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Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici Le informazioni che seguono sono basate sulle bozze per il concorso ordinario predisposte dal MIUR nel momento in...

23/06/2004
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Proteo Fare Sapere

Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici

Le informazioni che seguono sono basate sulle bozze per il concorso ordinario predisposte dal MIUR nel momento in cui si pensava di emanare correttamente, secondo le previsioni di Legge, sia il concorso ordinario sia il concorso riservato ai Presidi Incaricati triennalisti

Come si sa, il Governo ha decretato lo svolgimento del concorso riservato dimenticando per due anni, nonostante le promesse e gli impegni, il concorso ordinario.
Le eventuali variazioni, al momento non prevedibili, saranno segnalate tempestivamente.

Requisiti di partecipazione

Candidati con un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni 7 anni di ruolo con possesso di laurea (concorre anche chi ha il titolo ISEF e chi è in possesso di titoli di Accademie, Isia e Conservatori conseguiti da chi dispone di un diploma di secondaria superiore) in uno dei tre settori formativi di scuola elementare e media, di secondaria superiore e degli istituti educativi.

I requisiti si intendono posseduti anche se in settori diversi. In questo caso si partecipa al settore formativo ove si presta servizio al momento della presentazione della domanda.

>Fasi della procedura concorsuale

Prima fase: selezione per titoli
Individua sulla base di titoli culturali e professionali previsti in un'apposita tabella i candidati che potranno partecipare alla fase successiva.
Gli ammessi alla fase successiva saranno in base al numero dei posti messi a concorso maggiorati di un moltiplicatore da definire.

Seconda fase: concorso di ammissione
Consiste in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta è articolata in due parti: stesura di un saggio, predisposizione di un progetto.
La stesura del saggio verte su:
- sviluppo della conoscenza in una società globale e multiculturale;
- progettualità formativa alla luce dell'evoluzione sociale politica economica scientifica e tecnologica in Italia e in Europa;
- valori comportamenti pratiche giovanili e trasformazione della società civile;
- principi dell'apprendimento, efficienza ed efficacia dell'azione formativa e qualità del servizio scolastico.
La predisposizione del progetto attiene ai seguenti ambiti:
- analisi delle esigenze formative;
- sviluppo professionale del personale docente e Ata;
- la scuola e le attività di promozione culturale del territorio;
- i processi di innovazione nella scuola dell'autonomia;
- il Piano dell'Offerta Formativa;
- criteri di verifica della qualità della formazione e del servizio scolastico.

Si accede alla prova orale se si ottiene il voto valido per l'ammissione.

La prova orale è articolata in due parti.
La prima parte consiste:
a) in un colloquio di gruppo (sei candidati davanti alla Commissione) in cui si discute sulle seguenti tematiche:
- il ruolo del Dirigente Scolastico;
- i progetti innovativi nella scuola dell'autonomia;
- gli utenti della scuola: studenti, famiglie, soggetti del territorio;
- la soddisfazione del personale docente e ata;
- l'organizzazione della scuola: tecnologia processi relazioni.

b) in un colloquio individuale con la commissione in cui si discutono e analizzano due casi estratti a sorte dal candidato sulle seguenti tematiche:
- obiettivi formativi e criteri di verifica;
- richieste dell'utenza e promozione dello sviluppo della scuola;
- coordinamento delle risorse e gestione dei conflitti;
- integrazione nei gruppi classe e ruolo docente.

Superano l'orale i candidati che conseguono il voto valido per l'ammissione alla fase successiva. Si compila una graduatoria, distinta per i tre settori formativi, tenendo conto della somma della media dei voti riportati nelle due parti della prova scritta e del voto riportato nella prova orale.

Terza fase: periodo di formazione
Ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale e in 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

Quarta fase: esame finale
Si articola in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta verte su tematiche trattate e approfondite nel periodo di formazione.
Viene superata se si consegue il punteggio utile per l'ammissione all'orale.

La prova orale si articola in:
- presentazione e discussione di un progetto sull'autonomia promosso o da promuovere nella scuola in cui si è svolto il tirocinio;
- discussione di tre quesiti relativi a gestione dell'organizzazione scolastica, analisi del contesto esterno alla scuola e alla progettazione formativa, temi di natura giuridica e finanziaria su contenuti ed esperienze maturate nel periodo di formazione;
- accertamento della conoscenza dell'inglese con prevalente riferimento alla pratica informatica e accertamento dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse anche mediante una verifica applicativa.

Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio utile.

Si compila una graduatoria distinta per settori formativi determinata dalla somma dei voti riportata nella prova scritta e in quella orale.

Titoli
I punteggi, rapportati a 20/20, sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle seguenti categorie:

Titoli culturali che incidono per 9/20:
- laurea;
- altri titoli, quali: altra laurea; dottorato; master; corsi di specializzazione e di perfezionamento universitari.

Le lauree diversamente classificate devono essere rapportate a 110; ove non si desuma il punteggio dalla certificazione o dichiarazione si attribuisce il punteggio minimo; nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.

