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Concorso straordinario, il Mi apre alle suppletive Ma solo per i candidati che hanno vinto il ricorso al Tar

Il caso degli aspiranti insegnanti che avevano saltato le prove perchè in quarantena per il covid

20/04/2021
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

È prevista per il 10 maggio prossimo la tornata di prove suppletive del concorso straordinario destinata ai candidati che non hanno potuto partecipare alle prove in prima battuta perché in quarantena o in isolamento fiduciario. L'accesso alla tornata concorsuale integrativa sarà consentito solo ai candidati che abbiano vinto un ricorso davanti al Tar. I candidati che si trovavano nelle stesse condizioni, ma non hanno presentato ricorso o, se l'hanno presentato, non lo hanno vinto, resteranno definitivamente esclusi dalle selezioni. Lo ha stabilito il ministero dell'istruzione per dare attuazione ai vari provvedimenti cautelari adottati dai giudici amministrativi in accoglimento dei ricorsi presentati dagli interessati.

Nella nota approntata dal dicastero di viale Trastevere per i direttori regionali, è fissata per oggi, 20 aprile, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di pubblicazione nei siti istituzionali del ministero dell'istruzione e degli uffici scolastici regionali del calendario delle prove scritte suppletive. Ma con espresso riferimento alle sole procedure concorsuali cui appartengono i destinatari dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, noti all'amministrazione alla data del 16 aprile 2021. Dal giorno dopo (21 aprile) è prevista, invece, la pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici scolastici regionali dell'abbinamento dei candidati alle aule sedi di esame. In ogni caso, l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e l'indicazione della destinazione dei candidati, dovrà essere comunicato dagli uffici scolastici responsabili della procedura almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite un avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati riammessi, che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali e disposta l'aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove suppletive nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale. Non avranno, invece, titolo a svolgere le prove suppletive i candidati appartenenti a classi di concorso non calendarizzate o che concorrono per regioni diverse da quelle per le quali è previsto lo svolgimento della prova. La partecipazione sarà consentita anche ai candidati che, appartenendo alle procedure concorsuali delle regioni per le quali è stato previsto lo svolgimento delle prove suppletive, pur non essendo presenti negli elenchi pubblicati dagli uffici scolastici regionali, risulteranno in possesso di una pronuncia giurisdizionale che ne riconosca il diritto alla partecipazione. A questo proposito, per ogni prova suppletiva di competenza, l'ufficio scolastico regionale competente dovrà prevedere l'attivazione di apposite postazioni di riserva da utilizzare in caso di necessità. L'amministrazione centrale ha informato gli uffici periferici che il numero degli aventi titolo a partecipare alle prove suppletive è molto ridotto. Pertanto, potrebbero verificarsi casi di candidati unici. Per questo motivo, il ministero ha raccomandato ai direttori regionali di adottare idonee modalità organizzative atte a garantire la tutela dell'anonimato.

Lo svolgimento delle prove avverrà secondo le procedure già adottate nella prima sessione concorsuale. E l'amministrazione centrale predisporrà anche uno specifico protocollo di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle prove. La decisione dell'amministrazione di escludere i candidati che non hanno potuto partecipare alla prima sessione concorsuale, perché in quarantena o in isolamento fiduciario, che non hanno presentato ricorso potrebbe ingenerare ulteriore contenzioso e l'amministrazione potrebbe vedersi costretta a disporre un'ulteriore sessione di prove suppletive. Sebbene la giurisprudenza amministrativa sia costante nel ritenere che il decorso del termine di impugnazione dell'atto preclusivo del diritto di partecipazione al concorso renda l'azione legale non più esperibile, non è detto che in questo caso non possa decidere diversamente.

L'atto restrittivo della libertà personale derivante dalla necessità di contenere il rischio di diffusione del contagio, infatti, si configura come una misura di ordine pubblico e non come una mera situazione in cui il candidato, per volontà personale o negligenza, abbia deciso unilateralmente di non partecipare alla selezione. In buona sostanza, dunque, costituisce una vera e propria causa di forza maggiore esterna che preclude al candidato la possibiltà di avvalersi di un diritto. Pertanto, a fronte del danno sofferto dal candidato escluso dalla partecipazione al concorso, è legittimo ritenere che sia quanto meno esperibile un'azione risarcitoria per danno da perdita di chanche. E resta da vedere, inoltre, se non sia ipotizzabile un ricorso che ponga come termine iniziale l'eventuale rigetto dell'istanza di partecipazione alle prove suppletive che si terranno il 10 maggio.


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