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ScuolaOggi-DIVERSI "LIVELLI" DELLA PROFESSIONE DOCENTE

DIVERSI "LIVELLI" DELLA PROFESSIONE DOCENTE Dopo aver preso in esame la figura del vicedirigente, prendiamo ora in considerazione un altro punto rilevante della proposta di stato giuridi...

27/02/2005
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ScuolaOggi

DIVERSI "LIVELLI" DELLA PROFESSIONE DOCENTE
Dopo aver preso in esame la figura del vicedirigente, prendiamo ora in considerazione un altro punto rilevante della proposta di stato giuridico presentata alla Commissione Istruzione della Camera: quello riguardante le "articolazioni della professione docente" (art.3).
Diciamo subito, in via preliminare, che non poche perplessità suscita il fatto che l'accesso alla professione docente avverrebbe con l'accesso all'"albo nazionale dei docenti" (come per altre categorie o "corporazioni", i giornalisti, gli avvocati, ecc.), dopo conseguimento di laurea specialistica e superamento di attività di tirocinio (durante il tirocinio i docenti sarebbero assunti con contratto a tempo determinato dall'istituzione scolastica interessata).
Ma soprattutto lascia perplessi il fatto che una volta iscritti all'albo i docenti verrebbero "assunti a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali per soli titoli indette dalle singole istituzioni scolastiche, previa autorizzazione del competente ufficio scolastico regionale, espletate da una commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione, che provvede alla nomina dei vincitori di concorso". Una modalità di reclutamento che assomiglia molto a quanto avviene nel privato (le singole scuole che assumono, attingendo in questo caso all'albo professionale, all'interno del "libero mercato" del lavoro). Meccanismi insomma che appartengono più alle scuole private (magari "paritarie") che non alla scuola pubblica di Stato e alla sua tradizione.

Più interessante ci sembra invece la parte relativa all'articolazione della professione docente. Qualche mese fa proprio su Scuolaoggi un articolo a firma Grilloparlante ("Non tutti i docenti sono grigi& Valutare: si può!") poneva il problema della valutazione e della necessità di riconoscere il "merito" dei docenti. "La famosa "qualità" della scuola la fanno gli insegnanti scriveva Grilloparlante - Sono loro, nel bene e nel male, che svolgono una funzione decisiva all'interno del sistema educativo." E si prospettava quindi la necessità di optare per "una linea decisa di valorizzazione delle risorse e delle professionalità, riconoscendo le differenze, le diversità esistenti" all'interno della categoria. Condividiamo questo assunto di partenza. Occorre distinguere diversi livelli di impegno e di professionalità. Il punto naturalmente sta nel "chi" stabilisce chi sono i "capaci e meritevoli"&. E sta, anche e soprattutto, nel definire analiticamente gli indicatori e i descrittori delle competenze da possedere per entrare nel novero dei "capaci e meritevoli". Ad esempio è "più" capace l'insegnante competente nella propria disciplina o l'insegnante che esercita la sua funzione con pari impegno sia nella dimensione individuale sia nella dimensione collegiale? Non si può stabilire con una legge generica solo le procedure per il passaggio da una categoria ad un'altra della funzione docente, rimandando poi a successive determinazioni ministeriali i contenuti delle nuove professionalità. La valutazione e il controllo dei risultati sono ancor più necessari nella scuola dell'autonomia di quanto non lo fossero nella scuola-apparato . La caratteristica della valutazione deve essere di tipo formativo, perché rivolta all'efficacia ed all'efficienza delle prestazioni individuali nel conseguimento dello scopo delle istituzioni scolastiche autonome : il successo formativo degli alunni .

La proposta di stato giuridico presentata alla Commissione camerale prospetta tre diversi livelli di professione docente: il docente, il docente ordinario e il docente esperto. Questi diversi livelli "costituiscono riconoscimento della professionalità maturata e non implicano sovraordinazione gerarchica". Questo punto è fondamentale e va rafforzato con esplicite formulazioni che impediscano, anche in futuro, una deriva verso la gerarchia, che è decisamente incompatibile con una offerta formativa organizzata sul modello previsto puntualmente dal dpr 275/99 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche. Alla contrattazione collettiva spetta la definizione del trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuna delle articolazioni, delle modalità per il passaggio ai livelli superiori, nonché delle modalità per la valutazione delle prestazioni di ogni docente ai fini della progressione economica e della carriera. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente e docente ordinario è soggetta a valutazione periodica, ad opera di apposita commissione permanente di valutazione.

