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didaweb-Quale estate

Penso proprio che abbiamo toccato il fondo! Siamo giunti al punto che ormai di qualsiasi legge può farsi bellamente s...

28/07/2002
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Didaweb


Penso proprio che abbiamo toccato il fondo! Siamo giunti al punto che ormai di qualsiasi legge può farsi bellamente scempio! Tutto in forza della lotta alla burocrazia, allo statalismo (Berlusconi) e al centralismo di Roma (Bossi). Ecco '#8211; per quanto riguarda la scuola '#8211; gli esempi più clamorosi!
1. Il MIUR tace a fronte dello scempio delle norme allegramente perpetrato da commissari e presidenti nell'ultima tornata degli esami di Stato! La legge è chiara: 'Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti' (L 425/97, art. 3, c. 6). Ne consegue che un diploma che dichiari un punteggio superiore a 100 è nullo!
2. Il varo del ddl 1306 trova sempre maggiori difficoltà anche in seno alla maggioranza. Come fa allora il ministro per realizzarlo comunque anche a dispetto della legislazione vigente? Aggirando e/o ignorando sempre allegramente le norme. Anzitutto, citiamole!
a. Lo Stato ha competenza in materia di 'istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale' (L 59/97, art. 1, punto q).
b. 'Le istituzioni scolastiche... hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale' (L 59/97, art. 21, c. 7). Ed obiettivi e standard sono materia di competenza del MPI, oggi MIUR (D. Lgs. 297/94, art. 205, e DPR 275/99, art. 8).
c. 'Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:... m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione' (Legge Cos. 3/01, art. 3, c. 2).
d. Il regolamento applicativo della L 9/99 (elevamento dell'obbligo scolastico) stabilisce che 'all'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori' (DM 323/99, art. 1, c. 2). Va ricordato che l'attuale normativa distingue tuttora i due concetti di obbligo di istruzione, che si conclude a 15 anni di età, e di obbligo formativo, che si conclude a 18.
e. Tutta la materia dei rapporti tra Stato e Regioni per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale è ancora in attesa di una definizione applicativa, in quanto la Legge Cos. 3/01 si limita a dare solo indicazioni di quadro.
3. Questo è il contesto normativo attuale. Vi sono alcune certezze e alcune indicazioni di massima riguardo ad un possibile scenario, ancora non regolamentato e di cui ancora si sta discutendo. A fronte di questa realtà istituzionale, il Ministro Moratti, da bravo manager che deve sempre e comunque 'fare' anche al di là dei limiti normativi (la norma è sempre un impaccio, una eredità ottocentesca, una invenzione della burocrazia!), procede scavalcandoli, per cui:
sottoscrive protocolli di intesa con la Provincia di Trento e le Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio, Molise, Puglia. In forza di questi: a) l'obbligo può compiersi anche nella formazione professionale; b) viene avviato il sistema duale; c) per quanto riguarda i percorsi formativi, vengono di fatto attuati i piani di studio di cui al ddl 1306. La giustificazione è la seguente: a) compiere l'obbligo nella FP contribuisce a combattere la dispersione; b e c) si tratta di una sperimentazione. Però, di fatto: a) si nega quanto affermato dalla L 9/99; b e c) si avvia una sperimentazione sulla base di un ddl che non costituisce alcuna valida copertura né giuridico-formale né pedagogico-didattica, stante il fatto che è tuttora aperto il dibattito sia in sede legislativa che in quella tecnica. Nessuno nega che tutte le sperimentazioni sono possibili, però a condizione che si svolgano nell'ambito di una norma che le disciplini! E questo non è certo il caso della sperimentazione della Moratti. Si avviano ben sei processi diversificati (e ne seguiranno altri) senza che a monte siano stati definiti quegli obiettivi e quegli standard nazionali di cui alla Legge 59/97 e alla stessa Legge Cos. 3/01.
4. La questione del maestro prevalente! Quando si giunse ai programmi dell'85 e alla Legge 148/90 con cui di dava vita alla organizzazione modulare di più insegnanti nella stessa classe, non fu un traguardo raggiunto casualmente! C'era stato un dibattito lungo e vivace che giustificava 'quella' scelta organizzativa soprattutto in funzione di 'quei' nuovi programmi! Fini e obiettivi più impegnativi richiedevano competenze docenti più ricche, più articolate e differenziate. I malevoli dissero allora che il modulo serviva in effetti a creare nuovi posti di lavoro! Allora i malevoli di oggi potrebbero dire che, in periodo di vacche magre, torniamo al maestro unico e inventiamoci il maestro prevalente! Al di là delle maldicenze, una organizzazione didattica deve essere funzionale ad un disegno educativo complessivo! Non è serio che si avanzino proposte che sconvolgono assetti che si sono sperimentati, maturati, consolidati nel corso di un decennio senza che siano accompagnate da uno straccio di giustificazione! Non basta dire che il bambino cerca una figura con cui identificarsi! E' vecchia quanto il cucco e l'organizzazione per moduli ne ha sempre tenuto il debito conto!
Ma, forse, è inutile stare a discutere! Non serve, se è vero che le casse sono vuote... Forse dobbiamo solo pazientemente attendere che Tremonti assuma l'interim del MIUR!


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