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AFAM, reclutamento e mobilità del personale TA per l’anno accademico 2023-2024: le ricadute sul personale EP/1

Attribuito al Direttore (e non più al Presidente) il potere di firma dei contratti individuali. Novità sulle facoltà assunzionali e sull’applicazione delle norme sulle riserve dei posti.

15/03/2023
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Il Ministero dell’Università e della Ricerca con nota 3127 del 10 marzo 2023 fornisce importanti indicazioni sul reclutamento e sulla mobilità del personale Tecnico Amministrativo per l’anno accademico 2023. Come di consueto la nota ha l’obiettivo di sistematizzare le numerose norme che si sono sedimentate in questi ultimi anni. Essa presenta non poche e, per certi versi, sorprendenti novità.

In una precedente notizia avevamo sintetizzato i contenuti per tutti i profili. In questa analizziamo le ricadute della nota ministeriale sul personale dell’area EP/1. Ricordiamo che la dotazione organica nazionale di tale personale per l’a.a. 2022/2023 è pari a 114 posti di cui 100 Direttori di Ragioneria e 14 Direttori di biblioteca.

Disposizioni relative all’area EP/1

L’assunzione degli EP/1 avviene di norma con contratto a tempo indeterminato in presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali, e con contratto a tempo determinato nei casi previsti (vedi “Disposizioni di carattere generale”).

Riguardo al reclutamento dei Direttore di Biblioteca, premesso che il CCNL in vigore prevede quale titolo d’accesso la laurea specialistica/magistrale (o titolo equipollente, ivi compreso il diploma accademico di II livello), la nota demanda ai singoli bandi l’individuazione di tali titoli. Il bando può prevedere “una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali (art. 35-quater, comma 1 lettera e)”

Facoltà assunzionali

Le facoltà assunzionali comprese quelle derivanti dall’ampliamento dell’organico, potranno essere utilizzate a condizione che

  • si chieda il preventivo accantonamento dei posti al MUR
  • non siano necessarie per stabilizzare personale precario su posti EP/1 preesistenti ampliamento

Progressioni verticali

In attesa di una precisa regolamentazione nel prossimo CCNL “Istruzione e Ricerca” la nota ricorda che nel caso le facoltà assunzionali riguardino 2 posti EP/1 presenti nell’istituzione, è possibile attivare la progressione verticale prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 165/01. In particolare è possibile attivare le progressioni fra aree fino al 50% delle facoltà assunzionali destinati al personale interno mediante procedura comparativa basata

  • sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio
  • sull'assenza di provvedimenti disciplinari
  • sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno
  • sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Per il momento tale procedura è riservata ai collaboratori di ruolo in possesso del titolo di studio di accesso alla qualifica di EP/1.

Per attivare la progressione è necessario che nel medesimo anno sia reclutata a tempo indeterminato un’altra unità dall’esterno mediante concorso.

Passaggio da altre pubbliche amministrazioni

In presenza di facoltà assunzionali determinati dall’ampliamento dell’organico e in assenza di personale precario è possibile reclutare attraverso il passaggio da altre pubbliche amministrazioni (art. 30 del D. Lgs. 165/01).

La procedura prevede

  • la preventiva richiesta al MUR sulla sussistenza e sull’accantonamento delle relative facoltà assunzionali.
  • la pubblicazione di un bando (sul sito dell’istituzione, sul portale di bandi AFAM e sul portale inPA), con l’indicazione del posto che si intende coprire e i requisiti richiesti, che comprendono l’appartenenza a una qualifica almeno corrispondente a quella del posto messo a bando.

Il bando deve prevedere termini non inferiori a 30 giorni.

Individuato il vincitore della procedura, occorre acquisire l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, da allegare alla documentazione che deve essere inviata al Ministero, il quale provvede con decreto dirigenziale

Conferme

  • Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2023 è confermato a domanda. Il posto è sottratto alla mobilità
  • il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2023 deve essere confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare. Tale disposizione riguarda anche i posti creati a seguito dell’ampliamento dell’organico

Stabilizzazioni

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 104/2013 il personale che matura i 36 mesi di servizio con contratto a tempo determinato acquisisce il diritto alla stabilizzazione.

Stipula dei contratti individuali

La stipula dei contratti individuali di lavoro è delegata al Direttore dell’Istituzione (fino ad oggi, il Presidente) in qualità di organo con competenze gestionali. A tal fine la nota richiama il principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, fissato nell’articolo 4 del D.Lgs. 165/2001. I contratti vengono inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per l’apertura della partita stipendiale a valere sullo stato di previsione del MUR.

Mobilità

I) Posti sottratti alla mobilità: istituzioni già statali

Devono essere sottratti alla mobilità i posti che sono stati già offerti a trasferimento per il 2022/2023 (ivi compresi quelli che si sono resi vacanti durante le operazioni di mobilità 2022/2023) se si verifica almeno una delle due seguenti condizioni:

  1. è stato bandito un concorso a tempo indeterminato con pubblicazione del bando avvenuta (almeno sul portale https://afam-bandi.cineca.it) entro venerdì 3 marzo 2023;
  2. è già stata autorizzata una procedura di concorso a fronte di una progressione verticale già effettuata.

II) Posti sottratti alla mobilità: istituzioni statizzate

I posti vacanti presso le istituzioni statizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i quali sia stato bandito un concorso a tempo indeterminato, sono sottratti alla mobilità, purché il bando sia pubblicato (almeno sul portale https://afam-bandi.cineca.it) entro venerdì 14 aprile.

