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Supplenti senza supplenze brevi: il flop delle proroghe

È l'effetto delle difficoltà interpretative collegate all'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 18/2020. Che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto ampliare il novero degli occupati e che, invece, sta ottenendo l'effetto contrario.

05/05/2020
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Supplenti senza supplenze. È l'effetto delle difficoltà interpretative collegate all'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 18/2020. Che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto ampliare il novero degli occupati e che, invece, sta ottenendo l'effetto contrario.

L'articolo 121 del decreto-legge 18/2020 dispone, infatti, la proroga dei contratti di supplenza breve e saltuaria anche in caso di rientro del titolare. Sempre che tali proroghe fossero risultate finanziabili con le risorse che avrebbero essere assegnate alle istituzioni scolastiche in base alla spesa storica calcolata sulla sull'ultimo triennio. Tanto si evince dalla nota 392 emanata dal ministero dell'istruzione il 18 marzo scorso. Siccome la questione ha ingenerato forti perplessità tra gli addetti ai lavori, anche dopo l'emanazione della nota, l'amministrazione è intervenuta con ulteriori chiarimenti per altre due volte.

Il 5 aprile scorso con la nota 8615, con la quale il ministero ha ribadito che le istituzioni scolastiche debbano «garantire che gli incarichi di supplenza breve e saltuaria continuino a essere regolarmente conferiti anche durante questo periodo emergenziale di sospensione della didattica in presenza». E ha chiarito, inoltre, che le supplenze brevi e saltuarie debbano essere disposte e prorogate durante il periodo dell'emergenza.

Anche in caso di rientro del titolare, sebbene entro il limite delle risorse assegnate. Infine, il terzo intervento interpretativo da parte dell'amministrazione centrale è stato effettuato con la nota 10133 del 25 aprile, con la quale il ministero ha comunicato alle scuole che, dai rilievi effettuati, già nei primi 15 giorni del mese di aprile le risorse per finanziare le assunzioni in deroga risultavano esaurite. «Ne consegue» si legge nel provvedimento «che potranno continuare ad essere conferiti incarichi di supplenza breve e saltuaria esclusivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, restando inibita la possibilità di stipulare contratti in caso di rientro del titolare».

Le oscillazioni interpretative del ministero hanno indotto dirigenti scolastici ad astenersi dall'applicare le nuove disposizioni, nel timore di incorrere nella responsabilità per danno erariale a fronte dello sforamento delle risorse assegnate. E al permanere della sospensione delle lezioni in presenza, molti presidi si stanno astenendo anche dal disporre le supplenze per sostituire i docenti assenti. Non solo nelle scuole secondarie, dove da anni la prassi invalsa va nel senso di considerare utili ai fini delle sostituzioni le assenze inferiore ai 15 giorni, ma anche nelle scuole dell'infanzia e primaria dove tale limite non esiste.

Resta il fatto, però, che nulla è mutato nella normativa che regola le supplenze brevi. E le disposizioni in vigore non precludono l'assegnazione delle supplenze anche per assenze inferiori a quelle previste dalla legge sia che si tratti di scuole secondarie che scuole di altro ordine. Per quanto riguarda le secondarie, l'articolo 22, comma 6, della legge 448/2001 non vieta le supplenze di durata inferiore a 15 giorni. Il dispositivo, infatti, si limita a prevedere la mera facoltà, in capo ai dirigenti scolastici, di incaricare delle sostituzioni i docenti già in servizio, se disponibili. E dispone che i soldi risparmiati debbano essere versati, a consuntivo, nel fondo di istituto.

La stessa cosa vale per le scuole dell'infanzia e primarie. In questo caso la legge si limita a vietare le supplenze della durata di un solo giorno (si veda l'articolo 1, comma 33, della legge 190/2014). In ciò consentendo ai dirigenti scolastici di disporre le sostituzioni per assenze di durata superiore. Tale facoltà non è stata preclusa nemmeno dall'entrata in vigore della legge 107/2015. Che al comma 85, dell'articolo 1, si limita a conferire ai dirigenti la mera facoltà di provvedere alle sostituzioni per assenze non superiori a dieci giorni con docenti interni appartenenti allo stesso ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria). Sempre se disponibili o con ore a disposizione.

Negli istituti omnicomprensivi, in caso di assenza di un docente di scuola secondaria di II grado, le supplenze possono anche essere effettuate da un docente di scuola media. Ma in questo caso la legge prevede che non sia dovuta la cosiddetta indennità di mansioni superiori. E cioè la retribuzione che gli sarebbe spettata se fosse stato un docente della secondaria di II grado.

Resta ferma la necessità di ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico, così come previsto dall'articolo 1, comma 78, legge 662/96. Ma ciò non comporta la cessazione del diritto soggettivo all'assunzione dell'aspirante docente utilmente collocato in graduatoria (si veda la sentenza della Corte di cassazione 5048/2020, paragrafo 2.2). E quindi i comportamenti omissivi dei dirigenti scolastici potrebbero esporre l'amministrazione al rischio di azioni risarcitorie.


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