Titoli di servizio e professionali che incidono per 11/20:
- anni di servizio docente per non più di 15 anni;
- preside incaricato;
- collaboratore vicario, fiduciario, direttore di scuola coordinata negli istituti professionali, vicerettore ;
- collaboratore del Preside;
- funzioni obiettivo;
- componente giunta esecutiva negli Organi Collegiali;
- componente Ufficio di Presidenza CNPI;
- idonei concorso direttivo: 1;
- operatori nei nuclei per l'autonomia;
- idoneità concorso ispettivo;
- ogni anno di servizio prestato in funzione dirigenziale presso altre amministrazioni o Enti locali;
- ogni anno di servizio prestato presso altre amministrazioni dello stato o Enti locali nella qualifica corrispondente all'ex qualifica della carriera direttiva.

Si valutano i servizi prestati per almeno 180 giorni ad anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto.
I punteggi sono cumulabili fra loro fino al limite massimo.
Fra i servizi prestati nello stesso anno scolastico si valuta quello con maggior punteggio.
Gli incarichi debbono essere stati conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.

Nota: la tabella dei titoli, come del resto, altre parti del testo ricordiamo che si tratta di una vecchia bozza che qui si presenta a titolo orientativo- potranno subire delle variazioni.

Decreto sulle commissioni per il concorso per dirigenti scolastici.

Sulla G.U. del 6/9/01 è stato pubblicato il decreto sulla composizione delle commissioni
per il Concorso per Dirigenti Scolastici.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del 30 maggio 2001 - Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l`articolo 21;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 ;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l`articolo 28/bis, inserito dal succitato decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l`articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato , espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell`adunanza del 23 aprile 2001;
Su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto viene adottato in attuazione dell`articolo 28/bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali dell`Amministrazione scolastica periferica di cui all`articolo 25/bis del succitato decreto legislativo.
Art. 2 - Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli Uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi.
2. Le commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente.
3. Il presidente è scelto tra i seguenti soggetti, anche collocati a riposo: dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di prima fascia di Università statali o equiparate.
4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l`altro fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all`area professionale C.
6. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del corso concorso e da un componente esperto di informatica.
7. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unità, con l`integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.

Art. 3 - Termine della procedura concorsuale e pubblicazione delle graduatorie finali
1. La durata complessiva della procedura di reclutamento, comprensiva del periodo di formazione di cui al comma 4 dell`articolo 28/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, non può eccedere i quattordici mesi dallo svolgimento della prima prova scritta.
2. Le graduatorie finali del corso concorso selettivo di formazione sono pubblicate all`albo degli uffici scolastici regionali che hanno curato la procedura. Di tale pubblicazione viene data comunicazione tramite la rete intranet del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 4. - Norma di rinvio
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, si rinvia alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, per le parti non incompatibili con la speciale normativa di cui all`articolo 28/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato
Il Ministro della Pubblica Istruzione De Mauro
Il Ministro per la Funzione Pubblica Bassanini

A proposito della laurea e dei sette anni
Numerose colleghe/i della scuola elementare, docenti di educazione fisica ed educazione tecnica, ITP in passato hanno inviato e-mail all'Associazione lamentando il fatto che la bozza del decreto prevede che possano partecipare al concorso per Dirigenti solo coloro che erano, sette anni fa, in possesso di laurea. Coloro che hanno conseguito la laurea in un periodo inferiore ai sette anni sarebbero esclusi.
Cgil, cisl ,uil scuola in ben tre note ufficiali hanno chiesto al Ministero di prevedere per l'accesso al concorso Dirigenti Scolastici, oltre che sette anni di ruolo, anche la laurea conseguita entro la data del bando.
Nell'incontro del 21 6 2004 con i Sindacati il MIUR ha informato che l'Avvocatura dello Stato ha espresso un parere in materia relativamente alle domande per l'inserimento nella graduatoria degli Incarichi di Presidenza. Il parere è favorevole alla tesi del Sindacato: sono sufficienti i sette anni di ruolo "e" la laurea, nel senso che essa può essere stata conseguita anche dopo l'immissione in ruolo e i sette anni di servizio non debbono necessariamente essere stati prestati tutti "con" laurea.
Naturalmente ciò vale non solo per gli Incarichi di Presidenza ma anche per il concorso.

Quesiti sul Concorso per Dirigenti Scolastici

Tempi d'uscita del bando
Tutto concorre a ritenere che siamo prossimi all'uscita.

Calcolo dei punteggi
Colleghi ci hanno inviato i loro prospetti con richiesta di aiuto per la valutazione dei punteggi. Il calcolo dei punteggi richiede elementi oggi non disponibili ed è bene non farli per posta elettronica ma con il sindacalista di fiducia.

Ruolo dei sindacati
Il Reclutamento (Vedi Costituzione) è prerogativa esclusiva dell' Amministrazione, i sindacati su queste materie esercitano solo il "controllo di trasparenza", ma non hanno nessun potere contrattuale. Possono proporre, inviare note ed avanzare proteste come hanno sempre fatto, ma non è detto che vengano accolte.

Diploma di vigilanza scolastica come titolo d'accesso
Non essendo previsto esplicitamente nella bozza, e non essendo considerato una laurea è da ritenersi che non valga come titolo d'accesso in sostituzione del diploma di laurea, come invece accadeva in passato.

Valutazione di altri titoli
Servizio all'IRRE, servizio Siss non sono previsti nella bozza. Potrebbero essere inseriti come del resto per le Siss è già stato previsto nel riservato per i Presidi Incaricati.

sul sito www.proteofaresapere.it anche
informazioni sul master:
Dirigere la scuola dell'autonomia
Modulo di formazione in presenza per la preparazione al concorso ordinario per dirigenti scolastici- a livello regionale o subregionale


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