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Senato, Commissione VII: Resoconto della seduta (Parere sul D.M. sulle classi delle lauree) (20 luglio 2000)

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

20/07/2000
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Presidenza del Presidente OSSICINI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice PAGANO illustra il seguente schema di parere favorevole condizionato e con osservazioni:

La Commissione

esaminato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto in titolo,

premesso che il Parlamento è chiamato ad esprimersi sul testo degli articoli del decreto stesso e sull'elenco delle classi di lauree (e relative tabelle) nella stesura presentata alle Camere dal Governo, sia pur tenendo conto dei pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e della nuova stesura degli articoli del decreto predisposta dal Governo alla luce dei suddetti pareri,

premesso che lo schema di decreto avvia a compimento la riforma radicale degli ordinamenti didattici vigenti impostata con le leggi n. 127 del 1997 e n. 370 del 1999 e, da ultimo, con il decreto ministeriale n. 509 del 1999,

considerato che lo schema di decreto si muove entro il quadro fissato dal suddetto decreto ministeriale n. 509 e ne dispone l'attuazione,

rilevato che il decreto esprime piena consapevolezza della necessità di modificare tempi, percorsi, contenuti, modalità, sistema di valutazione e forme di accreditamento della formazione culturale e professionale offerta dalle università,

sottolineato con forza che, con il sistema delle classi e dei crediti, si introduce una flessibilità dell'offerta formativa che permette alle università di differenziarsi fra loro e, all'interno di ciascuna classe, di differenziare i vari corsi di laurea per rispondere meglio alle istanze di innovazione che provengono dalla cultura e dal mondo del lavoro,

ribadita l'importanza della nuova laurea triennale come punto strategico della riforma, in coerenza con il nuovo modello europeo di istruzione superiore, quale indicato nelle dichiarazioni congiunte dei Ministri europei dell'istruzione della Sorbona del 25 maggio 1998 e di Bologna del 19 giugno 1999, che prevede l'articolazione degli studi universitari su più livelli,

segnalata l'opportunità di evitare, nello schema di decreto, ogni riferimento alla problematica dei corsi di studio per la formazione degli insegnanti, poiché tali corsi saranno oggetto di un apposito decreto da emanarsi di concerto fra i Ministri dell'università e della pubblica istruzione,

considerato che lo schema di decreto, avendo ad oggetto i criteri generali per gli ordinamenti didattici e i nuovi corsi di studio, non è la sede per definire gli accessi alle professioni, la cui disciplina andrà rivista in conformità a quanto previsto dalle leggi n. 4 e n. 370 del 1999,

apprezzato il lavoro della comunità scientifica e del CNSU, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) che siano conservate le denominazioni proposte, ritenendo essenziale l'abbinamento delle tecnologie alle scienze laddove previsto;

b) che sia confermata la classe di scienze turistiche, più inerente alle specificità culturali e professionali del settore turistico;

c) che sia confermata la distinzione fra la classe XIII (scienze dei beni culturali) e la classe XLI (tecnologie per la conservazione e il restauro per i beni culturali), stante la diversità dei rispettivi profili professionali e curriculi di studio;

d) che la classe XXXIV (scienze psicologiche) assuma la denominazione di "discipline e tecniche psicologiche" e non dia accesso alla specializzazione quadriennale in psicoterapia di cui all'articolo 3 della legge n. 56 del 1989;

e) che la classe XXXV (scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo) assuma la denominazione di "scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace".

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

1.che sia valutata l'opportunità di istituire una nuova classe delle lauree nelle scienze demo-etno-antropologiche e sia rafforzato il peso di tale area disciplinare nelle classi sociologiche e letterarie, con particolare riferimento alla classe XXXV;

2.che sia valutata l'opportunità, in relazione al parere reso dal CUN, di istituire una autonoma classe delle lauree nelle discipline del disegno industriale;

3.che sia valutata l'opportunità di rafforzare, nella classe VI (discipline per il servizio sociale), i contenuti formativi corrispondenti alla specifica professionalità degli operatori del settore, con riferimento ai principi, alle teorie e ai metodi del servizio sociale, nonché alle politiche sociali e all'organizzazione dei relativi servizi;

4.che sia valutata l'opportunità di rafforzare, nella classe che la Commissione suggerisce di istituire (al successivo punto C) mediante l'accorpamento delle classi XV (scienze politiche e delle relazioni internazionali) e XIX (scienze di governo e dell'amministrazione), i contenuti di storia politica, sociale e istituzionale, in una prospettiva non limitata alla contemporaneità.