In pratica, l'avanzamento dal livello di docente a docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, tenendo conto della valutazione effettuata dalla commissione, della valutazione espressa dal dirigente dell'istituzione scolastica e dei crediti formativi e dei titoli certificati. Il passaggio da docente ordinario a docente esperto avviene, sempre a domanda, "mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante".

Al docente esperto sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione dei docenti, di coordinamento, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente. Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento per lo svolgimento di "funzioni complesse" possono essere assegnati soltanto a docenti ordinari o esperti e sono remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato (apposito fondo di istituto). Il passaggio ai livelli di docente ordinario ed esperto è programmato dal MIUR con proprio decreto che determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali.
Non è ben chiaro, né si evince facilmente dai commi di questo art.3, qual è la differenza (in termini di funzioni) tra docente e docente ordinario, né da chi è composta la commissione di valutazione. Il fatto che il reclutamento avverrebbe tramite assunzione diretta da parte delle singole scuole farebbe pensare ad una commissione interna composta da dirigente scolastico e docenti esperti (una riedizione del Comitato di valutazione, con ben altri poteri e prerogative).

Come si vede si tratta di un testo molto più approfondito e dettagliato rispetto alla precedente proposta di legge di Angela Napoli. La questione dell'articolazione della professione docente allora veniva argomentata nell'intervento del relatore proponente Angela Napoli ma poi sfumata e solo accennata nel testo della proposta di legge. Qui vi si dedica uno specifico articolo (l'art.3) in tre commi e sottocommi.

Fatte salve le perplessità (o contrarietà) e i punti di domanda che abbiamo sopra indicato, che riguardano, ripetiamo, le forme del reclutamento, l'albo nazionale dei docenti, l'indeterminatezza dei diversi livelli, possiamo sottolineare alcuni punti che invece riteniamo di un certo interesse.
Innanzi tutto il fatto che si afferma (finalmente) il principio "della valutazione e della verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera". Il fatto, inoltre, che si accede alla qualifica di docenti a seguito del conseguimento di laurea specialistica (da quanti anni lo si dice, anche se sarebbe meglio parlare di laurea specifica?) e di superamento di attività di tirocinio. Il fatto che vi è una commissione permanente di valutazione che si pronuncia in merito "all'efficacia dell'azione didattica e formativa, all'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del POF, al contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica". Il fatto che, nel passaggio al livello di docente ordinario si tiene conto anche della valutazione del dirigente scolastico (verrebbe da dire finalmente! considerato che al dirigente viene attribuita la "responsabilità" della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei "risultati del servizio", v. art.25bis del decreto lgs. 29/1993 sulla dirigenza).

Trattandosi di una questione delicata, immaginiamo che il disegno di articolazione/differenziazione della professione docente troverà non pochi oppositori, anche in settori sindacali. Ma non si può accettare che esponenti della maggioranza governativa presentino disegni di legge più o meno blindati in una materia che è di stretta pertinenza di attività contrattuale specifica. Non si può, infatti, pensare che elementi vitali della professione docente ( la valutazione, l'articolazione della funzione, le modalità di reclutamento,&..) vengano sottratti alla negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori della scuola , che dovranno essere i protagonisti dei processi innovativi nella scuola dell'autonomia.
Non dimentichiamo inoltre che proprio su questo tema "caldo" cadde il ministro Berlinguer, ai tempi del "concorsone", allorché si voleva introdurre una forma di riconoscimento, a domanda, dei titoli e del "merito" (con verifica "in situazione") dei docenti.
Non tutto quello che sta scritto in questa proposta di stato giuridico - relativamente a questo punto - ci convince, ma il tema di fondo (la valutazione dei docenti e il riconoscimento delle professionalità) è quantomeno posto. Chi ha proposte migliori le avanzi. Ma senza eludere il nodo di fondo: il "merito" non è una variabile ininfluente nei processi di innovazione della/nella scuola !

Gianni Gandola e Federico Niccoli


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