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Gazzetta di Modena-Scuola, precari e confusione

Scuola, precari e confusione Replica di due insegnanti alla vicenda delle graduatorie docenti Egregio direttore, ci riferiamo all'articolo pubblicato il 25 luglio, a firma Vincenzo...

03/08/2003
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Gazzetta di Modena

Scuola, precari e confusione
Replica di due insegnanti alla vicenda delle graduatorie docenti

Egregio direttore,
ci riferiamo all'articolo pubblicato il 25 luglio, a firma Vincenzo Brancatisano, nel quale si riferiscono opinioni personali di alcuni addetti al settore della scuola, in particolare di una docente di Maranello e di rappresentanti sindacali di Cgil e Gilda. Tali opinioni non ci sembrano basate sull'esatta conoscenza dei termini della questione. Come giustamente riportato, il Ministro Moratti ha dato disposizioni al fine di rettificare le graduatorie permanenti in esecuzione della sentenza del Tar del Lazio del giorno 18/7/03, facilmente reperibile e consultabile: le sottoscritte sono ben felici di poter constatare che una sentenza di un tribunale venga, in questo paese, finalmente applicata ed osservata con tempestività, anche se questo potrà comportare un lavoro in più da parte degli uffici del Centro Servizi Amministrativi, che, comunque, sono in grado di agire con la massima celerità, avendo a disposizione mezzi tecnologici e personale aggiornato e pronto, per cui non si creerà alcun caos, come peraltro disposto dalla Nota del Ministero in data 23/7/03. Ciò è stato assicurato a noi verbalmente, questa mattina, dall'addetto all'Ufficio relazioni con il Pubblico del Csa stesso. Quanto all'opinione della signora di Maranello, riportata nell'articolo suddetto, secondo la quale sarebbero stati 'regalati la bellezza di trenta punti' ai 'giovani sissini', facciamo riferimento a quanto indicato nella stessa sentenza del 18/7 e in precedenti sentenze del Tar del Lazio, e precisamente: "La legittimità del punteggio aggiuntivo riservato ai diplomati delle Ssis non è oggetto di contestazione. Va peraltro ricordato che questa sezione si è pronunciata nel merito (Tar Lazio, III, 28/5/02 n. 4730), rilevando con argomenti ai quali si rimanda e che non è il caso di replicare in questa sede, che il bonus è giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso, non sorretto da benefici retributivi né da borse di studio e nella sua esclusività incompatibile con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto". "Il punteggio aggiuntivo riveste dunque carattere compensativo delle potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma dell'attività di insegnamento sacrificate dagli abitanti alla partecipazione ai corsi. D'altronde nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti corrispondenti a due anni di servizio di insegnamento - quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi - e di sei punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi (Tar Lazio, II, n. 7121/2002; Cons. Stato, VI n. 495/2003)'. Esprimiamo anche francamente l'opinione che non si debba far ricorso a neologismi piuttosto offensivi, non reperibili in alcun dizionario, nei confronti di laureati che hanno superato una selezione severa per l'accesso alle scuole di specializzazione, esami in itinere, un tirocinio di 1200 ore, un lavoro impegnativo di tesi e un esame finale, il tutto senza contributi di alcun genere (né di enti né di sindacati): preferiremmo essere chiamati 'docenti in possesso di titolo di specializzazione' (e non solo di abilitazione, avendo molti di noi superato brillantemente anche il concorso ordinario). Quanto all'età, ringraziamo il signor Brancatisano per il complimento, ma le sottoscritte hanno superato ampiamente la trentina, come tanti precari colleghi. Infine, vorremmo precisare che l'unificazione delle fasce delle graduatorie (che peraltro condividiamo) non è opera della Moratti, ma deriva da una sentenza del Tar del Lazio. Si veda ancora la sentenza succitata: "... numerose pronunce del Tar dell'aprile 2001 le quali hanno riconosciuta illegittima l'articolazione in fasce delle graduatorie disposta dal Dm 27/3/2000 n. 123 e dal correlato Dm 18/05/2000 n. 146 nella parte in cui dividono le singole graduatorie in più subgraduatorie, privilegiando indebitamente il fattore temporale e aver conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli)'. In conclusione, rammentiamo alla suddetta signora che invece di parlare di 'guerra dei poveri' è possibile a lei e a chiunque desideri acquisire nuove conoscere e competenze frequentare la Scuola di Specializzazione per l'insegnamento secondario, previo superamento dell'esame di ammissione.
Rosalba Sghedoni Irene Palladini


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