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Tagliati i fondi per corsi di recupero e aree a rischio

Il mof perde altri 30 milioni. Vietato assumere supplenti per un solo giorno

21/10/2014
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ItaliaOggi

Antimo Di Geronimo

Un ulteriore taglio di 30 milioni per il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Mof) delle scuole. E divieto assoluto, per i dirigenti, di assumere supplenti dal primo giorno di assenza del titolare. Se è proprio necessario lo si farà a partire dal secondo giorno. Anche se nella scuola non vi sono docenti con ore a disposizione utilizzabili per le supplenze.

Lo prevede il disegno di legge di stabilità varato dal governo il 15 ottobre scorso. Il taglio avrà effetti dal 2015 e sarà strutturale. Non si tratta, dunque, di un prelievo una tantum. Ma di una decurtazione definitiva, che ridurrà ulteriormente i già magri fondi disponibili dopo il prelievo effettuato per rifinanziare gli scatti di anzianità.

A conti fatti, i soldi per il Mof, dal 2015, dovrebbero passare da 690 a 660 milioni. Gli annunci, contenuti nella Buona scuola, di rifinanziare il fondo restano per il momento lettera morta.

Il Mof serve a finanziare il fondo dell'istituzione scolastica. E cioè la dotazione finanziaria che viene utilizzata dalle scuole per pagare le prestazioni aggiuntive connesse alla realizzazione del Pof (piano per l'offerta formativa). Questa voce assorbe circa i dell'intera dotazione del fondo. La restante parte serve per retribuire le funzioni strumentali alla realizzazione del Pof, che vengono attribuite ai docenti designati dal collegio. E per le funzioni aggiuntive del personale Ata. Dalla stessa borsa si attinge per retribuire i progetti per le aree a rischio, le attività complementari di educazione fisica e le sostituzioni dei docenti assenti. Sempre dal Mof discendono i fondi per i corsi di recupero per gli alunni in difficoltà. La riduzione delle risorse finanziarie, insieme al divieto di assumere i supplenti dal primo giorno, rischia di rendere la vita ancora più difficile agli alunni e ai docenti.

Dopo la cancellazione delle ore a disposizione, operata negli anni scorsi con la riconduzione a 18 ore delle cattedre delle secondarie, infatti, si è venuta a creare una situazione particolarmente difficile per le sostituzioni. E quindi l'amministrazione aveva autorizzato i dirigenti scolastici ad assumere i supplenti anche per un solo giorno (si veda la nota prot. n. AOODGPER 9839 dell'8.11. 2010). Con le nuove norme non sarà più possibile. «Ferma restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa», si legge nel dispositivo, «a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza».

Resta il fatto, però, che la modifica proposta dal governo sembrerebbe in contrasto proprio con la norma a cui fa riferimento. L'articolo 1, comma 78, della legge 662/96, infatti, prevede che: «I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica». Nei tempi strettamente necessari rientrano, evidentemente, anche le prime 24 ore di assenza del titolare. Oltre tutto, già ora, generalmente, per fare fronte alle assenze improvvise si procede con il fenomeno deteriore dello sdoppiamento delle classi. Ma ciò è confinato all'emergenza. Con l'introduzione delle nuove disposizioni, tale prassi, oggi occasionale, rischia di diventare la regola, con grave nocumento per la didattica e rischi per la sicurezza.


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