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DdL C2741, Fragalà ed altri, "Disposizioni concernenti l'inquadramento dei professori universitari di ruolo "

"Disposizioni concernenti l'inquadramento dei professori universitari di ruolo "

08/06/2001
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ALLEANZA NAZIONALE

DdL C2741, FRAGALÀ ed altri, "Disposizioni concernenti l'inquadramento dei professori universitari di ruolo "

Art. 1

1. I professori universitari di ruolo di seconda fascia confermati, con almeno nove anni di anzianità nel ruolo, sono inquadrati, previa domanda da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella prima fascia di docenza presso la propria sede universitaria di servizio, a seguito di positiva verifica della maturità scientifica e dell'attività didattica svolta da parte del consiglio della facoltà di appartenenza. Il giudizio verte sulla produzione scientifica, sull'attività didattica e sul curriculum vitae del candidato. La motivata deliberazione del consiglio di facoltà è adottata con il voto della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia afferenti al consiglio medesimo. In caso di giudizio sfavorevole, la nuova verifica non può avere luogo prima di un triennio.

2. Al fine di consentire il passaggio nella prima fascia dei professori di seconda fascia che abbiano superato la verifica di cui al comma 1, le università trasformano il posto di ruolo di seconda fascia in posto di ruolo di prima fascia, con la retribuzione corrispondente, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

3. I professori di seconda fascia in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i requisiti di anzianità nel ruolo di cui al comma 1, conservano lo stato giuridico ed economico in godimento e maturano il diritto all'inquadramento nella prima fascia di docenza, secondo le modalità previste dal comma 1, all'atto del raggiungimento di nove anni di anzianità nel ruolo. I professori di seconda fascia che non superino il giudizio di cui al comma 1 conservano lo stato giuridico ed economico in godimento.

4. Nella predisposizione del bilancio annuale, le università determinano, per l'anno accademico successivo, la quota da destinare a spese per il personale docente, tenendo conto anche degli eventuali maggiori oneri derivanti dagli inquadramenti dei professori di seconda fascia nella prima fascia del ruolo di professore universitario. Tali oneri, altresì, possono essere coperti anche tramite convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli inquadramenti dei professori di ruolo di seconda fascia nella prima fascia, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo, possono essere coperti, su richiesta delle singole università, utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle stesse università. Nel caso in cui le singole università non possano coprire gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli inquadramenti previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate nel presente comma, il professore associato interessato può comunque transitare nella prima fascia presso la sede di servizio conservando, però, il trattamento economico in godimento sino al reperimento da parte dell'università di appartenenza dei fondi necessari.