III) Posti disponibili

I posti vacanti e disponibili che invece sono divenuti vacanti successivamente ai trasferimenti 2022/2023 sono destinati alla mobilità.

Blocco quinquennale

Il personale reclutato mediante concorso a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 35, co. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, non potrà presentare domanda di trasferimento per cinque anni dall’assunzione in servizio.

Acquisizione dei posti per la mobilità

Riguardo alla mobilità, le istituzioni sono tenute a inserire da mercoledì 12 aprile a mercoledì 19 aprile (ore 15) nella sezione riservata “Posti vacanti assegnati alla mobilità/ a.a. 2023/2024 Personale TA”

  • le delibere relative ai lavoratori tecnico-amministrativi precari confermati in servizio
  • i posti vacanti sottratti alla mobilità in applicazione della nota 3127/23.

Disposizioni di carattere generale

Facoltà assunzionali

La nota ribadisce che cosa si intenda per “facoltà assunzionali”.

Attualmente tali facoltà viaggiano su due binari

  • sui posti preesistenti all’ampliamento delle dotazioni organiche previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 178/20) le facoltà assunzionali sono pari all’importo risparmiato annualmente per le cessazioni. Le assunzioni sono autorizzate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono gestite centralmente
  • sui posti di ampliamento dell’organico le risorse stanziate consentono le assunzioni sulla base delle delibere definite dalle singole istituzioni, dando la precedenza alle specifiche procedure di stabilizzazione del personale precario in possesso dei vari requisiti previsti.

Riguardo quest’ultimo punto la nota chiarisce che nel caso vi sia stato un trasferimento nel 2022 su posto creato con l’ampliamento, la facoltà assunzionale originariamente attribuita a tale istituzione viene spostata nell’istituzione del lavoratore che ha ottenuto il trasferimento.

Attivazione delle procedure concorsuali

La nota precisa che le procedure concorsuali devono essere attivate solamente in presenza di precise e circoscritte esigenze di reclutamento. Sono vietati i bandi per la costituzione di graduatorie di soli idonei. La violazione di tali disposizioni può comportare responsabilità erariale.

il reclutamento avviene di norma a tempo indeterminato (art. 35 e 36 del D. Lgs. 165/01).

Reclutamento a tempo determinato

La nota elenca i casi in cui è legittimo fare ricorso al reclutamento a tempo determinato

  • per l’esigenza di reclutare su posto non vacante
  • per l’esigenza di reclutare su posto vacante in assenza di facoltà assunzionali per il tempo indeterminato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i casi di posto non vacante sono i seguenti

  • il titolare è in aspettativa, congedo, ecc.
  • il posto è stato deliberato dall’Istituzione ma non è ancora compreso nell’organico di diritto perché manca il decreto sulle dotazioni organiche emanato dal MUR e registrato dalla Corte dei conti.

Procedure concorsuali relative al personale EP

Le procedure devono conformarsi a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 (e in particolare l’articolo 35-quater) e dal d.P.R. 487/1994.

Pubblicazione dei bandi di concorso

I bandi di concorso devono essere pubblicati

  • sul sito dell’Istituzione,
  • sul portale dei bandi AFAM https://afam-bandi.cineca.it/
  • sul portale del reclutamento https://www.inpa.gov.it/.

Tempistica per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi

Il termine per la presentazione delle domande è pari a 30 giorni e decorre dalla pubblicazione sul portale inPA.

Clausole obbligatorie nei bandi di concorso

I bandi devono contenere obbligatoriamente le seguenti clausole

  • “Non si potrà procedere all’assunzioni in assenza, o in caso di esito negativo, della procedura di autorizzazione all’assunzione da parte del Ministero dell’università e della ricerca”
  • “Il vincitore che rinunci alla nomina/all’incarico o che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto e viene escluso dalla graduatoria”.

Quest’ultima clausola deve essere inserita anche nei concorsi a tempo determinato.

Riserve

Per la prima volta la nota tratta del tema della riserva dei posti.

Queste le disposizioni previste

  • le aliquote previste per legge sono calcolate sul numero complessivo dei posti del personale TA senza distinzione di profilo
  • l’aliquota relativa ai disabili (art. 1 della legge 68/99) è pari al 7%, con arrotondamento all’unità superiore per frazioni superiori a 0,50. Alla quota calcolata deve essere sottratto il numero dei lavoratori disabili già in servizio
  • l’aliquota relativa ai soggetti indicati dall’art. 18 comma 2 della Legge 68/99 è pari all’1% con arrotondamento all’unità superiore per frazioni superiori a 0,50. Alla quota calcolata deve essere sottratto il numero dei lavoratori disabili già in servizio
  • la riserva dei posti deve essere deve essere applicata fino al 50% dei posti di personale tecnico-amministrativo complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell’Istituzione, compresi quelli messi a bando all’interno di procedure di reclutamento congiunte

Le disposizioni sopra richiamate si applicano a partire dalle procedure di reclutamento relative all’a.a. 2023/2024.

Commento

Pur condividendo la necessità non più rinviabile di applicare le disposizioni relative ai riservisti, è evidente che quanto definito dal MUR presenta non poche criticità.

Innanzitutto è omessa la riserva dei posti a favore di varie categorie delle forze armate prevista dagli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Inoltre non è affatto chiara la modalità di applicazione delle quote in presenza di più procedure concorsuali contestualmente attivate.

Infine l’applicazione delle disposizioni a decorrere 2023/24 rischia di aprire forti contenziosi