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ItaliaOggi: Over 65, via alla rottamazione

Per attenuare gli esuberi della riforma, meglio mandarli via

17/02/2009
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ItaliaOggi

Di Franco Bastianini
La Gelmini ha firmato la direttiva: sì ai pensionamenti forzati 2009 previsti dal dl 112
Ha visto finalmente la luce la direttiva ministeriale che definisce i criteri generali e le linee di indirizzo al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti nell'adozione dei provvedimenti di uscita forzata dalla scuola di chi ha compiuto 65 anni di età. Si tratta di attuare le disposizioni contenute nell'articolo 72, commi 7 e 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133(si veda IO di venerdì scorso). Il comma 7 dispone che l'accoglimento della domanda di permanenza in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età rientra tra i poteri discrezionali dell'amministrazione scolastica. Il comma 11 autorizza l'amministrazione scolastica a risolvere, previo un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva massima (40 anni). La direttiva conferma sostanzialmente che lo scopo primario delle disposizioni contenute nei predetti commi è quello di evitare il concretizzarsi o il permanere di situazioni di esubero che si potrebbero determinare in seguito alla riforma Gelmini. Una situazione di esubero di personale che determinerebbe, secondo il ministro Gelmini, una ingiustificata maggiore spesa per il bilancio pubblico. E poi, avendo 65 anni,il personale in questione non sarebbe neanche in grado di seguire in tempo utile i corsidi aggiornamento per insegnare nella nuova scuola riformata.Per quanto riguarda i docenti e gli Ata (ausiliari, tecnici e amministrativi), l'istanza di trattenimento in servizio oltre i limiti di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva minima o di quella massima(40 anni) entro il suddetto limite di età dei 65 anni. Ciò comporta, se il significato letterale ha ancora un senso, che a un docente che al 65° anno di età può fare valere 38 anni di anzianità contributiva il trattenimento in servizio è assicurato fino al compimento del 40° anno. Se, viceversa, può fare valere solo 37 anni la domanda di trattenimento in servizio non potrà essere accolto. E' una disposizione in palese contrasto con quanto dispone il comma 2 dell'articolo 509 del testo unico n. 297/1994, un comma che non è stato né abrogato né modificato dalla legge n. 133/2008. Per il trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici non viene, invece, riportata la limitazione imposta ai docenti e agli ATA. Per essi rileva soprattutto la circostanza che non si sia esaurita l'efficacia temporale del contratto in atto e l'insussistenza nel triennio 2009/11 di eventuali situazione di esubero a livello regionale, nonché consistenza e la qualità del servizio prestato.


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