La Corte Costituzionale “assolve” la finanziaria Berlusconi. Riscritte le sentenze della Cassazione. 80.000 lavoratori della scuola, trasferiti per legge dagli enti locali allo stato, scippati nei loro diritti
Comunicato di Enrico Panini, Segretario Generale Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil
Gli effetti di una recente sentenza della Corte Costituzionale ( sentenza n. 234 del 18 giugno ), che ha respinto la nostra richiesta di considerare incostituzionale una interpretazione retroattiva della legge 124 del 1999 fatta con l’ultima Finanziaria del Governo Berlusconi, sono pesantissimi e si scaricheranno duramente su 80.000 persone in carne ed ossa con retribuzioni solo in pochi casi superiori ai 1.000 euro mensili.
La Corte Costituzionale, oltre ad avere aderito ad una ricostruzione delle circostanze di fatto non pienamente corrispondente alla realtà, ha affermato un principio, che ci vede totalmente contrari, secondo cui i diritti acquisiti dei lavoratori possono essere messi sempre in discussione!!
La Corte, infatti, non ha tenuto conto che, per effetto della Legge n. 124/’99 che ha trasferito nei ruoli dello Stato personale che operava presso le istituzioni scolastiche prima alle dipendenze degli Enti Locali, i lavoratori avevano acquisito il diritto al riconoscimento dell’anzianità pregressa e che, per uno Stato di diritto, si deve considerare intangibile.
La situazione dopo la sentenza è paradossale.
Ci saranno: persone pagate diversamente pur avendo lavorato lo stesso numero di anni; lavoratori trasferiti obbligatoriamente verso un’altra amministrazione che subiscono una perdita economica effettiva perché pagati meno che nel settore di provenienza; lavoratori che, in presenza di una sentenza non passata in giudicato, dovranno restituire migliaia di euro e ritornare di colpo ad un stipendio mensile più basso; lavoratori la cui sentenza è passata in giudicato che continueranno a ricevere uno stipendio correttamente rapportato all’effettivo servizio prestato.
Una situazione inaccettabile che si scarica, per altro, su lavoratori che percepiscono retribuzioni bassissime e con una forte anzianità di servizio.
Chiediamo al Governo un provvedimento che affronti politicamente due contraddizioni che la Sentenza della Corte non risolve:
-
da un trasferimento obbligatorio ad altra amministrazione non possono derivare danni alle retribuzioni dei lavoratori;
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lo stesso datore di lavoro, lo Stato, non può pagare diversamente i propri dipendenti a parità di anni di servizio e di tipologia di lavoro.
Bisogna affrontare questa situazione e bisogna farlo urgentemente.
Roma, 28 giugno 2007
UNA BREVE RICOSTRUZIONE DEI DIVERSI PASSAGGI
Con una Legge del 1999 (Legge 124, art. 8) oltre 80.000 dipendenti degli Enti Locali, che lavoravano presso le scuole statali, vengono trasferiti d’ufficio allo Stato.
Il Ministero si rifiutò di adeguare la loro retribuzione secondo l’effettivo numero di anni lavorati e li inquadrò definitivamente solo sulla base del maturato economico senza tenere conto del salario accessorio già percepito.
L’allora responsabile del dicastero era il Ministro Moratti.
Vennero presentati migliaia di ricorsi per porre riparo ad uno scippo quantificabile in diverse migliaia di euro all’anno.
Numerosi ricorsi arrivarono alla Corte di Cassazione che si pronunciò con diverse sentenze, sempre favorevoli agli interessati.
La Finanziaria Berlusconi per il 2006 ha imposto retroattivamente una soluzione opposta a quella accolta ripetutamente dalla Corte di Cassazione.
Con altri ricorsi è stata impugnata quella norma come anticostituzionale fino al recente pronunciamento della Corte Costituzionale.
Roma, 28 giugno 2007
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Sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 18 giugno 2007
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Nota dell'Ufficio Legale della FLC Cgil
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