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La contrattazione prende piede

Nuovi termini e competenze sono previsti dall'ultimo contratto collettivo nazionale

22/05/2018
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ItaliaOggi

Nuove relazioni sindacali, a partire dalle trattative a livello di istituzione scolastica. Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo in particolare al personale delle istituzioni scolastiche e educative valido per il triennio 2016-2018 rivela che il cuore dellle nuove regole non è costituito tanto dalla validità che da quadriennale diventa triennale o dall'aumento stipendiale e dagli arretrati e neppure dal richiamo alle disposizioni contrattuali del Ccnl 29/11/2007, quanto dall'introduzione di un meglio articolato sistema di relazioni sindacali. Un sistema che dovrebbe essere capace di costruire relazioni stabili tra amministrazione scolastica e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Pilastri del sistema di relazioni sindacali sembrano essere una informazione puntuale su tutte le materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale o di istituzione scolastica.

Nelle istituzioni scolastiche e educative l'informazione è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

A livello di istituzione scolastica la contrattazione integrativa, la cui finalità rimane quella di incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, si svolge tra il dirigente scolastico e la Rsu e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl (Flc Cgil, Cisl Scuola, Fed.Uil Scuola Rua e Fed. Gilda Unams).

Oggetto di contrattazione integrativa sono:

1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;

3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo e Ata, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

5) i criteri per le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita del personale Ata, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti:

8) criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

La sessione negoziale di contrattazione integrativa deve essere avviata entro il 15 settembre 2018 e non potrà protrarsi oltre il 30 novembre 2018. Nelle materie di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 qualora non si raggiunga l'accordo e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, il dirigente scolastico potrà sulle stesse provvedere in via provvisoria fino alla successiva sottoscrizione proseguendo peraltro nelle trattative al fine di pervenire alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata della sessione negoziale è di 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Per quanto riguarda invece la trattativa sulle materie di cui al punti 1, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora, decorsi 30 giorni dal loro inizio, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, non si raggiunga un accordo, le parti riassumeranno le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Materie oggetto di confronto:

1a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e Ata, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzate nelle attività retribuite con il Fondo d'istituto;

2a) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo e Ata;

3a) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

4a) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.

Oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 5 del Ccnl 19 aprile 2018, oggetto di informazione da parte del dirigente scolastico è la proposta di formazione delle classi e degli organici e i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.


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