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Preintesa sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

26/07/2001
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Comparto università

In data 26 luglio 2001, alle ore 18, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN…..

e, per i rappresentanti sindacali….

…omissis…

Al termine le parti hanno sottoscritto l’allegato testo

Art. 1 – Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. (Servizi essenziali)

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle Università sono i seguenti:

a) istruzione universitaria;

b) assistenza sanitaria;

c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;

d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell’ambiente e del territorio;

e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;

f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. (Prestazioni)

Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all’articolo 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

A) Istruzione universitaria

- esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3\11\1999 n. 509;

- procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;

- certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentate urgenza per scadenza dei termini, nei casi in cui non sia possibile l’autocertificazione.

B) Assistenza sanitaria

B1) Assistenza d’urgenza

- pronto soccorso, medico e chirurgico;

- rianimazione, terapia intensiva,

- unità coronariche;

- assistenza ai grandi ustionati;

- emodialisi;

- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;

- medicina neonatale;

- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;

- servizio trasporti infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessarie al loro espletamento.

B2) Assistenza ordinaria

- servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;

- unità spinali;

- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;

- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;

- assistenza, ivi compresa l’igiene personale ad anziani, handicappati e non autosufficienti, anche domiciliare e in casa protetta;

- nido e assistenza neonatale;

- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

B3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo

- servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno dello stesso;

- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;

- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;

- servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;

- attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

C) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante

- salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

- salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;

- cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

D) Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell’ambiente e del territorio

- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;

- attività previste nei piani di protezione civile;

- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l’igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.

E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc. necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate;

- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge per il periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole amministrazioni.

Art. 2 – Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

1. Ai fini dell’art. 1, mediante regolamenti di servizio delle singole amministrazioni definiti, in sede negoziale decentrata, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati, per le diverse categorie ed aree, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi.

2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo, individuano:

a) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie;

b) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti.

3. In caso di dissenso da parte delle OO.SS. sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all’art. 5, comma 2, lettera b).

4. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni individuano, di norma con criteri di rotazione, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all’art. 1, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Nelle more della definizione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art. 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

Art. 3 –Norme da rispettare in caso di sciopero

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 1 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.

2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all’utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa e reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero ai sensi dell’art. 5, comma 9.

3. a) Non possono essere indetti scioperi di durata superiore ad una giornata lavorativa all’inizio di ogni vertenza.

b) Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore.

c) Gli scioperi brevi, che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata, possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine del turno. L’orario deve essere comunicato nella proclamazione.

d) In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d’utenza, tra l’effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva non possono sussistere intervalli di tempo inferiori a 2 giorni, ai quali si aggiunge il termine di preavviso previsto al comma 1. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione della esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, in caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della funzione pubblica e, negli altri casi, dalle Amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione della proclamazione, alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo.

e) Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome. Le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e\o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.

f) Nel caso in cui l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenute di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dall’organizzazione sindacale che indice l’azione di sciopero. Nei protocolli d’intesa di cui all’art. 2, comma 2 sono indicate le procedure per l’attuazione di tale forma di sciopero.

4. Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.

5. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 4 – Contingenti di personale e modalità dello
sciopero nelle strutture sanitarie universitarie

1. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono disciplinati dall’articolo 3, con le precisazioni che seguono:

a) per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d’urgenza" di cui all’art. 1, lettera B1), va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico, amministrativo e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;

b) per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli dei giorni festivi. Ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti vanno definiti in sede decentrata con i regolamenti di cui all’art. 2, comma 1, in quanto necessari;

c) in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, lettere b), non possono essere indetti scioperi di durata superiore a una giornata lavorativa;

d) in aggiunta a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, non possono essere proclamati scioperi:

- nel mese di agosto

- dal 23 dicembre al 7 gennaio

- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

Art. 5 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento previste dal CCNL di comparto.

2. a) I preventivi tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro.

b) Se la controversia è locale, il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura del capoluogo di Regione se la controversia ha ambito regionale o presso la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale l’amministrazione interessata.

3. In caso di insorgenza di una controversia nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, il soggetto di cui al comma 2 lettera a), entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

4. Il soggetto di cui al comma 2, lettera a), può chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione, che deve esaurirsi entro 3 giorni dalla data di convocazione.

5. In caso di controversie regionali e locali si seguono le stesse procedure, modalità e termini di cui ai commi 3 e 4.

6. Decorsi inutilmente i termini indicati nei commi 3, 4 e 5, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.

7. Il tentativo di conciliazione si considera, altresì, espletato ove i soggetti di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro i 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione, così come indicato al comma 3 e al comma 5.

8. Le parti concordano che il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui ai commi precedenti abbia una durata complessivamente non superiore a 6 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.

9. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge 146/1990, così come modificata dalla Legge 83/2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni o i rinvii dello sciopero proclamato, non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge 146/1990, modificata dalla Legge 83/2000 anche nel caso siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

10. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

11. Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120 giorni - esclusi i periodi di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) - dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l’obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 6 – Pubblicità degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

1. Il presente accordo nazionale e i regolamenti di cui all’art. 2, comma 1, relativamente all’elenco delle prestazioni indispensabili, alle modalità applicative e ai contingenti di personale chiamati a garantire le prestazioni indispensabili devono essere inseriti, da parte dei singoli atenei, nelle Guide dello studente o in pubblicazioni equivalenti.

Art. 7 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.

Art. 8 – Disapplicazioni

1. Dalla data di perfezionamento del presente accordo sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni incompatibili con quelle del presente accordo e in particolare gli articoli 3 e 4 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.