Inoltre, considerato che ogni classe è, per definizione, un contenitore per una pluralità di corsi di studio e di corrispondenti titoli aventi identico valore legale, nella logica della riforma, nella medesima classe possono essere attivati corsi di studio a prevalente carattere propedeutico al biennio specialistico ovvero corsi a prevalente contenuto professionalizzante, la Commissione ritiene che vadano accorpate le seguenti classi:

A) classe II (disciplina dei servizi giuridici) e classe XXXI (scienze giuridiche) in una nuova classe denominata "scienze giuridiche";

B) classe XVII (scienze dell'economia e della gestione aziendale) e classe XXVIII (scienze economiche) in una nuova classe denominata "scienze economiche e della gestione aziendale;

C) classe XV (scienze politiche e delle relazioni internazionali) e classe XIX (scienze di governo e dell'amministrazione) in una nuova classe denominata "scienze politiche, della pubblica amministrazione e delle relazioni internazionali".

Infine, la Commissione ritiene che all'articolo 2 dello schema di decreto (già modificato dal Governo sulla base del parere del CUN) vada prevista espressamente la facoltà degli atenei di attivare corsi interfacoltà ed interatenei, fermo restando che il titolo di studio è rilasciato dall'ateneo, evitando la proliferazione di strutture didattiche improprie e di organi collegiali.

Il senatore MASULLO consente con la proposta di parere formulata dalla relatrice ed esprime apprezzamento per il lavoro del Ministro. Richiama indi la difficoltà di conseguire un recupero effettivo della produttività universitaria (intesa quale incremento nel rapporto tra studenti che concludono con successo e tempestivamente gli studi e studenti iscritti). Questa positiva evoluzione è infatti condizionata a una configurazione della struttura didattica di ogni corso di laurea tale da rendere effettivamente spendibile in ambito professionale e di ricerca la laurea conseguita. Ed è, questo, profilo fortemente problematico, che si riverbera in una non piena chiarezza di orientamento nello schema - che le indicazioni del CUN a suo avviso aggravano - tra corsi di laurea più professionalizzanti e altri a caratterizzazione scientifica maggiore, più aperta a una specializzazione successiva. Si tratta di una scelta di fondo, in ordine alla quale non è stata dissipata la confusione che regna tra le diverse opzioni della scientificità e della professionalizzazione.
Esprime indi annotazioni critiche circa la grande frammentazione che lo schema di decreto riserva alle lauree in materia linguistica; la scarsa persuasività del concetto di affinità tra discipline; la mancata inclusione, nell'ambito delle discipline filosofiche, della lingua e letteratura greca e di quella latina tra le discipline caratterizzanti o di base, secondo impostazione di cui pare discutibile la coerenza con l'esigenza propria della conoscenza filosofica. Per questi come per altri profili, il Ministro è in qualche misura vittima delle contese particolaristiche delle competenze tra professori e commissioni di esperti, le quali finiscono sovente per dar voce a interessi di determinate corporazioni. Da ultimo, nella classe delle lauree in scienze motorie si ravvisano talune singolarità, quale l'assenza, invero rilevata dal CUN, della neurologia tra le discipline di base o caratterizzanti, con una omissione che non tiene conto della indissolubilità degli aspetti motori e di quelli percettivi, posta in luce da una significativa corrente di pensiero e ricerca.
Conclusivamente si dichiara d'accordo con le linee generali dello schema di decreto e con la proposta di parere della relatrice, con l'auspicio che vi possano trovare considerazione gli elementi critici sopra delineati. Al Ministro rivolge infine l'esortazione a resistere agli attacchi di ciò che potrebbe essere chiamato un imperialismo pedagogico.

Il senatore ASCIUTTI esprime avviso favorevole circa la proposta di parere esposta dalla relatrice, in quanto vi trovano recepimento le osservazioni espresse così dalle forze di opposizione come dalla Commissione tutta. Meno soddisfacente appare il fatto che taluni organismi universitari non si rivelino adeguati al ruolo ad essi conferito di dar voce alle generali istanze dell'università, facendosi di contro portavoce di interessi quanto meno parziali. Concorda inoltre con l'indicazione contenuta in esordio della proposta di parere, atta a delineare una nitida scansione delle responsabilità di Parlamento e Governo in ordine alla configurazione delle nuove classi di lauree.

