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Assunzioni, i motivi del ricorso

I sindacati in modo unitario vanno davanti al giudice, posta la questione costituzionale

20/10/2015
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Un mega ricorso al Tar del Lazio per impugnare il decreto 767/2015. Che dà attuazione al piano straordinario di assunzioni della legge 107/2015 ma esclude gli oltre 100mila docenti precari abilitati non inclusi nelle graduatorie a esaurimento. Lo hanno presentato tutti e 5 i sindacati rappresentativi della scuola, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams, il 13 ottobre scorso. Il ricorso non mira ad impedire le immissioni in ruolo, ma ad estenderle anche a coloro che sono rimasti esclusi, pur essendo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Ciò per il solo fatto di non risultare inclusi nelle graduatorie a esaurimento. Il ricorso comprende anche un capitolo dedicato alla questione della reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi. Per la quale, secondo i ricorrenti, il legislatore avrebbe riservato ai precari della scuola un trattamento peggiore rispetto agli altri lavoratori. Nel ricorso Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno chiesto al Tar di sollevare anche una questione di legittimità costituzionale sulle norme della legge 107/2015 alle quali dà attuazione il decreto. E se del caso, di proporre una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia europea. Ecco i motivi del ricorso.

Gli abilitati dei vecchi concorsi. La legge 107 prevede che possano partecipare al piano straordinario di assunzioni solo i docenti inclusi nelle graduatorie del concorso del 2012, con l'esclusione di tutti coloro che si trovavano utilmente inclusi nelle graduatorie dei concorsi precedenti. Ma siccome i concorsi non sono stati banditi per tutte le classi di concorso, non tutti gli aspiranti docenti hanno potuto partecipare alle selezioni. E ciò, secondo i ricorrenti, violerebbe i principi costituzionali di ragionevolezza e di affidamento. La legge 107, infatti, richiama espressamente l'articolo 399 del testo unico la norma che fissa il criterio duale ai fini delle immissioni in ruolo: metà dalle graduatorie dei concorsi e metà dalle graduatorie a esaurimento. Salvo contraddire tale richiamo disponendo la preclusione del diritto a partecipare al piano di assunzioni non solo per gli aspiranti docenti che non abbiano sostenuto il concorso del 2012 volontariamente, ma anche per coloro che non ne hanno avuto la possibilità. Perché il ministero non lo ha indetto nella loro classe di concorso.

Gli abilitati in II fascia. Un altro motivo di ricorso è l'esclusione dal piano di assunzioni dei docenti abilitati inseriti nelle graduatorie di istituto, ma non nelle graduatorie a esaurimento. Secondo Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, la preclusione adottata dal legislatore nei confronti dei docenti abilitati, attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, violerebbe i principi di ragionevolezza e di parità di accesso ai ruoli della pubblica amministrazione. Perché si tratterebbe di due categorie di soggetti in possesso di requisiti identici che, peraltro, quando vengono assunti a tempo determinato, risultano destinatari della stessa tipologia di incarichi. Un'ulteriore punto debole della normativa è stato individuato dai ricorrenti nella procedura di individuazione degli aventi diritto ad essere immessi in ruolo. E cioè nell'istituzione di una graduatoria nazionale nella quale si entrerebbe per effetto della previa inclusione nelle graduatorie a esaurimento, delle quali poi non si terrebbe conto in sede di assunzione. Graduatoria nazionale attualmente inaccessibile, non essendo mai stata pubblicata.

I diplomati magistrali. Nel ricorso le organizzazioni sindacali lamentano anche la mancata inclusione nel piano assunzionale degli aspiranti docenti di scuola primaria in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001. E cioè di soggetti in possesso di un titolo abilitante ai quali avrebbe dovuto essere consentita, già a suo tempo, l'inclusione nelle graduatorie a esaurimento. E che è stato loro precluso per effetto di un errore interpretativo dell'amministrazione scolastica. Peraltro sanzionato con un decreto del presidente della repubblica emesso ad esito di un ricorso straordinario (una forma di ricorso amministrativo alternativo al ricorso al Tar). Anche in questo caso i ricorrenti hanno eccepito la violazione dei principi di affidamento e buona fede, collegandoli all'articolo 97 della Costituzione.

Pas e Tfa. Idem per quanto riguarda l'esclusione dei neoabilitati a seguito della frequenza dei Tfa (tirocini formativi attivi) e dei Pas (percorsi abilitanti speciali). E cioè per quanto concerne gli aspiranti docenti che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza di corsi a numero chiuso, ai quali si accede con la laurea magistrale (Tfa) oppure a seguito della frequenza di corsi abilitanti speciali, ai quali si accede in presenza del requisito di tre anni di servizio maturati in un dato periodo (Pas).

Questione 36 mesi. Ultimo motivo di ricorso, il divieto di consentire ai docenti precari di cumulare oltre 36 mesi di supplenza su posti vacanti e disponibili. Secondo i ricorrenti, infatti, questa preclusione violerebbe la normativa europea e la stessa Costituzione. Perché anziché prevedere una sanzione nei confronti dello stato per punire l'abuso dei contratti a termine, come previsto per i lavoratori privati, punirebbe i precari della scuola negando loro la possibilità di continuare a lavorare.


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