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AFAM: le indicazioni del Ministero della Salute sulle vaccinazioni e le certificazioni vaccinali degli studenti stranieri

A fine agosto il MUR aveva inviato uno specifico quesito al Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

06/10/2021
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Come è noto le istituzioni AFAM sono frequentate da un numero molto elevato di studenti stranieri provenienti da tutto il mondo. A tal fine, anche su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, il 27 agosto 2021 il MUR aveva rivolto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) uno specifico quesito relativo al tema della certificazione verde (Green Pass) e delle vaccinazioni di tali studenti. La Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore con nota 13484 del 6 ottobre 2021 ha trasmesso la circolare del Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, del 23 settembre 2021, prot. n. 42957, con la quale vengono fornite indicazioni sull’equivalenza:

  • dei vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere rispetto a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
  • delle certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle predette autorità estere rispetto alla certificazione verde COVID-19.

In particolare sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2:

  • i vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge italiana.

Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti

  • dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita)
  • dati relativi al vaccino (denominazione e lotto)
  • data/e di somministrazione del vaccino
  • dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. Certificazioni in altra lingua devono essere accompagnate da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.