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ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL QUADRIENNIO 2002-2005 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003.

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA RELATIVA AL QUADRIENNIO 2002-2005 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. 1. Procedura Il Presidente ...

03/10/2002
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ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA RELATIVA AL QUADRIENNIO 2002-2005 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003.

1. Procedura

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro della funzione pubblica, di intesa con il Ministro dell'istruzione, università, e ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'esercizio delle competenze inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art.41, comma 2 del d.lgs n.165 del 2001, impartisce i seguenti indirizzi all'ARAN per la contrattazione collettiva relativa al personale non dirigente del comparto dei Scuola, per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio 2002-2003.

2. Premessa

Nelle trattative l'ARAN si atterrà a quanto stabilito nel "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 2002 - 2005" (Documento generale) nonchè nell''Atto di indirizzo per la ridefinizione dei comparti e delle aree di contrattazione. Istruzioni all'ARAN per la contrattazione collettiva relativa al quadriennio 2002-2005" (Atto sui comparti), con riferimento specifico alla parte III, relativa alle misure di semplificazione della contrattazione collettiva. Tali atti di indirizzo, deliberati dall'Organismo dì coordinamento dei comitati di settore nella seduta del 21 maggio 2002, costituiscono parte Integrante del presente atto di indirizzo.

In relazione all'andamento delle trattative, l'ARAN potrà richiedere che gli indirizzi siano ulteriormente precisati o integrati ed informerà costantemente il comitato di settore - costituito ai sensi del citato art.41, comma 2 del d.lgs n.165 del 2001 dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze - dell'andamento delle stesse.

L'ARAN eviterà di rinviare a sessioni negoziali successive (cosiddette code contrattuali) la definizione di istituti contrattuali (fatte salve le peculiari esigenze che potrebbero intervenire in forza dileggi o provvedimenti normativi successivi). Tutti gli istituti contrattuali dovranno, quindi, essere trattati nell'ambito dell'unica sessione negoziale, relativa al quadriennio 2002-2005.

Contestualmente alla stipulazione del contratto collettivo, l'ARAN avvierà la redazione del testo unico delle norme contrattuali, che raccoglierà, ai sensi del paragrafo 4 del Documento
generale e della parte III dell'Atto di indirizzo sui comparti, con le uniche modifiche necessario per il miglior coordinamento dell'esistente, le norme contrattuali sedimentatesi dal 1995 ad oggi per il
personale del comparto, ivi comprese le dichiarazioni congiunte ai medesimi. contratti collettivi. Inoltre, sembra opportuno chiarire, nel complesso sistematico del testo unico contrattuale, il significato di tutte lo disposizioni che potrebbero dar luogo, ovvero hanno dato luogo, ad interpretazioni controverse in sede giudiziale, nel contesto di quanto rappresentato nella parte III dell'Atto sui comparti per ciò che attiene ai contratti di interpretazione autentica.

Inoltre l'ARAN, attesa la destinazione del contratto collettivo (che interessa a diverso titolo una platea. di destinatari assolutamente eterogenea), curerà che il linguaggio e le terminologie utilizzate siano semplificate e comprensibili anche per i non addetti, evitando per quanto possibile l'utilizzo di termini tecnici, secondo quanto stabilito nella Direttiva del Ministro per la funzione pubblica dell'8 maggio 2002 "Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi"

3. Benefici economici relativi al biennio 2002-2003 - Quadro dl riferimento macroeconornico e vincoli per la contrattazione.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha definito i benefici economici per il biennio contrattuale 2002-2003.

In particolare l'art. 16 della predetta legge ha predisposto risorse anche per il comparto Scuola che consentono il riconoscimento di incrementi pari ai tasso di inflazione programmato (1,7% per il 2002 e 1,3% per 11 2003), allo 0,5% per ciascuno dei due anni del biennio da destinare alla contrattazione Integrativa, cui si aggiunge uno 0,26%, sempre per ciascuno dei due anni del biennio, riconosciuto a titolo dì recupero del differenziale fra inflazione effettiva e inflazione programmata verificatosi nel biennio precedente.

La trattativa potrà tener conto, inoltre, di quanto previsto dagli accordi Governo-Sindacati del 4 e 6 febbraio 2002, riconoscendo l'ulteriore beneficio economico ivi previsto comportante un incremento a regime del 5,56%.
Una rilevante quota ditali risorse aggiuntive, per quanto concordato nei predetti accordi, dovrà essere destinata all'incentivazione della produttività.

