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DdL C5495, Angeloni ed altri "Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria "

"Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria "

08/06/2001
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UDEUR

DdL C5495, Angeloni ed altri "Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria "

Art. 1.

1. In attesa dell'emanazione della legge di riforma dello stato giuridico del personale docente delle università è posto ad esaurimento il ruolo dei ricercatori ed è istituita la terza fascia docente.

2. Nella terza fascia docente sono inquadrati, a domanda, ferme restando le disposizioni per essi vigenti in materia di trattamento economico, i ricercatori universitari.

3. I professori della terza fascia acquisiscono lo stato giuridico del personale docente. Ad essi si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari ed associati in materia di: tempo pieno o tempo parziale ed il relativo numero di ore annuali; verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica; trasferimenti; alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca; congedi per attività didattiche e scientifiche.

4. Nel quadro della programmazione didattica le strutture didattiche attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di un corso, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi dei diversi corsi di studio, ferma restando la facoltà di attribuire affidamenti e supplenze ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

5. I professori di terza fascia sono componenti di diritto dei consigli delle strutture didattiche e partecipano alle deliberazioni ad eccezione di quelle relative alle questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2.

1. È esteso ai professori di seconda fascia l'elettorato passivo per tutte le cariche istituzionali, ovvero per gli organi monocratici, degli atenei, con la sola esclusione della carica di rettore. Essi possono, altresì, dirigere laboratori, centri e coordinare gruppi di ricerca.

2. I professori di seconda fascia partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà con la sola eccezione di quelle relative alle questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia. Quest'ultima eccezione non è applicabile ai presidi, ai presidenti di corso di laurea, di diploma e di scuola di specializzazione.

3. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per l'elezione del preside e del rettore e l'elettorato passivo per la direzione dei dipartimenti e degli istituti; i professori di terza fascia possono, altresì, dirigere centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché coordinare gruppi di ricerca.

4. Il diritto all'elettorato passivo, nei limiti previsti dai commi 1, 2 e 3, compete esclusivamente ai professori che hanno esercitato l'opzione di tempo pieno. Anche per quanto concerne il coordinamento di gruppi di ricerca e la direzione di laboratori e centri è necessario che i professori svolgano la propria attività a tempo pieno.

Art. 3.

1. Il ruolo dei docenti universitari è unico anche se diviso in tre fasce. I docenti universitari sono assoggettati ad un giudizio di conferma dopo un triennio dall'immissione in ruolo per una sola volta nella carriera. I professori associati che hanno superato il giudizio di conferma nella carriera di ricercatore o di professore ricercatore sono esentati dal giudizio di conferma di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Sono parimenti esentati dal periodo di straordinariato i vincitori di posti di professore ordinario già assoggettati al giudizio di conferma nella carriera di professore associato o in quella di ricercatore, o di professore ricercatore.

Art. 4.

1. Per i professori di ruolo a tempo pieno sono istituite due ulteriori classi di stipendio, la quindicesima e la sedicesima, calcolate rispettivamente come la classe quattordicesima con scatti biennali nella misura del 6 per cento sulla classe 06; sulle classi successive alla sedicesima compete uno scatto biennale del 2,5 per cento calcolato sulla classe quattordicesima.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della medesima, e per i ricercatori che sono inquadrati nella terza fascia per effetto della stessa, sono mantenuti come assegno mensile ad personam gli emolumenti previsti per eventuali scatti biennali già maturati alla medesima data e successivi alla quattordicesima classe di stipendio.

3. L'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 è posto a carico dei bilanci dei singoli atenei. Questi ultimi possono utilizzare a tale fine, oltre le economie derivanti da una più equa e razionale ripartizione dei carichi didattici, i fondi destinati al pagamento delle supplenze e dei professori a contratto.

4. I singoli atenei, nel predisporre i criteri per l'assegnazione del premio incentivante ai docenti devono, altresì, porre le seguenti condizioni: opzione per il tempo pieno; presenza ad almeno il 70 per cento delle sedute dei consigli di facoltà, del corso di laurea, del corso di diploma del dipartimento o dell'istituto; disponibilità a ricoprire gratuitamente, su invito della facoltà, ulteriori carichi didattici ricadenti nelle rispettive aree disciplinari; disponibilità a svolgere attività di orientamento e tutorato. Devono, altresì, essere valutate le iniziative di diversificazione dell'attività formativa ed eventuali forme innovative della didattica.

5. Il premio incentivante di cui al comma 4 deve essere erogato alla fine di ogni anno accademico sulla base del riscontro tra programmi preventivi d'impegno e riscontri positivi a consuntivo.

Art. 5.

1. I professori universitari in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere al rettore dell'università di appartenenza, entro novanta giorni dalla stessa data, la ricostruzione della carriera sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3.