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Assunzioni, Tria ha detto sì

L'Economia ha autorizzato le immissioni, decreto atteso al prossimo consiglio dei ministri

07/08/2018
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Uffici scolastici alle prese con le immissioni in ruolo. Il ministero dell'istruzione ha fissato i contingenti provincia per provincia e ha anche emanato le istruzioni operative con la nota 35110 del 2 agosto scorso. Le operazioni si concluderanno entro il 31 agosto in tutte le province, data della chiusura delle funzioni, salvo proroghe. Il ministro dell'economia, infatti, ha dato il via libera a effettuare 57.322 immissioni in ruolo di docenti su posto comune. Al prossimo consiglio dei ministri il decreto di autorizzazione ad assumere. Il 59% dei docenti è atteso al Nord, il 18% al Centro e il 22% al Sud. Nella scuola dell'infanzia sono previste 4.988 assunzioni, nella primaria 12.410, nella secondaria di I grado 20.999 e nella secondaria di II grado 18.925. Sul sostegno le assunzioni previste sono 13.329: 1.143 nella scuola dell'infanzia, 4.396 nella primaria, 6.143 nella secondaria di I grado e 1647 nella secondaria di II grado. A queste vanno aggiunte 370 immissioni in ruolo di educatori e 9838 assunzioni di personale Ata. Resta fermo il criterio duale secondo il quale il 50% delle assunzioni sarà riservato ai vincitori di concorso e il restante 50% agli aventi titolo tratti dalle graduatorie a esaurimento.

Assunzioni da concorso. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avverrà, dunque, nel limite del 50% dei posti del contingente assegnato e dopo l'esaurimento del concorso bandito ai sensi del comma 114 della legge 107/2015, che è avvenuto nel 2016, compresi coloro che avranno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando o se il concorso stesso non sia stato bandito.

La dotazione del contingente delle immissioni in ruolo da concorso potrà essere incrementata in caso di carenza di aspirati tratti dalle graduatoria a esaurimento. Per le assunzioni a tempo indeterminato saranno utilizzate le graduatorie relative ai concorsi per esami e titoli indetti nel 2016, compresi gli elenchi graduati di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando. Da queste graduatorie sarà tratto il 50% degli aventi titolo. Il restante 50% sarà individuato scorrendo le quelle relative alle graduatorie a esaurimento.

Per le ammissioni al percorso di formazione (terzo anno Fit), saranno utilizzate le graduatorie relative al concorso per esami e titoli bandito con il decreto n. 85 del 1° febbraio 2018 e pubblicate, così come previsto dal decreto sulle assunzioni, entro e non oltre il 31 agosto 2018. Pertanto, le procedure concorsuali che non saranno completate entro tale data, avranno validità dall'anno scolastico 2019/20.

Recuperi. Nel caso le procedure si siano concluse in tempo utile per le immissioni di quest'anno, i responsabili delle procedure concorsuali degli uffici scolastici regionali, che gestiscono le procedure di altre regioni, dovranno comunicare tempestivamente agli uffici destinatari della domanda di partecipazione la tempistica delle procedure concorsuali gestite. Così da consentire l'immissione in ruolo dei vincitori e far sì che vadano in cattedra già dal 1° settembre prossimo.

Nel caso in cui, nell'anno scolastico 2017/18, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalla graduatoria di merito del concorso docenti 2016, in quanto non era ancora vigente la relativa graduatoria e di conseguenza i relativi posti siano stati conferiti ai docenti presenti nelle graduatorie a esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo da concorso bandito con i decreti nn. 105, 106 e 107 del 2017 e con il decreto n. 85/2018. Per consentire il recupero, dunque, i posti e le cattedre utili a tale scopo dovranno essere tratti dal contingente riservato alle graduatorie a esaurimento. Per esempio, se l'anno scorso sono state disposte 10 immissioni in ruolo, che sarebbero dovute essere suddivise nell'ordine di 5 al concorso e 5 alle Gae e, per carenza di aspiranti da concorso, siano state assegnate tutte agli aspiranti tratti dalle Gae, quest'anno bisognerà togliere 5 immissioni in ruolo ai candidati delle Gae e darli in più ai candidati da concorso.

Laddove il numero dei posti disponibili dovesse risultare dispari, l'unità eccedente sarà assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018. Pertanto, se non è necessario disporre recuperi qualora, per esempio, l'anno scorso sia stata data un'immissione in meno agli aspiranti tratti dalle Gae di una classe di concorso, perché l'immissione in più sia stata data ai candidati del concorso, quest'anno, se saranno disposte nella stessa classe di concorso dello scorso anno 3 immissioni, l'immissione in ruolo in più sarà assegnata ai candidati tratti dalle Gae.

Le assunzioni in ruolo e le ammissioni al percorso di formazione (terzo anno Fit), nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non potranno essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili assegnati.

Precedenze e riserve. Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (concorsi 2016 e concorsi 2018), il sistema delle precedenze previsto dalla legge 104/1992 (articolo 21, articolo 33 comma 6 e articolo 33 commi 5 e 7) non sarà applicato nella fase della scelta dell'ambito territoriale. Ma una volta assegnato l'ambito, l'assegnazione della sede sarà assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'articolo 21 (portatore di handicap con invalidità superiore ai 2/3), e dall'articolo 33 comma 6 e dall'articolo 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 (assistenti in via esclusiva di un disabile grave). La precedenza sarà riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. Pertanto, gli interessati dovranno essere in grado di vantare il possesso delle prescritte certificazioni sanitarie e, per gli assistenti in via esclusiva, i presupposti di fatto per dimostrare di essere referenti unici dell'assistenza del disabile grave. Per la definizione delle quote di riserva il ministero ha richiamato le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella circolare ministeriale 248 del 7 novembre 2000. In pratica, rispetto allo scorso anno non è cambiato nulla. Pertanto, il 7% dell'organico resta riservato agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 46% e l'1% agli orfani per lavoro. In ogni caso, le assunzioni dei riservisti non potranno superare la metà dei posti disponibili.