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Concorso docenti, la prova preselettiva ha ruolo di mero «sfoltimento»: no al punteggio di sbarramento

Con la recente sentenza 10061/2020 pubblicata il 2 ottobre scorso, il Tar del Lazio ha chiarito che è illegittimo il bando di concorso che fissa un voto minimo di superamento della prova preselettiva

14/10/2020
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Il Sole 24 Ore

Pietro Alessio Palimbo

Le prove preselettive dei concorsi per accedere all'insegnamento hanno funzione di “sfoltimento” dei candidati che una volta superate accedono alle successive prove scritte e orali utili alla graduatoria finale. Ebbene con la recente sentenza 10061/2020 pubblicata il 2 ottobre scorso, il Tar del Lazio ha chiarito che è illegittimo il bando di concorso che fissa un voto minimo di superamento della prova preselettiva che, a ben vedere, neppure concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

Prove e punteggio finale
Il Dpr 487 del 1994 contiene il regolamento sulle norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi al pubblico impiego. Tale regolamento nel 1996 è stato integrato con una precisa disposizione la quale stabilisce che le prove di esame del concorso possono essere precedute da forme di “pre-selezione”. Ma non è tutto, lo stesso regolamento sui concorsi prevede inoltre che il punteggio finale del concorso ha come elementi costitutivi i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio. Pertanto trattasi di una disciplina “universale” valida anche per i concorsi per insegnanti, che anzi, va applicata a ogni tipo di selezione laddove siano previste prove scritte, prove pratiche e colloquio.La funzione di “sfrondamento” della preselettivaIn presenza di un numero elevato di candidati, si può dunque procedere a un loro “sfrondamento” preliminare.

Va segnalata l'importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto viene esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione.

Le direttive del ministero della Semplificazione
Ha chiarito in proposito il ministero della Semplificazione nel 2018 che la preselezione deve essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di candidati preselezionati deve perciò corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso. A questo scopo, si può prevedere di ammettere alle prove i primi classificati nella graduatoria della preselezion


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