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Legge di stabilità. AFAM: bloccati gli aumenti stipendiali, cancellati l'anno sabbatico e il congedo artistico

Congelata la carriera a tutto il personale delle accademie, conservatori di musica, istituti musicali pareggiati e ISIA.

17/11/2011
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La legge di stabilità per il 2012 (ex Finanziaria) ha completato il suo iter parlamentare: il 12 novembre 2011 è stata approvata definitivamente dal Parlamento ed il 14 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 supplemento ordinario n. 234.

Ancora una volta con una legge finanziaria si interviene pesantemente sui settori della Conoscenza e su tutto il pubblico impiego.

Per capire meglio la portata degli interventi previsti dalla legge di stabilità, bisogna tener presente che essi confermano i pesanti provvedimenti già adottati dalle precedenti manovre finanziarie (Legge 122/2010, Legge 111/2011 e Legge 148/2011) ed aggiungono ad essi ulteriori restringimenti e tagli.

Per il MIUR gli interventi previsti sono contenuti nei commi dal 67 all'83 dell'articolo 4, negli articoli 11 e 33.

Qui di seguito riportiamo un approfondimento sull'AFAM.

Alta Formazione Artistica e Musicale

Il comma 73 dell'art. 4 congela la carriera economica per tre anni a tutto il personale docente, tecnico e amministrativo delle accademie, conservatori di musica e ISSM, ISIA.

Per mera dimenticanza, l'AFAM non era stata indicata tra coloro ai quali si tagliava la carriera com'è avvenuto col blocco inflitto al personale della Scuola dal 1 gennaio 2011. Vale la pena ricordare che il riconoscimento dell'anzianità di servizio con un aumento di stipendio, come nella scuola alla quale l'AFAM è stata accomunata fino al 2001, è stato finora l'unico avanzamento di carriera possibile per tutto il personale. Un avanzamento legato a una maggiore esperienza lavorativa maturata sul campo, scandita in sette gradoni dal tempo che passa, in assenza di un diverso sistema di valorizzazione professionale sempre annunciato, previsto dalla legge di riforma 508/1999 ma mai concretamente proposto con grave responsabilità dei governi succedutisi dal 2000 ad oggi.
Nel resto d'Europa la docenza delle analoghe istituzioni è docenza universitaria: viene tolta ora anche una piccola crescita stipendiale, dopo il blocco quadriennale sicuro, e quinquennale probabile, dei rinnovi contrattuali che porteranno una perdita media di circa € 9.000,00 per i docenti e € 7.000 per gli amministrativi.
Dal 1999 ad oggi i "pensieri" governativi (breve pausa nel 2007 Ministro Mussi) rivolti all'Alta Formazione Artistica e Musicale sono stati connotati da una costante: tagliare, ridurre i costi, smantellare il sistema.
Quasi tutti i settori sono stati colpiti, ma l'AFAM e tutto il settore della conoscenza in modo più pesante e con essi anche importanti principi della Costituzione.
Un primo e veloce calcolo della perdita che subiranno coloro che avrebbero maturato lo scatto di anzianità e quindi il passaggio al gradone superiore a far data dal 1° gennaio 2012, porta i seguenti valori (il calcolo è stato fatto prendendo la pura retribuzione lordo dipendente per i dipendenti che si trovano nella fascia di età 15/20 e avrebbero avuto il passaggio alla fascia 21/27 dal 1° gennaio 2012:

  • Coadiutori - € 1.050 ca
  • Assist. Amm.vi - € 1.390 ca
  • EP1 - € 2.700 ca
  • EP 2 - € 2.520 ca
  • DOC. I^ fascia - € 3.130 ca
  • DOC. II^ fascia - € 2.520 ca

I commi 74 e 75 dell'art. 4, con il "supporto" del comma 79, annullano il congedo per motivi artistici contrattualmente previsto. Un'aggressione enorme alla professionalità docente nel comparto dell'Alta Formazione. Siamo in presenza di una regressione culturale spaventosa che oltre a ledere i diritti soggettivi dei professori, impoverisce necessariamente il comparto. Il comma 74 prevede la fruizione di dieci giorni - anziché trenta - e il comma 75 la non cumulabilità per anno accademico senza però che questo costituisca riduzione dell'impegno orario.
Questa limitazione dei dieci giorni extra orario si configura come un sorta di messa in discussione dell'attività artistica e di ricerca del docente. Viene capovolto il postulato che basa l'Alta Formazione sul requisito cardine della ricerca e dell'esercizio professionale (i titoli artistici, i titoli scientifici, obbligo di ogni professore e "conditio sine qua non" per l'accesso alle cariche istituzionali), con la conseguente dequalificazione del settore artistico. Sotto il profilo squisitamente economico occorre osservare che l'attività artistica della libera professione è attività di aggiornamento e di ricerca necessaria che ogni docente fino ad oggi ha compiuto a proprio carico. La professionalità, la serietà uniti al senso di responsabilità dei docenti sono arrivate molto prima delle mere logiche da pallottoliere ispiratrici di tali norme.

Il comma 76 dell'art. 4 prevede che i periodi di permesso non possano essere coperti da supplenti con la grave perdita di circa duecento posti per i precari e il comma 77 stabilisce che i permessi già autorizzati per l'anno accademico 2011/2012 siano revocati a far data dal 1 gennaio 2012 qualora gli stessi eccedano i trenta giorni fruibili per anno accademico e fino al loro esaurimento,da parte di coloro che li hanno accumulati dal 2000 ad oggi.
In sintesi: cancellato l'anno sabbatico ad anno accademico iniziato e dopo che sono state già compiute le operazioni di mobilità e attribuzione dei contratti a tempo determinato.
Non è secondario il fatto che con un provvedimento di legge si smonta il contratto, si interviene a gamba tesa sottraendo diritti alle persone, materie alla contrattazione e, proprio per la natura dell'intervento, si disconosce il profilo della docenza dell'alta formazione riportandone la connotazione ai margini della comunità scientifica.

Infine, il comma 80 dell'art. 4 prevede la sottrazione di un ulteriore contratto-posto di lavoro per i precari (altri 80 posti in meno!) in ogni istituzione perché stabilisce che si provveda alla sostituzione del docente incaricato della direzione che abbia optato per l'esonero dall'insegnamento individuando "nell'ambito della dotazione organica" della medesima istituzione il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.
Trattasi di ennesimo vulnus inferto al sistema nel suo complesso e ancora più agli studenti: l'incarico di direzione non è funzione residuale da espletare a tempo perso e lo è ancora meno l'insegnamento. Ma la logica dei tagli, il predominio del risparmio su tutto e tutti, ha guidato purtroppo tale scelta.