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CONTRATTO DOCENTI E DIRIGENTI:l' "armonizzazione" difficile E' importante il richiamo che si fa nella bozza di piattaforma contrattuale dei docenti elaborata dalle OOSS confederali CGIL-CISL-U...

11/05/2002
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Edscuola

CONTRATTO DOCENTI E DIRIGENTI:l' "armonizzazione" difficile

E' importante il richiamo che si fa nella bozza di piattaforma contrattuale dei docenti elaborata dalle OOSS confederali CGIL-CISL-UIL (Linee guida per un confronto) sull'esigenza di "prevedere" una sede di armonizzazione fra il Contratto del personale docente ed ata e quello dei Dirigenti scolastici sugli aspetti di intersezione" (Premessa- il quadro di riferimento pag. 2)

Di punti di "intersezione" ne esistono indubbiamente tanti, ma qualche volta, è bene dirlo, si tratta di vera e propria conflittualità. A me preme sottolineare come per il Dirigente, in quanto garante della qualità del servizio, alcune norme contrattuali dei docenti stridono con l'obiettivo di cui sopra; un obiettivo che, si badi bene, non è esclusivo del Dirigente, in quanto rappresentante dell'Amministrazione o in quanto garante dei diritti dell'utente, ma coinvolge gli stessi docenti e ata, poiché le disfunzioni nel servizio si ripercuotono in ultima analisi sugli stessi operatori scolastici. E comunque la qualità del servizio deve rappresentare un obiettivo fondamentale per un sindacato che si richiama al principio della confederalità. Altro è il discorso nei confronti dei Sindacati autonomi di categoria, per i quali potrebbe tuttavia valere il codice deontologico, che dovrà ancora essere introdotto.

Tralascio per il momento alcuni aspetti limitati del contratto (ferie del personale, permessi, riduzione delle ore, su cui mi riprometto di intervenire successivamente) per concentrare la mia attenzione su due punti di "sofferenza" per i DS in questi anni e che non appaiono toccati dalla piattaforma.

I- LE REGOLE DELLO SCIOPERO DEI DOCENTI

La logica sottesa (o dichiarata) nei documenti sindacali sullo sciopero dei docenti è che ai D.S. in fondo spetti essenzialmente applicare le norme contrattuali al fine di non ledere i legittimi diritti dei docenti, assumendosi in proprio il problema delle garanzie o della "qualità del servizio".

Dei "doveri" dei docenti in caso di sciopero non si parla quasi mai. Eppure dovrebbe essere scontato, specie per una organizzazione sindacale "confederale", che lo sciopero, mira a colpire principalmente la controparte (in questo caso il Governo) ma che esistono dei diritti dell'utente (quello della sicurezza per esempio) che non possono essere trascurati. Di essi deve farsi carico solo il DS o esiste un dovere morale ( e giuridico, aggiungo) da parte anche dei docenti di preoccuparsi di non ledere tali diritti; e, a maggior ragione, da parte di organizzazioni di lavoratori che convivono in una stessa confederazione con gli "utenti" del servizio? Questi ultimi subiscono già un danno, inevitabile, che è la mancanza del servizio scolastico; ma oltre a ciò non si può (a mio parere, non si deve) fare in modo da creare ulteriori "danni" o mettere il D.S., che non è la controparte, in condizioni di gravi difficoltà nel garantire anche i diritti degli allievi e delle famiglie. Non vedo quale giustificazione ci sia nel creare ulteriore disservizio a meno che non si accetti la logica, tipica delle associazioni autonome e corporative, per cui più si crea caos più si è ascoltati

Mi riferisco al caso in cui, pur preavvertendo le famiglie con congruo anticipo, vista anche la sequenza ricorrente di annunci da parte di varie sigle, le famiglie inviino comunque i propri figli a Scuola. Questo succede normalmente nel caso dei minorenni delle Scuole medie e superiori che provengono da altri paesi. Si ha un bel dire che il DS, non potendo garantire il servizio, li può rimandare a casa. Una sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che le responsabilità in caso di incidenti al minore ricadono comunque sulla Scuola. Si sa che, salvo un preavviso certo di astensione completa da parte dei docenti, il DS non può sospendere il servizio e impedire l'accesso a Scuola; si tratterrebbe di una vera e propria "serrata". In casi del genere come dovrà comportarsi il DS? Le norme a tal proposito non sono chiare, dovendo il DS garantire la sorveglianza anche a 50/100 alunni, se non di più, presenti a Scuola, senza avere magari un solo insegnante o un solo ausiliario in servizioE se il DS dovesse trovarsi a gestire una situazione grave, come quella di sorvegliare anche a 50/100 alunni rimasti a Scuola, senza avere la possibilità di avere un solo insegnante o un solo ausiliario, cosa fa? Si rivolge ai carabinieri o al Prefetto?Domanda non peregrina, a cui qualcuno deve dare una risposta.

