Lettera unitaria ai Deputati della VII Commissione della Camera sul ddl "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" (5/7/99)
Proposta di emendamento al comma 3 dell'art. 6 del progetto di legge "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" (C. 5924).
Agli Onorevoli Deputati della Commissione Cultura della Camera
OGGETTO: Proposta di emendamento al comma 3 dell'art. 6 del progetto di legge "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" (C. 5924).
Onorevole,
nel documento inviatoLe il 15 giugno 1999 da ANDU, ANRU, APU, CIDUM, CISL-UNIVERSITà, CNU, FIRU, SAUR, SNALS-UNIVERSITà, SNUR-CGIL, UGL-UNIVERSITà, UIL-PA, si diceva tra l'altro:
"L'approvazione tempestiva del provvedimento [il progetto di legge istitutivo della terza fascia dei professori di ruolo, C. 5980] consentirebbe un regolare e sereno inizio del prossimo anno accademico e salvaguarderebbe gli Atenei dagli effetti devastanti delle sentenze amministrative (Consiglio di Stato e Tar della Sicilia) che hanno deciso che nessuna modifica possa essere apportata dagli Statuti a quanto previsto del DPR 382 del 1980 in materia di partecipazione e di elettorati, contrariamente a quanto ormai da tempo praticato in tutti gli Atenei italiani."
Abbiamo avuto modo di apprendere che si stanno già presentando gli emendamenti al progetto di legge governativo "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologia" (C. 5924). Per contro, non è più proseguita la discussione in Commissione sul progetto di legge che istituisce la terza fascia del ruolo dei professori universitari (C. 5980). Questa modifica del calendario dei lavori della Commissione potrebbe portarla ad affrontare le questioni contenute nel progetto di legge già approvato dal Senato (C. 5980), nel diverso contesto costituito dal "progetto di legge omnibus" del Governo, in particolare al comma 3 dell'art. 6.
È appena il caso di sottolineare come l'eventuale approvazione di questo comma nell'attuale versione vanificherebbe quanto previsto dal progetto di legge istitutivo della terza fascia del ruolo dei professori universitari, rinviando agli Statuti la definizione degli elettorati e dei diritti di partecipazione dei docenti universitari agli organismi, anzichè definirli per legge. Ciò non potrebbe non accentuare la diversificazione nei vari Atenei dei "poteri" riconosciuti a categorie che hanno medesime mansioni e medesimo trattamento economico sul piano nazionale.
Per di più, questa soluzione rischia di non evitare il ripetersi di interventi della Magistratura amministrativa fortemente lesivi dell'autonomia degli Atenei, come dimostra il fatto che una legge (v. nota 1 sul retro) che esplicitamente assegnava all'autonomia degli Atenei la composizione degli organi universitari non è stata tenuta in alcuna considerazione dal Consiglio di Stato e dal Tar per la Sicilia.
Alla luce di queste considerazioni, che ci auguriamo convincenti, riteniamo che la soluzione più efficace ed anche più giusta sia quella di una sostanziale conferma della linea tenuta dal Senato con una contestuale modifica dell'ipotesi contenuta nel ddl governativo al fine di ridurre al minimo i rischi di ulteriori, devastanti interventi di tribunali che, in più di una occasione, sono sembrati particolarmente sensibili alle vivaci istanze di una parte minoritaria ma potente dell'accademia. Per tutte, basti citare le sentenze del TAR per la Sicilia che hanno messo in ginocchio l'Ateneo di Palermo in cui da 6 mesi non viene più convocato il Senato accademico e il Rettore si è dimesso, senza che sia chiaro a chi spetti votare il nuovo.
Oltre a risolvere questa drammatica situazione, l'approvazione definitiva del progetto di legge C. 5980 ovvierebbe a molti dei problemi che stanno bloccando l'entrata in vigore dello Statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Per salvaguardare l'autonomia degli Atenei, ci auguriamo che Ella voglia attivamente sostenere, eventualmente facendolo proprio, l'emendamento che sottoponiamo alla Sua attenzione. A nostro giudizio, se approvato, esso completerebbe quanto già previsto dall'articolo 5 del progetto di legge C. 5980 (v. nota 2 sul retro), in tal modo risolvendo, assieme alle altre norme in quel disegno di legge contenute, tutte le questioni aperte dalle sentenze della giustizia amministrativa (v. il relativo elenco sul retro).
Proposta di EMENDAMENTO al comma 3 dell'art. 6 del progetto di legge C. 5924
Sostituire il comma con i seguenti:
All'art. 16, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n.168, è apportata la seguente modifica: alla lettera d) è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Nelle medesime norme non è ricompresa, ai soli fini dell'elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, ricomprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti.
Sono valide le norme degli Statuti di autonomia approvate dai Senati Accademici Integrati di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n.168, non in contrasto con quanto consentito dalla presente legge"
RingraziandoLa per l'attenzione, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.
Guido Greco
responsabile della Consulta nazionale docenti dello SNUR-CGIL
Nunzio Miraglia
coordinatore nazionale dell'ANDU
CONTENUTI DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO, DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA E DEL TAR DELLA SICILIA
1. L'elettorato passivo appartiene esclusivamente ai professori ordinari, contrariamente a quanto previsto da circa 30 Statuti (Consiglio di stato e Tar della Sicilia).
2. I ricercatori in quanto tali non possono far parte dei Consigli di facoltà, contrariamente a quanto previsto da 12 Statuti (Consiglio di stato e Tar della Sicilia).
3. Non si può mettere alcun limite al cumulo delle cariche, contrariamente a quanto previsto in quasi tutti gli Statuti (Tar della Sicilia).
4. Non si possono escludere dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione coloro che hanno optato per il regime a tempo definito, contrariamente a quanto previsto da tutti gli Statuti (Consiglio di stato).
5. I presidi debbono essere eletti solo dai professori, contrariamente a quanto previsto da tutti gli Statuti (Tar della Sicilia).
6. Ordinari, associati e ricercatori, non possono mai "confondersi" in un elettorato attivo e passivo comune, contrariamente a quanto previsto in molti Statuti (Tar della Sicilia).
7. I ricercatori in quanto tali non possono votare per il rettore, contrariamente a quanto previsto in molti Statuti (Tar della Sicilia).
8. I Senati accademici non possono avere una presenza minoritaria dei rappresentanti delle facoltà, contrariamente a quanto previsto in molti Statuti (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia - organo equivalente al Consiglio di stato che, sulla identica questione, ha deciso in modo diametralmente opposto).
NOTA 1
Ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella Legge 21 giugno 1995, n. 143: "Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento."
NOTA 2
Art. 5 del progetto di legge istitutivo della terza fascia dei professori di ruolo (C. 5980): "1. La lettera b) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà."
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