisce altresì la previsione in questi casi di compensi ad hoc.
Quest'ultima possibilità non annulla però le riserve su una scelta che rischia di ledere l'autonomia del dirigente scolastico in ordine alla individuazione dei collaboratori. Se il problema '#8211; reale '#8211; era quello di definire il budget per le attività di collaborazione secondo criteri di equilibrio nella distribuzione del Fondo di istituto, la soluzione poteva essere cercata '#8211; come pure è stato proposto durante la trattativa - non già nella rigida determinazione del numero, ma appunto in una previsione ragionevole di risorse finanziarie, opportunamente gestibili - per questa tipologia di attività - attraverso la contrattazione di Istituto.
Probabilmente l'intera partita delle figure professionali - sia di organizzazione e gestione sia di coordinamento didattico e di presidio di aree strategiche del POF '#8211; si sarebbe forse dovuto affrontare senza logiche da riserva indiana: la distinzione dei ruoli e delle competenze perché mai dovrebbe significare esclusione e separatezza su terreni di interesse e impegno comune come sono quelli della organizzazione gestione o del coordinamento-presidio? Ma questi sono interrogativi per il futuro.

3. Il discorso dei collaboratori rinvia, per alcuni versi, a quello sulle funzioni strumentali. In proposito va rilevato che
- scompare, oltre alla denominazione di funzioni-obiettivo del vecchio contratto, il riferimento alle quattro aree in cui l'esercizio delle funzioni doveva svilupparsi
- scompare il riferimento al requisito della formazione e alla verifica dell'incarico e l'espletamento della funzione non è più valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi in altre scuole e ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica (art. 28, c.5 del vecchio contratto)
- criteri di attribuzione, numero e destinatari vengono deliberati dal Collegio Docenti 'in coerenza col POF'
- i compensi vengono definiti dalla contrattazione di istituto.

Alle considerazioni prima svolte, va aggiunto che i cambiamenti introdotti rispetto al precedente contratto, se sono di segno positivo per quanto riguarda il superamento delle 4 aree (e ciò perché si eliminano inutili paletti e si amplia di fatto l'orizzonte di possibilità nell'utilizzo delle risorse legate alla elaborazione-gestione-verifica del POF), non fanno certo registrare passi in avanti rispetto all'idea di scuola come organizzazione. Risultano infatti indebolite le 'funzioni' che, individuate per la prima volta col contratto precedente, avrebbero dovuto evolversi verso un sistema di figure intermedie '#8211; che non vuol dire gerarchiche o sovraordinate, non essendo piramidale l'assetto organizzativo che abbiamo in mente - funzionali alla scuola dell'autonomia e all'accresciuta complessità dei suoi compiti.
Una evoluzione come quella qui ipotizzata avrebbe però richiesto certamente risorse finanziarie aggiuntive a quelle messe a disposizione del contratto. E questo aiuta a capire, se non a condividere le scelte in proposito. Resta tuttavia la sensazione che su tale terreno si poteva opporre una maggiore resistenza. Non va dimenticato che la proposta di sostanziale smantellamento delle funzioni obiettivo è stata fatta dalla stessa ARAN che tra l'altro, nella prima versione, aveva eliminato la distinzione tra funzione obiettivo e funzioni organizzativo-gestionali, per attribuire inopinatamente (per le considerazioni prima svolte) al DS la individuazione di tutte le funzioni, fatte rientrare nella denominazioni di funzioni strumentali.

4. L'ultimo campo di analisi che qui si intende considerare è quello relativo alla contrattazione di scuola. Qui il problema era quello di superare le ambiguità del contratto precedente - riconducibili alla novità dell'istituto -, allo scopo di far emergere il valore della contrattazione di scuola come strumento di governo democratico, coerente con l'idea di scuola come organizzazione e di contrastare i momenti di conflittualità verificati in questi primi anni di esperienza. Vedremo nel prossimo anno scolastico se questo obiettivo sarà raggiunto. Sapendo che molto (ovviamente, non tutto) dipenderà dalle capacità negoziali del DS e dalla natura della sua leadership.
Qui interessa evidenziare, a proposito delle materie di contrattazione, che l'attenzione è opportunamente spostata su modalità e criteri, lasciando al dirigente scolastico le responsabilità della gestione e della coerenza tra scelte gestionali e criteri operativi e l'obbligo di risponderne. Mentre sugli aspetti procedurali, va valutata positivamente che debba essere il DS a formalizzare una propria proposta contrattuale 'entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorno lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative' e che 'decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa'.
Luci ed ombre, quindi, su versanti contrattuali che attengono al ruolo del DS e all'autonomia scolastica come questione organizzativa e gestionale.
Probabilmente in un contratto di docenti e ATA '#8211; che in ogni caso coglie risultati importanti su parecchi fronti '#8211; le criticità rilevate potranno risultare a qualcuno poca cosa. E invece non vanno sottovalutate perché riguardano questioni che investono anche la qualità dei processi dentro la scuola dell'autonomia e interessano settori tra i più impegnati, esperti e disponibili dell'universo docenti la cui domanda di valorizzazione va considerata con grande attenzione.


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