So bene che nelle trattative sul penultimo CCNL (1994/1997) le OOSS sono riuscite a far eliminare la garanzia dei servizi minimi da parte dei docenti e, salvo casi particolari, da parte del personale ATA. Sarà stato anche un "successo sindacale", ma in questo modo si è trascurato che anche i DS sono operatori e per giunta iscritti a volte a quegli stessi sindacati!

Qualche rappresentante sindacale si spinge fino a dichiarare illegittima la richiesta ai docenti di dichiarare volontariamente "l'adesione o la non-adesione"

Sottolineo che un tale comportamento da parte del dirigente comunque non annulla l'efficacia della protesta, (sempre considerando che l'obiettivo dovrebbe essere la controparte vera, cioè il Governo, non i DS o gli utenti), ma serve ad evitare disservizi aggiuntivi che ricadono solo sugli utenti e, per gli aspetti richiamati prima, sulla testa del DS.

Con le norme attuali certo non si può imporre al docente di dichiarare preventivamente la propria partecipazione o meno, ma non vedo perché non si potrebbe arrivare a prevedere tale obbligo, imponendo di dichiarare la propria partecipazione o meno in tempo utile, perché il DS possa organizzare il servizio e avvertire le famiglie "con certezza" dell'entità del disservizio e non con "prevedibilmente". Sottolineo che il preavviso gioverebbe non solo a rendere meno gravoso il compito del Dirigente, ma soprattutto a mettere le famiglie in una condizione di maggiore sicurezza. Non mi pare eccessivo aspettarsi da un Sindacato "confederale" una maggiore comprensione del problema, preoccupandosi anche della tutela dei Dirigenti o della migliore situazione degli utenti.

Da parte del sottoscritto si auspicherebbe che i docenti sentissero come un loro "dovere" in occasione dello sciopero dichiarare preventivamente la loro adesione o meno; trattandosi di un servizio pubblico essenziale rivolto a dei minori ciò dovrebbe costituire un punto d'onore del sindacalismo confederale. Direi che dovrebbe far parte almeno del codice deontologico del docente. Utopia? Spero proprio di no.

Altrimenti resta la via della modifica della 146/90 che preveda o la "comunicazione obbligatoria" o la introduzione dei "comandati" nei giorni di sciopero tra i docenti per garantire la sicurezza.

LE ASSEMBLE STUDENTESCHE DI ISTITUTO E I "DOVERI" DEI DOCENTI

Un secondo punto rimasto purtroppo "oscuro" circa i doveri del personale docente è quello relativo alla presenza o meno a Scuola dei docenti delle superiori durante le Assemblee studentesche di istituto. I sindacati del personale si richiamano a una nota del 1982 (nota 795 del 20.03.82) nella quale si riconosce il diritto a "non essere presenti a Scuola" basandosi sul fatto che l'Assemblea studentesca di istituto comporta la sospensione delle lezioni per cui non sussisterebbe l'obbligo dei docenti a presentarsi a Scuola, salvo che non siano programmate attività deliberate dagli OOCC per tale giornata. Il richiamo a una sentenza che vietava al DS di convocare durante le vacanze gli insegnanti senza che ci fosse una delibera su attività da svolgere collegialmente, non ha molto in comune con il caso che sto trattando. Qui infatti non siamo in un periodo di "sospensione" delle attività didattiche, come avviene nelle vacanze estive o natalizie e pasquali.

In effetti il DPR 416/74, art. 43, recita "Le Assemblee studentesche .. costituiscono occasione di partecipazione democratica .. in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

A questo punto ci si potrebbe chiedere e chiedo ai sindacati dei docenti: l'Assemblea di istituto, oltre a rientrare nei diritti dello studente, poiché concorre alla loro formazione civile e culturale come recita l'art. 43 surrichiamato, va considerata o no come una "attività scolastica" a pieno titolo con una valenza educativa e didattica pari alle ore di lezione ( a patto che la stessa sia naturalmente ben organizzata)? Su questo i Sindacati che sostengono il diritto dei docenti a starsene a casa non si esprimono, ma sarebbe interessante sentire comunque un loro parere.