Nel frattempo, con il Documento dl programmazione economica e finanziaria per gli anni 2003 -2006 (DPEF), il tasso di inflazione programmata è stato aggiornato all' 1,4%, per cui la contrattazione collettiva potrà riconoscere l'ulteriore 0,1% derivante dalla differenza fra il tasso di inflazione previsto dallo stesso DPEF e quello previsto dalla legge finanziaria 2002 (1,4% rispetto al 1,3%),

In ogni caso, la concreta destinazione dei benefici economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge n.448 del 2001, sarà subordina!a alla predisposizione delle relative risorse nella legge finanziaria per l'anno 2003.

Potranno, infine, essere utilizzate, per il finanziamento delle iniziative dirette alla valorizzazione del personale docente delle scuola da destinare alla contrattazione Integrativa, le risorse previste dall'art.16 comma 3 della legge n.448 del 2002, in parte immediatamente impiegabili (108,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002), in parte rese disponibili a seguito delle verifiche circa l'effettivo conseguImento delle economie previste dall'art.22, commi 1 e 4 della stessa legge (381,35 milionI di euro per l'anno 2003).

L' attribuzione dei benefici economici non dovrà in alcun modo comportare effetti di trascinamento dei costi contrattuali oltre il biennio considerato in coerenza con le linee di politica retributiva tracciate dalle ultime leggi finanziarie che, a tal fine, hanno stanziato risorse adeguate per il riconoscimento degli incrementi a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno.

L'ARAN, ai sensi dell'art.48, comma 3 del d.lgs n.165 del 2001, allegherà alla relazione tecnica un prospetto recante il numero dei dipendenti, in servizio e l'incremento medio delle retribuzioni lorde unitarie, per ciascun anno di validità del contratto, segnalando lo scarto fra tale incremento e quello dell'inflazione programmata.

4. Obiettivi generali del Contratto collettivo

Il CCNL dovrà improntare le logiche contrattuali ad un progetto dì scuola di alto e qualificato profilo, che persegua obiettivi finalizzati al conseguimento di migliori livelli di apprendimento nonché all'attuazione di percorsi personalizzati e di sostegno alla scelta degli alunni, e ciò anche per valorizzare i "talenti" e per prevenire situazioni di' difficoltà e di disagio dei singoli alunni. Attraverso il contratto collettivo, in particolare, si intende concorrere a creare un sistema scolastico e formativo moderno, efficiente ed efficace, al passo con i tempi, ben strutturato in tutte le. sue parti, ed in grado dì offrire servizi e prestazioni qualitativamente valide per tutto l'arco della vita attiva nonché di formare cittadini, capaci di svolgere "secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società".

In tale contesto il CCNL dovrà:
- sostenere percorsi che prevedano la centralità dell'alunno;
- migliorare il livello di istruzione e di formazione per tutti e sostenere ed estendere la formazione per l'intero arco della vita;
- valorizzare le migliori e più avanzate esperienze del nostro sistema scolastico;
- tenere in debito conto la dimensione nazionale del nostro sistema d'istruzione e formazione;
- migliorare la qualità professionale dei docenti;
- rendere più efficiente ed efficace l'organizzazione scolastica;
- tendere al miglioramento dell'organizzazione del lavoro ai fini dì una migliore qualificazione e di una migliore efficienza ed efficacia del servizio scolastico, tenendo conto, soprattutto, del nuovo quadro di riferimento dell'autonomia scolastica;
- porre in sintonia i profili contrattuali con il complessivo disegno di riforma in atto, anche in funzione della previsione di nuove figure di sistema;
- valutare la qualità dei complessivi livelli di apprendimento.

5. Obiettivi specifici del Contratto collettivo.
5.1. Relazioni sindacali
Premesso quanto sopra e ritenendo che il contratto debba rappresentare un'occasione di innovazione sia sul piano dei contenuti che per procedere al riordino ed alla 'sistemazione della materia contrattuale, il CQNL dovrà prioritariamente:

- esaminare la possibilità di rivedere, semplificare e rendere più funzionali e compatibili (anche sotto il profilo temporale e operativo) gli attuali livelli di contrattazione nel rispetto delle competenze, per quanto possibile, del livello regionale e di quello di istituto, ciò anche in ossequio ai nuovi rapporti istituzionali prèvisti dalLa legge costituzionale n. 3 del 2001;
- procedere ad una attenta verifica degli istituti e delle materie da ricondurre negli ambiti contrattuali;
- garantire un forte impulso al confronto su problematiche di particolare rilevanza che abbiano riflessi diretti o indiretti con la materia contrattuale, anche in relazione a quanto stabilito dai citati Accordi del 4 e 6 febbraio 2002;
- dare un'articolazione differenziata, nell'ambito del comparto, alle funzioni relative al personale docente e a quelle relative al personale ATA, attraverso la previsione di ordinamenti professionali e livelli retributivi diversificati;

L'ARAN prevederà, nel puntuale rispetto del sistema di relazioni sindacali, che, decorso inutilmente un definito periodo di: negoziazione, . l'Amministrazione .possa assumere. le determinazioni ritenute necessarie per assicurare regolarità, e funzionalità gestionali, tenendo conto comunque, della normativa anche contrattuale vigente e sempre che non si tratti di atti direttamente afferenti a materia retributiva;

Si ribadisce, infine, l'onere di allegazione dell'accordo sui servizi minimi essenziali, come indicato nel Documento generale nel Paragrafo 8.

