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Tassa sui rifiuti: i Dirigenti Scolastici a tutela delle scuole

Ferma presa di posizione avverso il comportamento dell’Amministrazione che da anni omette di trasferire alle scuole le somme finalizzate al pagamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani

15/03/2005
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Ci è pervenuto il testo di una lettera inviata da un nutrito gruppo di Dirigenti Scolastici della Toscana al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che costituisce una ferma presa di posizione oltre che una vera e propria denuncia avverso il comportamento dell’Amministrazione che da anni omette di trasferire alle scuole le somme finalizzate al pagamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu). Con estrema precisione ed esattezza giuridica i Dirigenti Scolastici toscani ricordano al Direttore Generale che la Tarsu è a carico del MIUR, che il MIUR non trasferisce quanto dovuto, che i Comuni non possono ridurre pro quota alle singole scuole in proporzione ai tagli le somme dovute, che le scuole non si sentono responsabili del mancato pagamento (che dunque non effettueranno) e dell’eventuale pignoramento, che i fondi per la Tarsu non possono essere stornati da altri capitoli di spesa, che rimettono la responsabilità del mancato pagamento della Tassa in questione ai livelli superiori dell’Amministrazione scolastica.
Con queste premesse necessariamente i programmi annuali non potranno che essere impostati per le spese Tarsu che sulla base dei reali trasferimenti dell’Amministrazione centrale, non potendo i fondi essere stornati o distratti da altre fonti.
Crediamo che il lucido intervento dei Dirigenti Scolastici della Toscana possa essere fatto proprio, con analoghe iniziative, da tutte le scuole d’Italia a difesa dell’autonomia e della stessa tenuta di funzionalità delle istituzioni scolastiche. A tutela ancora dei bilanci delle scuole - ormai impoveriti del 45 % dall’avvento del Ministero Moratti – , della correttezza amministrativa, dell’autonomia scolastica tanto evocata e, mai come in questo caso, tanto bistrattata

Roma, 16 marzo 2005

__________________________________________

Testo lettera

Firenze 9 Febbraio

Al dott. Cesare Angotti
Direttore U.R.S. della Toscana

I sottoscritti, tutti dirigenti scolastici in servizio presso l’Amministrazione scolastica, sono, loro malgrado, costretti a segnalare la difficilissima e non sostenibile situazione nella quale versano le Istituzioni scolastiche in ordine al pagamento della TARSU.

1) Innanzitutto è da osservare che la Corte di Cassazione – sezione tributaria – con sentenza 9.2.2000 n. 4994 ha “posto fine” al contenzioso fra Stato ed Autonomie Locali, sancendo l’obbligo del primo per il pagamento della TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani).

2) Nel 2001 e precisamente il 6 ottobre è stato raggiunto un accordo fra Ministero della Pubblica Istruzione, ANCI ed UPI (si suppone anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sopra citata), con il quale, fra l’altro, lo Stato si obbligava – sia per gli anni pregressi che per il futuro – a corrispondere in via forfettaria ai Comuni 75 miliardi annui per quanto dovuto a titolo di TARSU, con espresso riconoscimento della titolarità passiva dell’obbligazione.

3) Ciò è quanto avvenuto per l’anno 2002; mentre per l’anno 2003 lo stanziamento, già di per sé inferiore a quanto concordato, è stato ripartito fra le Istituzioni scolastiche, medio tempore divenute titolari passive dell’obblgazione, per circa il 20%. Se possibile, ancora peggiore la situazione per il 2004 per il quale è stata iscritta a bilancio una somma di poco superiore ai 12 milioni di Euro, pari a circa un terzo di quanto a suo tempo pattuito fra Ministero ed Autonomie Locali.

4) Alla luce di tale situazione, le Istituzioni si trovano nella pratica impossibilità di fare fronte alle richieste dei Comuni, atteso che gli stanziamenti a bilancio sono sostanzialmente del tutto inidonei ad assolvere gli obblighi tributari per tale titolo che, ormai pacificamente- sia per giurisprudenza, che per espresso riconoscimento dello stesso Ministero- , gravano sulle Istituzioni.

5) Deve essere sottolineata, d’altra parte, un’ulteriore e decisiva circostanza: in mancanza del puntuale rispetto degli accordi sottoscritti il 6.10.2001, anche a voler ritenere che essi potessero avere valore lato sensu transattivo (della qual cosa più di una voce in dottrina dubita fortemente, atteso che si tratterebbe di una rinuncia ad un credito tributario operata dai Comuni), è evidente che i Comuni non possono che richiedere il pagamento integrale del tributo TARSU e non già la quota parte a ciascuno spettante rispetto alla cifra forfettariamente posta a disposizione dello Stato.
Con l’effetto che il debito maturato e commisurato al valore raggiunto nell’accordo di cui sopra è inevitabilmente destinato ad aumentare e ad essere maggiorato degli interessi passivi e fors’anche della rivalutazione monetaria.

6) Poiché gli stanziamenti sono largamente insufficienti a coprire il “valore transattivo”, è evidente che a fortiori esse siano del tutto irrisorie rispetto al valore “reale” dei crediti che possono essere vantati dai Comuni.
Vi è, inoltre, da dire che neppure con il ricorso a strumenti “straordinari” i Dirigenti Scolastici possono far fronte all’evenienza, giacché, anche facendo applicazione degli strumenti di cui al D.M. 44/2001, non è possibile né operare storni (rispetto a stanziamenti già limitati per l’ordinaria amministrazione scolastica), né accendere mutui, che risultano strumento del tutto inidoneo a fronteggiare situazioni debitorie “abituali” e che presupporrebbero un ulteriore esborso per spese di accensione e di interessi, allo stato ovviamente non assumibili da alcuna Istituzione.
Né pare possibile far fronte con il fondo di riserva di cui all’art. 4 citato D.M., sia per ragioni quantitative (vista l’insufficienza comunque evidente), sia per ragioni specifiche, atteso che detto fondo è destinato a far fronte a spese impreviste o maggiori rispetto a quelle preventivate. La TARSU non è né imprevista né di maggiore entità di quanto sia preventivabile; il tributo è ordinario e di misura immediatamente quantificabile.

7) Le conseguenze della impossibilità a pagare il debito esistente può condurre ad azioni giudiziarie dei singoli Comuni e anche ad azioni esecutive sui beni scolastici, con ulteriore aggravio di spese nella già difficile situazione, nonché con effetti che possono condurre persino al pignoramento di beni mobili.
Alla luce di tali considerazioni, i sottoscritti non possono – contestualmente alla rappresentazione della situazione a dir poco critica – che significare la loro assoluta impossibilità a fronteggiare il debito che si è determinato e che si determinerà a causa dei mancati finanziamenti della voce di spesa da parte del Ministero, nonché a causa della impossibilità materiale ad attingere ad altre inesistenti risorse per corrispondere quanto dovuto agli Enti Locali che dovessero richiedere formalmente il pagamento o addirittura intraprendere azioni legali.

Con la presente si intende dunque:
a) avvisare l’Amministrazione in indirizzo circa la situazione che si è creata;
b) avvisare altresì la medesima che nessuna responsabilità di alcun genere può e potrà essere addebitata ai sottoscritti per tutti gli aggravi di spesa che si dovessero determinare, ovvero per le maggiori difficoltà del servizio che potrebbero conseguire alle azioni esecutive degli Enti Locali;
c) rappresentare che responsabili per eventuali danni che dovessero derivare alle finanze dello Stato non potrà che essere considerato chi o coloro che, non ponendo a disposizione i fondi dei quali era previsto lo stanziamento, rendano più oneroso l’esborso a ciò necessario.

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