Il senatore LORENZI dichiara, sulla proposta di parere, voto favorevole unito a forti sottolineature critiche (posizione analoga - egli rammenta - a quella ch'ebbe a pronunziare in materia di riforma dei cicli scolastici). Decisiva è infatti l'importanza della ristrutturazione delle classi di laurea oggetto dello schema, la quale va nella direzione già da tempo sollecitata in sue iniziative legislative, in relazione soprattutto alla durata triennale del corso di laurea. È invece da valutare con reciso dissenso il sovvertimento terminologico che lo schema fa proprio nel denominare quali scienze, classi di lauree che scientifiche non sono. Tale incongruenza è del resto evidenziata nel parere - di grande significato e inesplicabilmente ignorato dalla Commissione - reso dal CUN, il quale propone di fare esclusivo ricorso al termine "discipline". In omaggio alle stesse discipline umanistiche, occorrerebbe dar prova - egli ritiene - di una onestà linguistica, che porti a non sottacere la ineludibile distinzione tra discipline scientifiche e non. In ordine poi al dettato dello schema di parere, chiede chiarimenti circa l'abbinamento nelle denominazioni di tecnologie e di scienze, rimanendo fermo che la classe XXV dovrebbe impiegare la sola denominazione di "discipline fisiche", come suggerito dal CUN; esprime contrarietà al mantenimento della distinzione fra una classe di lauree in scienze dei beni culturali ed una classe in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; auspica che l'accesso all'insegnamento nella scuola superiore sia conseguibile dopo un percorso di studi articolato in una laurea, una successiva laurea specialistica, indi un anno di specializzazione didattica abilitativa; condivide la denominazione di laurea, senza aggettivazione ulteriore, per il titolo di studio conseguito al termine dei tre anni, pur se in materia il Governo stesso ha contribuito ad alimentare confusione, impiegando il termine di "laurea specialistica", non già quello di dottorato, per il titolo conseguito dopo ulteriori due anni di studio. Infine, ribadisce che grande rilievo è da annettere alle incisive indicazioni, da considerare con somma attenzione, rese sul complesso dello schema dal CUN e dagli altri organi rappresentativi delle autorità accademiche.
Conclusivamente auspica che le istanze, ch'egli ha espresso in discreta solitudine nel corso di tutta la discussione, trovino la debita attenzione da parte del Ministro.

Il senatore MONTICONE esprime il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano, sull'analitico schema di parere presentato dalla relatrice nel quale manca tuttavia ­ rileva con rammarico ­ un'osservazione relativa all'opportunità di venire incontro alle esigenze degli studenti, in particolare di quelli lavoratori. Saluta invece con favore le proposte di riformulare la denominazione della classe XXXV, introducendovi il richiamo alla pace, e di accorpare le classi XV e XIX.

Il senatore BERGONZI preannuncia la propria astensione, richiamandosi alle motivazioni già espresse nel corso della discussione generale e dolendosi per l'insufficiente numero di accorpamenti proposto dalla relatrice.

Il senatore NAVA, premesso sincero apprezzamento per la difficile ricomposizione operata dalla relatrice delle valutazioni critiche emerse nel dibattito, manifesta consenso sullo schema di parere da lei predisposto, condividendo l'esigenza di non poter cristallizzare nell'articolazione attuale dei saperi la forte spinta all'innovazione proveniente dal mondo culturale e scientifico. Lo schema di decreto in esame si pone quindi correttamente in linea con le indicazioni europee, sì da far intravedere la possibilità che l'Europa assuma una posizione unitaria sull'organizzazione dei processi formativi, tale da contrapporsi all'attuale egemonia americana.
Unica nota dolente dello schema di decreto risulta peraltro, a suo avviso, l'assenza nella classe I (biotecnologie) di un richiamo alla bioetica, che rappresenta invece un elemento decisivo soprattutto a fronte di scoperte scientifiche epocali quali l'individuazione della mappa cromosomica dell'uomo e la possibilità di modificare geneticamente gli organismi viventi.

La senatrice MANIERI annuncia a sua volta il proprio voto favorevole.

Il senatore MARRI dichiara infine la propria astensione, nonostante l'ottimo lavoro svolto dalla relatrice che ha condotto l'elaborazione di uno schema di parere indubbiamente condivisibile sotto alcuni profili come, ad esempio, la richiesta di mantenere distinta la classe delle lauree in scienze turistiche da quella in scienze geografiche. Altri aspetti suscitano invece perplessità, come la proposta di accorpare le classi XV e XIX, che rappresentano due ambiti disciplinari affatto diversi, tanto più in considerazione della proposta di mantenere invece distinte le classi XIII e XLI. Ribadisce infine la contrarietà del suo Gruppo all'attribuzione di così vaste competenze normative al Governo quali quelle previste dalle leggi Bassanini.

Concluse le dichiarazioni di voto, il ministro ZECCHINO ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Suggerisce tuttavia di modificare, nell'ultimo capoverso dello schema di decreto, le parole "fermo restando che il titolo di studio è rilasciato dall'ateneo" con le seguenti "ferma restando la necessità di definire la competenza al rilascio del titolo di studio".

La relatrice PAGANO accoglie tale suggerimento e modifica conseguentemente lo schema di parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole condizionato e con osservazioni della relatrice è posta ai voti ed accolta, come modificata.