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ItaliaOggi: Via la mobilità. Incognita superiori

Round ad hoc per verificare gli effetti della riforma sugli organici

23/02/2010
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ItaliaOggi

Di Carlo Forte

Le domande di trasferimento entro il 22 marzo. Per elementari e medie istanze solo on line

I docenti e i non docenti della scuola statale hanno tempo fino al 22 marzo prossimo per presentare la domanda di trasferimento o di passaggio. Il termine è stato fissato con un'ordinanza dall'amministrazione scolastica, il 19 febbraio scorso, a seguito della sottoscrizione del contratto sulla mobilità (la Uil si è rifiutata di firmare)avvenuta il 16 dello stesso mese. Quest'anno per elementari e medie la modulistica dovrà essere compilata e inviata direttamente on line. Per le superiori resta il cartaceo. La contrattazione, però, sarà riaperta in concomitanza alla definizione degli organici con particolare riguardo alla scuola secondaria di II grado, per verificare le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai provvedimenti attuativi, in corso di emanazione, della legge 133/2008 e per individuare soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente educativo ed Ata interessato. Tra le novità del nuovo testo negoziale va segnalata in primo luogo l'elevazione da 5 a 6 anni del periodo di tempo all'interno del quale i trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata non perderanno la titolarità. E poi alcune novità nel regime delle precedenze, tra cui un rinvio alla contrattazione integrativa di istituto per la definizione di tale disciplina, in riferimento ai docenti che intendessero chiedere di passare su cattedra orario esterna. Ecco qualche dettaglio in più.

Precedenze

Anzi tutto è stato specificato che la precedenza per il rientro nelle precedente sede di titolarità si mantiene per 6 anni e non più per 5. Il periodo è destinato ad aumentare di anno in anno, con i successivi rinnovi contrattuali, perché la contrattazione collettiva dispone che si giunga fino ad 8 anni. Ciò per tutelare i perdenti posto, il cui numero è destinato ad aumentare per effetto dei tagli che continuano e continueranno ad abbattersi sulla scuola fino a quando il piano programmatico e le riforme in atto non andranno completamente a regime. Per mantenere il diritto di precedenza al rientro e, conseguentemente, anche l'eventuale maggiorazione di punteggio maturata, è necessario però che di anno in anno l'interessato abbia presentato la domanda per ritornare nella scuola dalla quale sia stato trasferito. Più precisamente, la precedenza e l'eventuale maggiorazione di punteggio relativa alla cosiddetta continuità didattica spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del sessennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. Èstato chiarito, inoltre, che la precedenza per coloro che, essendo affetti da gravi patologie , hanno bisogno di cure continuative, nella fase comunale (I fase) opera solo tra distretti diversi dello stesso comune. In sostanza, dunque, se l'interessato aspira semplicemente a cambiare scuola nello stesso distretto, la precedenza non vale. Quanto alla precedenza che spetta al figlio che assiste il genitore disabile, essa assume rilievo solo nel caso in cui l'assistenza venga erogata in via esclusiva. L'esclusività viene presunta se il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile. In caso contrario l'interessato dovrà produrre documenti dai quali si evinca la impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi. Idem per gli altri figli co-obbligati all'assistenza. Per ottenere la precedenza è necessario che l'interessato indichi nella domanda di trasferimento il comune dove risiede il disabile o in mancanza di scuole utili, il comune più vicino.

Cattedre orario

Se dovessero essere costituite cattedre orario esterne tra più scuole per effetto di contrazioni, il docente da assegnare a tale cattedra sarà quello collocato in ultima posizione nella graduatoria di istituto. In caso di richieste di più docenti, il regime delle precedenza sarà definito dalla contrattazione collettiva..


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