Certo la partecipazione alle Assemblea da parte degli studenti non è obbligatoria, ma il fatto di essere opzionale non ne sminuisce il valore. (A dire il vero, ci si dovrebbe chiedere se è giusto considerare la partecipazione da parte degli studenti semplicemente "opzionale")

Per ciò che riguarda i docenti lo stesso art. 43 precisa " All'Assemblea di classe o di istituto possono assisteer oltre al Preside od un suo delegato gli insegnanti che lo desiderano" ; in sostanza i docenti non sono tenuti a partecipare; il fatto di avere precisato che gli stessi "possono" partecipare, vuol dire, a parere del sottoscritto, che si è voluto prevedere il diritto dei docenti di essere presenti, lo vogliano o meno gli studenti, anche senza il diritto di intervento (ma anche qui dovrebbe rientrare nel codice deontologico, a mio parere, del docente, il dovere di parteciparvi). Quella che è quindi una norma di garanzia per il docente, di poter comunque partecipare se lo vuole, senza alcun veto da parte della componente studentesca, diventa secondo i Sindacati la prova del non-obbligo ad esser presenti a Scuola. Ci vuole un grande dominio della sequenzialità logica per affermare come fa ad esempio un Sindacato autonomo che "Poiché non sussiste l'obbligo della partecipazione '.. non esiste, a maggior ragione, neanche quello della sorveglianza" e quindi ' non esiste l'obbligo di essere presente a Scuola.

Ma torniamo al discorso su come intendere la giornata di assemblea, se come giorno di sospensione delle attività didattiche o semplicemente di sospensione delle lezioni. Da quanto si è detto esso dovrebbe rientrare tra i giorni di "attività didattica". E infatti i giorni di Assemblea rientrano a tutti gli effetti nel computo delle giornate di lezione ai fini della determinazione del minimo che la norma stabilisce in 200 giorni all'anno. I docenti sono tenuti o non sono tenuti al servizio durante le giornate di lezione, salvo che non abbiano il giorno libero? A me sembra non debbano sussistere dubbi in tal senso. Anche in occasione di una visita di istruzione le lezioni vengono sospese, eppure sussiste l'obbligo del docente a presentarsi a Scuola e ad assolvere ai suoi obblighi di servizio.

Si potrebbe rispondere che in quest'ultimo caso il Dirigente potrebbe utilizzare il docente "privo della classe" ad essere a disposizione per eventuali supplenze, mentre in occasione delle Assemblee tale possibilità non esiste essendo le lezioni sospese pel l'intera giornata (quando naturalmente l'Assemblea dura per l'intera mattinata di 5 ore). Ma anche in questo caso la possibilità di utilizzare il docente non viene meno, in quanto il Dirigente scolastico potrebbe "sospendere" la Assemblea "per violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento" della stessa e rinviare gli alunni in classe, quindi sussiste la possibilità di un impiego (seppur remota) dei docenti per svolgere lezioni o comunque per la sorveglianza.

Ma a mio parere esistono altre ragioni che inducono a ritenere, più che "opportuna", necessaria la presenza a Scuola dei docenti. In mancanza dei docenti risulta impossibile verificare quali e quanti ragazzi sono presenti all'inizio e alla fine delle lezioni. L'appello è indispensabile perché la Scuola possa "rispondere" sul piano delle responsabilità della sorveglianza per coloro che si recano a Scuola nel giorno di assemblea L'avviso alle famiglie, checché ne dicano alcune note ministeriali, non esonera dalle responsabilità la Scuola, qualora succedesse un infortunio a un alunno che si è allontanato dalla sede scolastica. I nostri bravi burocrati ministeriali ci avvertono che, qualora l'Assemblea si svolga fuori dai locali scolastici, i docenti non sono tenuti ad accompagnarli.

Così i ragazzi restano alla loro mercé e non si vede come il DS possa controllare i presenti o impedire che si allontanino prima del termine dell'Assemblea.

Un bel ginepraio, frutto del clima assemblearistico degli anni 70, quando non si è voluto tener conto delle legittime esigenze alla tutela dei minori e si è creato un perverso connubio tra i "diritti" degli studenti (salvo il diritto all'incolumità, per non parlare di altri, come quello all'istruzione, che in qualche caso viene vanificato da assemblee "selvagge") e le pretese dei docenti, i quali si trovano così un giorno di ferie in più rispetto ai colleghi della Scuola di base.

Non è chi non veda come tutta la materia debba essere rivista, salvaguardando i diritti degli studenti e delle famiglie (compreso quello all'incolumità) nonché il diritto dei DS ad essere tutelati da possibili colpe per mancata vigilanza.

Grazie per l'ospitalità

Prof. Pasquale D'Avolio
Preside Liceo Classico "J. Stellini" di Udine


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