5.2. Dinamiche retributive e valorizzazione della professionalità
Inoltre il CCNL del comparto Scuola, relativo al quadriennio 2002-05 ed al biennio economico 2002-03:

- in coerenza con gli impegni già assunti dal Governo, proseguirà al riallineamento graduale alla media europea sia dei livelli retributivi, sia dei livelli di prestazioni, nell'ambito delle risorse disponibili indicate al punto 3;
- in sintonia con le indicazioni sopra accennate, si strutturerà in maniera modulare, attraverso un biennio di tipo economico, afferente alle risorse certe e disponibili in bilancio, e un quadriennio di carattere normativo, che finalizzi, attraverso soluzioni qualitative, anche quote di risorse collegate ai processi di innovazione in atto, previa verifica della disponibilità delle stesse;
- valorizzerà l'investimento nelle risorse umane e professionali, dando adeguato risalto agli aspetti qualitativi della professione, sia del personale docente che ATA, utilizzando sistemi di valutazione concordati, trasparenti, fondati su modelli sistematici e sulla valorizzazione degli aspetti specifici delle funzioni, con la necessaria gradualità e nel rispetto di quanto previsto dal Documento generale al Paragrafo 4 (responsabilizzazione, incentivazione dell'efficienza, meccanismi retributivi meritocratici). A tale fine, per la valorizzazione della professionalità del personale docente ed ATA, l'ARAN individuerà condizioni ed elementi che diano spessore alla qualità dell'impegno. In tale direzione potrebbero costituire utile riferimento sia le competenze maturate nell'insegnamento frontale o nèll'attività di servizio, che la e partecipazione alle iniziative di formazione con il relativo riconoscimento finale, l'espletamento di funzioni di elevato profilo professionale e/o finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa rivolto agli studenti e alle famiglie.

L'ARAN esaminerà, in particolare, la possibilità, già nell'ambito della fase negoziale relativa al primo biennio economico, di rimodulare la progressione economica dei docenti in relazione alla relativa esperienza professionale.

5.3 Altri obiettivi del Contralto collettivo
Infine l'ARAN, attraverso il CCNL in oggetto

- avvierà una verifica della normativa relativa all'orario di servizio, anche in relazione ai processi di riforma in atto e ad eventuali nuove forme di organizzazione e articolazione del lavoro nell' ambito delle istituzioni scolastiche;
- individuerà istituti e soluzioni contrattuali in grado di prevenire e rimuovere disagi, diseguaglianze, emarginazioni, sia contrastando efficacemente la dispersione scolastica e gli insuccessi formativi sia promuovendo opportune iniziative attraverso interventi di orientamento e di raccordo con il mondo del lavoro;
- verificherà se sussistano le condizioni per una riconsiderazione di taluni istituti contrattuali, quali le funzioni obiettivo, le funzioni aggiuntive e le aree a rischio.
Quanto sopra anche al fine di dare impulso alla piena attuazione all'autonomia scolastica, quale premessa obbligata rispetto al riordino del sistema scolastico volta a realizzare quelle condizioni di partenza indispensabili perchè la scuola assuma una nuova centralità, costituisca un riferimento fondamentale, svolga al proprio interno e all'esterno una funzione sintonica con i bisogni formativi delle nuove generazioni, in stretto raccordo con le famiglie e con Il territorio e con gli scenari futuri.

6. Indicazioni conclusivo

L'ARAN, considerato che con la seconda tornata contrattuale si .è ormai definitivamente conclusa la fase transitoria di cui agli artt.69 e 71 del d.lgs n.165 del 2001, con la disapplicazione del complesso pubblicistico in materia di rapporto di lavoro antecedente all'entrata in vigore del d.lgs n.29 del 1993 (paragrafo 4 del Documento generale e parte III dell'Atto sui compatti), curerà di "colmare" le eventuali lacune che si sono determinate in forza della verificazione del descritto effetto legale.

Si ribadisce infine, che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto di indirizzo, disporrà il Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 2002- 2005, che integrerà l'obiettivo della missione negoziale dell'ARAN.


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