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Docenti universitari: i nuovi inquadramenti dal primo gennaio 2018 devono essere biennali

Finalmente il MUR chiarifica alcune modalità di passaggio da classe triennale a biennale che avevano determinato inaccettabili differenziazioni tra Atenei.

03/12/2020
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Ai primi di settembre, come FLC CGIL, avevamo sollecitato il MUR a intervenire per garantire un’applicazione omogenea tra i diversi Atenei delle norme sulle retribuzioni del personale docente. Abbiamo infatti segnalato, tra le altre cose, applicazioni molto diversificate nelle tempistiche relative al passaggio degli scatti da triennali a biennali, secondo quanto previsto dal [per certi versi ambiguo] articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tale norma di fatto recita: “Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto”.

Come abbiamo sottolineato a settembre, la particolare sinteticità del testo ha ingenerato alcune differenze interpretative, dal momento che la successione delle progressioni di carriera avviene in tempi diversi per ogni docente (in considerazione della sua data di assunzione) e non è lineare, in quanto la nuova periodicità comporta una revisione su tale base di tutta la carriera pregressa (determinando l’entrata in una nuova classe triennale anche con uno o due anni di anzianità). Non a caso in occasione della prima trasformazione è stata prevista la definizione di un’apposita tabella [allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232], che prevedeva un regime di transizione (la colonna C) per regolare nel modo più equanime possibile una serie di problematiche [come, ad esempio, la maturazione in alcuni casi di una progressioni in solo 12 mesi, che veniva quindi congelate nella sua erogazione economica per i successivi 12 mesi]. Invece, in occasione dell’introduzione di questa nuova norma, non solo erano mancati decreti o circolari di accompagnamento e applicazione della norma, ma si è di fatto incentivata la diversificazione dei comportamenti anche per un’interpretazione offerta da CINECA discordante rispetto ad alcune indicazioni ministeriali trasmesse a singoli Atenei.

Di conseguenza, in assenza di indicazioni generali del Ministero, alcuni Atenei stanno inquadrando il personale in ruolo dal primo gennaio 2018 (o quello che transita a ruoli diversi dopo quella data) ancora in classi triennali, mentre altri li inquadrano già in classi biennali; come diverso è il comportamento in relazione ad alcune specifiche tipologie in fase di transizione. Risultava ovvia, di conseguenza, non solo l’urgenza di un’interpretazione autentica, considerata le eventuali scadenze per lo scatto dei primi neoassunti o entrati in ruolo nel 2018, ma anche la gravità di una tale divaricazione di inquadramento tra i diversi Atenei rispetto a condizioni stipendiali e di carriera che sono regolate dalla legge, identiche per tutti i docenti universitari (in qualunque ateneo essi operino, statale o non statale).

Una circolare Ministeriale del 12 novembre 2020, a cura della Direzione generale del MUR, offre finalmente questa interpretazione autentica di portata generale. In realtà, non si capisce bene perché, tale circolare è indirizzata unicamente alle università statali, anche se le relative disposizioni interessano i docenti universitari inquadrati in qualsiasi ateneo, riguardando appunto disposizioni normative che interessano tutto il personale docente, inquadrato con uno stato giuridico pubblico in tutti gli Atenei [statali e non statali]. La nota comunque risponde all’esigenza di fornire un quadro completo sull’applicazione dell’art. 1, comma 629, della legge n. 205 del 2017

In particolare, chiarisce che i docenti assunti o entrati in ruolo dopo il primo gennaio 2018 devono esser inquadrati in una classe biennale, in virtù del principio tempus regit actum, come tutti i casi a conclusione della classe triennale che stavano maturando al 31 dicembre 2017 [con indicazioni specifiche per i particolari regimi in transizione a quella data].

La circolare, almeno su questo punto, risponde quindi alle nostre sollecitazioni (oltre che a quelle di diversi Atenei) con un’interpretazione di garanzia che ci auguriamo sia applicata in tutti gli Atenei, statali e non statali, e per questo invitiamo a segnalarci eventuali difformità o diverse applicazioni.