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Docenti anti Covid licenziabili

In settimana l'ordinanza per assumere 50 mila prof. Priorità a infanzia e primaria. Con la clausola della giusta causa, che è penalizzante

04/08/2020
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ItaliaOggi

Marco Nobilio e Alessandra Ricciardi

Cinquantamila docenti in più da assumere con contratti a termine fino al 30 giugno. Ma da licenziare «per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo» in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza causa lockdown. Lo prevede l'ordinanza approntata dal ministero dell'istruzione per fare fronte alle esigenze di contenimento del contagio da Coronavirus. L'ordinanza è alle limature finali e dovrebbe essere licenziata in settimana, probabilmente in parallelo all'autorizzazione del Mef ad assumere a tempo indeterminato tra i 70 e gli 80 mila nuovi docenti. Le assunzioni straordinarie per fronteggiare le esigenze di distanziamento dovute al Covid-19 saranno assegnate secondo un censimento che gli uffici scolastici stanno già effettuando in base alle richieste delle scuole. Così come anticipato da ItaliaOggi la scorsa settimana, saranno i direttori regionali ad autorizzare le assunzioni nell'ambito di un borsino finanziario, assegnato a ogni regioni per il 50% in base alla popolazione studentesca e per il restante 50% proprio in base alle richieste rilevate in queste settimane. La copertura è di circa un miliardo, così come prevede il Dl rilancio. Un altro miliardo potrebbe arrivare con lo scostamento di bilancio, ma potrebbe non essere tutto finalizzato alle spese di personale. Al fine di contemperare le esigenze di didattica e l'adeguata vigilanza sugli alunni, l'attivazione degli incarichi, sia per il personale docente che per gli Ata, sarà effettuata, precisa l'ordinanza, con priorità per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo, in particolare per la primaria. In subordine per le superiori, dove si potranno adottare anche altre soluzioni. L'ordinanza precisa infatti che il ricorso a personale aggiuntivo, in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, deve avvenire come estrema ratio, nelle situazioni nelle quali non sia possibile procedere diversamente. L'organico che si costituirà non sarà disponibile, puntualizza ancora l'ordinanza, per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Le singole assunzioni anti Covid saranno materialmente disposte dai dirigenti scolastici. Che provvederanno con contratti a tempo determinato ai quali sarà apposta una clausola risolutiva. Tecnicamente si tratterà di contratti a termine e a condizione sospensiva: il docente sarà assunto previa accettazione in forma scritta del licenziamento automatico qualora, in costanza di rapporto di lavoro, dovesse intervenire una nuova chiusura delle scuole in caso di recrudescenza dell'epidemia.

L'ipotesi però sta suscitando molte perplessità tra gli addetti ai lavori. Perché il licenziamento per giusta causa, secondo la giurisprudenza della Suprema corte, costituisce la più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore e può considerarsi legittimo solo quando la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro (Cass. 27/10/95, n. 11163, pres. Pontrandolfi, est. Giannantonio). Vale a dire nei casi in cui la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro avviene all'esito di un procedimento disciplinare. E cioè quando l'inadempimento degli obblighi di fonte contrattuale in capo al docente sono talmente gravi da far cessare il necessario rapporto fiduciario tra l'amministrazione e il docente interessato. Per esempio per fatti connotati «per il loro grave disvalore disciplinare morale e sociale» come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 209 del 9/1/2017.

Va detto, inoltre, che il licenziamento per giusta causa preclude al licenziato anche la possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro con la pubblica amministrazione, proprio in forza della cassazione del rapporto fiduciario.

Tant'è che le domande di partecipazione ai concorsi e, da ultimo, di inclusione nelle Gps recano, quale requisito indefettibile dell'istante, la previa dichiarazione «di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere incorso nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento».

Resta il fatto, però, che l'ordinanza non fa che riportare la qualificazione dei licenziamenti alla stregua di «giusta causa» così come previsto dall'articolo 3231-bis del decreto rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). E' probabile, però, che il legislatore abbia voluto intendere il «licenziamento per giustificato motivo oggetto per avveramento della clausola risolutiva».

Ma anche questa soluzione non risulterebbe indenne da dubbi di legittimità. Pur essendo espressamente previsto dall'ordinamento (si veda l'articolo 3, della legge 604/1966) nei casi in cui la prosecuzione del rapporto non è possibile per un motivo non collegato alla condotta del dipendente (per esempio un nuovo lockdown) il licenziamento non potrebbe essere automatico e senza alcuna forma di tutela per il lavoratore.

La disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella pubblica amministrazione, infatti, è regolata dagli articoli 33 e 34 del decreto 165/2001. Che prevede la messa in disponibilità per 24 mesi del dipendente in esubero non ricollocabile e il licenziamento se nei 24 mesi non sia stato possibile riassumerlo anche tramite la mobilità intercompartimentale. Fermo restando che queste norme non si applicano alla scuola, dove ai sensi dell'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 95/2012, il docente in esubero va ricollocato nella fase delle utilizzazioni. E va detto subito che sono comunque norme che valgono per i docenti di ruolo e non per i precari. Ma bisogna anche considerare che il docente assunto a tempo determinato, in deroga alla normativa generale sulle assunzioni, si troverebbe comunque in costanza di rapporto di lavoro all'atto dell'avveramento della condizione risolutiva. E sul punto bisogna anche fare i conti con la normativa europea che vieta trattamenti discriminatori rispetto ai docenti di ruolo e che potrebbe essere richiamata in caso di contenzioso. Il che aprirebbe a nuovi scenari.


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