FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3955618
Home » Rassegna stampa » Rassegna stampa nazionale » Buonuscita, sì agli anticipi in banca e interessi detraibili

Buonuscita, sì agli anticipi in banca e interessi detraibili

Il decreto firmato dalla ministra della funzione pubblica Dadone è all'esame della corte dei conti

28/04/2020
Decrease text size Increase text size
ItaliaOggi

I docenti e i non docenti che sono andati in pensione e non hanno ancora ricevuto il trattamento di fine servizio (Tfs) o il trattamento di fine rapporto (Tfr) potranno chiedere a breve un anticipo, fino a un importo massimo di 45mila euro, a una banca di loro fiducia. Il finanziamento sarà erogato con un tasso di interesse agevolato che non dovrebbe superare il 2,5% e che dovrebbe essere detraibile dalle tasse. Lo prevede uno schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri, inviato il 22 aprile scorso dalla funzione pubblica all'ufficio del bilancio della presidenza del consiglio per il consueto riscontro di legittimità amministrativa e contabile.

Ora manca solo l'ok della Corte dei conti e poi il decreto, predisposto dalla ministra della pa, Fabiana Dadone, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dispiegherà effetti dopo 15 giorni. Il provvedimento è il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 4/2019. Che istituisce l'anticipo del Tfs/Tfr: una misura introdotta dal legislatore per consentire ai pensionati di fruire della buonuscita senza attendere il decorso dei termini fissati dalla legge. In particolare, l'art. 3, comma 2, del Dl 79/97 prevede che il diritto a percepire il trattamento insorga dopo 24 mesi dalla data del pensionamento qualora la cessazione sia avvenuta con la cosiddetta pensione anticipata. Se invece la cessazione sia intervenuta per effetto di pensione di vecchiaia o per avere raggiunto il massimo dell'anzianità di servizio oppure d'ufficio, il diritto a vedersi riconoscere il Tfs o il Tfs si matura dopo 12 mesi dal pensionamento.

Il versamento avviene entro 3 mesi dalla data di maturazione del diritto e, se viene effettuato in ritardo, si ha diritto anche agli interessi. La faccenda si complica se la cessazione dal servizio sia intervenuta avvalendosi della cosiddetta quota 100. E cioè in presenza dei requisiti minimi fissati dalla legge in 62 anni di età e 38 anni di contributi (si veda l'art. 14, comma 1, del Dl 4/19). Per questi soggetti la legge prevede che il diritto ad entrare in possesso del Tfs/Tfr insorge al momento in cui lo avrebbero maturato se fossero andati in pensione con i requisiti ordinari (si veda l'art. 23 del Dl 4/19). E cioè alla data in cui ne avrebbero avuto diritto se fossero andati in pensione anticipata o di vecchiaia.

Nel caso della pensione anticipata i requisiti minimi sono fissati dal comma 10 del Dl 201/2011 in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e in 41 anni e 10 mesi per le donne (più i 24 mesi di differimento del termine per il Tfs/Tfr). Mentre per la pensione di vecchiaia i requisiti minimi sono fissati dal comma 6, sempre del Dl 201/2011, nell'ordine di 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi (più i 12 mesi di differimento del termine per il Tfs/Tfr). Per andare incontro alle necessità degli interessati, quindi, il legislatore ha previsto l'anticipo. E il governo ha scritto le disposizioni di dettaglio per darvi attuazione.

Il procedimento previsto dal regolamento viene azionato a domanda dell'interessato e con la stipula di un contratto con la banca. Per avviare il procedimento il richiedente dovrà presentare una domanda all'Inps per ottenere la certificazione del diritto all'anticipo. La domanda dovrà essere inoltrata via web direttamente oppure delegando un patronato. Le modalità di presentazione dell'istanza saranno rese note dal ministero dell'istruzione. La risposta sarà comunicata dall'amministrazione scolastica entro 90 giorni. E recherà anche l'importo spettante e le modalità di acquisizione: in un'unica soluzione se la somma sarà pari o inferiore a 50mila euro lordi o a rate se superiore a tale importo. Ai pensionati con quota 100 sarà comunicata anche la data di maturazione del diritto al riconoscimento del Tfr/Tfs.

Una volta ottenuta la certificazione l'interessato dovrà presentare la domanda vera e propria alla banca corredata della certificazione del diritto al Tfs/Tfr, della proposta di contratto debitamente sottoscritta dal richiedente e dell'autocertificazione dello stato di famiglia. I soggetti divorziati o separati dovranno dichiararlo e dovranno anche specificare la quota dell'eventuale assegno mensile di mantenimento al coniuge. La banca procederà ai dovuti accertamenti e, se dalle verifiche risulterà che il richiedente non si trovi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge per ricevere il finanziamento, provvederà al versamento entro 15 giorni direttamente sul conto corrente indicato dall'interessato.

La banca concederà ln finanziamento fruendo della garanzia di un apposito fondo gestito dall'Inps con una dotazione di 75 milioni di euro e con la garanzia di ultima istanza da parte dello stato. La garanzia coprirà l'80% dell'importo. Fermo restando il diritto alla cessione del Tfr/Tfr del soggetto finanziato all'atto della maturazione. L'interesse a carico del finanziato sarà calcolato sulla base dell'ultimo rendistato pubblicato dalla Banca d'Italia (maggiorato dello 0,30) il cui indice generale, per il mese di marzo, è risultato pari all'1,188%.


La nostra rivista online

Servizi e comunicazioni

Seguici su facebook
Rivista mensile Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33

I più letti

Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Servizi assicurativi per iscritti e RSU
Servizi assicurativi iscritti FLC CGIL