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Il Nuovo-Scuola, il Consiglio di Stato boccia le graduatorie

Scuola, il Consiglio di Stato boccia le graduatorie I 30 punti ottenuti dalla frequenza dei corsi di abilitazione delle scuole di specializzazione non possono essere cumulati con il punteggio pe...

03/01/2003
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Il Nuovo

Scuola, il Consiglio di Stato boccia le graduatorie

I 30 punti ottenuti dalla frequenza dei corsi di abilitazione delle scuole di specializzazione non possono essere cumulati con il punteggio per le supplenze: lo ha deciso il Consiglio di Stato.
MILANO - I 30 punti ottenuti dalla frequenza dei corsi di abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario non possono essere cumulati con il punteggio che viene dato alle supplenze svolte nello stesso biennio. Il Consiglio di Stato ha così respinto il ricorso del Ministero dell'Istruzione contro la sentenza dello scorso luglio del Tar del Lazio che aveva annullato parte della circolare con
cui prima dell'estate scorsa venivano aggiornate le graduatorie permanenti.

La decisione dei giudici di Palazzo Spada (n.8252/2002) è stata depositata lunedì scorso. All'origine del contenzioso sono quei 30 punti aggiuntivi previsti dal Ministero ai docenti che hanno ottenuto l'abilitazione presso le scuole di specializzazione. I docenti più anziani che da anni, supplenza dopo supplenza, stanno cercando di guadagnare un posto in graduatoria si sono visti scavalcare d'un colpo da giovani colleghi. Che si tratti di un ingiusto sorpasso lo ribadisce ora anche il Consiglio di Stato che, ritenuto ''non fondato'' il primo motivo di ricorso del Ministero dell'Istruzione per violazione del principio del contraddittorio, ha respinto il ricorso nel merito.
Infatti - si legge nella sentenza - ''la rilevanza del punteggio fisso di trenta punti assegnato per il semplice dato del superamento del corso biennale, a prescindere dal punteggio di merito riportato all'esito dell'esame finale, si giustifica solo partendo dal presupposto della non cumulabilità di detto punteggio con altri punteggi conseguibili per effetto dell'insegnamento prestato nello stesso biennio di riferimento''. Chi abbia fatto supplenze e allo stesso tempo abbia frequentato anche la scuola di specializzazione, allora ha il diritto di vedere accreditato il servizio di insegnamento ''all'attivita' obbligatoria di tirocinio inerente ai corsi''.

(2 GENNAIO 2003, ORE 18:50)


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