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Corriere-Scuole, sepolture, festività: così può cambiare l'Italia

diritti fondamentali secondo i disegni legislativi presentati in Parlamento dalla maggioranza e dall'opposizione Scuole, sepolture, festività: così può cambiare l'Italia Preghiere e riti anch...

30/06/2002
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Corriere della sera

diritti fondamentali secondo i disegni legislativi presentati in Parlamento dalla maggioranza e dall'opposizione

Scuole, sepolture, festività: così può cambiare l'Italia

Preghiere e riti anche sui luoghi di lavoro

Ecco cosa immaginano i disegni di legge esaminati dalla commissione Affari Costituzionali della Camera

I PRINCIPI - I primi articoli garantiscono la libertà di coscienza e religiosa "quale diritto fondamentale della persona" e quindi di "professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico". Nessuno può essere discriminato per la propria religione né essere obbligato a dichiarare "specificatamente" la propria appartenenza confessionale. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli in coerenza con la propria fede". Piena libertà di stampare e distribuire pubblicazioni di vita religiosa. L'appartenenza a forze armate o di polizia, la degenza in ospedale o in strutture sanitarie e assistenziali, la permanenza in un carcere "non possono impedire l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto" comprese le "prescrizioni in materia alimentare" o relative "all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività". La regolamentazione viene rinviata ai contratti collettivi e individuali di lavoro: già in molte fabbriche italiane i fedeli dell'Islam pregano nelle ore stabilite e nelle mense trovano cibi permessi. Le confessioni religiose hanno il pieno diritto di celebrare riti ("purché non siano contrari al buon costume"), aprire edifici destinati al culto, fare propaganda della propria fede, formare e nominare i ministri di culto, emanare atti in materia spirituale, fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti. Tutti i ministri del culto "sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale". Quando compiono "atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano" (matrimoni, per esempio) dimostrano la propria qualifica con una "certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza" e depositata presso gli uffici competenti (in questo caso l'anagrafe). Possono farlo sia coloro che dipendono da una religione con personalità giuridica o da una che ne sia priva. In questo caso la loro nomina dev'essere comunque approvata e registrata dal ministero.

PERSONALITA' - Per ottenere la personalità giuridica occorre presentare una domanda al ministero dell'Interno con lo statuto, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e "ogni elemento utile alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone". Il Consiglio di Stato accerterà che "lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo". Occorre che la sede legale dell'istituzione religiosa sia in Italia e che il suo rappresentante sia cittadino italiano. Per la formalizzazione occorrerà un decreto del presidente della Repubblica "previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
MATRIMONI - Chi vuole celebrare il matrimonio davanti a un ministro di culto della propria religione (fornita o meno di personalità giuridica) deve specificare, al momento della richiesta delle pubblicazioni, la sua scelta all'ufficiale di Stato civile che rilascia un nullaosta e spiega ai futuri sposi i diritti e i doveri legati al matrimonio leggendo gli articoli del codice civile che così scompaiono dal rito religioso. Unico vincolo, rispettare le disposizioni degli articoli 107 e 108 del codice civile (obbligo della dichiarazione di volontà di diventare moglie e marito, compilazione dell'atto di matrimonio, divieto di sottoporre termini di tempo o condizioni). Finita la cerimonia, il ministro di culto scrive l'atto di matrimonio e lo trasmette all'ufficiale di Stato civile entro cinque giorni.

SCUOLE - Negli istituti pubblici di ogni ordine e grado "l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione". Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le scuole possono organizzare "libere attività complementari relative al fenomeno religioso. Tutte le disposizioni che riguardano sia le concessioni o locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali a favore di enti ecclesiastici, sia l'uso di fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o gli interventi di costruzione, ripristino, restauro di edifici aperti al culto sono applicate alle confessioni religiose che abbiano personalità giuridica e una "presenza organizzata nel comune". Di fatto scomparirebbe ogni differenza di sostegno. La sepoltura dei defunti è "effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione avente personalità giuridica, compatibilmente con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione"

TRIBUTI E FISCO - Qui c'è la differenza più sostanziale tra i testi del governo e di Spini e quello di Molinari. Nei primi due ci si limita a prevedere l'equiparazione, agli effetti tributari, delle confessioni fornite di personalità giuridica agli enti di beneficenza. Invece il testo di Molinari va oltre: "Le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 1000 euro a favore delle confessioni religiose con personalità giuridica".


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