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AFAM: il Consiglio di Stato sospende la pronuncia dei pareri sui Regolamenti relativi al reclutamento e agli ordinamenti didattici

Segnalati forti criticità sull’istituzione dell’abilitazione artistica nazionale senza norma primaria. Necessarie più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che rilasciano titoli AFAM.

06/12/2022
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Sono stati pubblicati i pareri del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento relativi

  • alle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (parere 1925 dell’8 novembre 2022)
  • alle modifiche al regolamento recante disciplina. per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 (parere 1924 dell’8 novembre 2022).

In entrambi i casi il CdS ha ritenuto opportuno non procedere all’esame analitico dell’articolato.

Riguardo allo schema di Regolamento sul Reclutamento il Consiglio di Stato ha rilevato una serie di criticità che “inducono a ritenere sussistenti i presupposti per rimettere lo schema di decreto al Ministero riferente al fine di indurre un’ulteriore riflessione sul sistema di reclutamento nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, disegnato dall’intervento normativo.”

La criticità più rilevante riguarda l’istituzione dell’abilitazione artistica nazionale analiticamente trattata nell’art. 2 dello Schema di Regolamento. Infatti il CdS ritiene che non sia praticabile istituirla attraverso un regolamento in assenza di una norma di legge come, invece, previsto nell’università (art. 16 della Legge 240/10). Questo aspetto è di per sé idoneo a giustificare l’adozione di un parere interlocutorio. Nel merito il CdS rileva ulteriori criticità sull’abilitazione artistica così come definita dallo schema di Regolamento

  • le norme previste non sono autoesecutive ma demandano ampia parte della propria disciplina a un ulteriore regolamento attuativo, di livello ministeriale. Al contrario il regolamento dovrebbe avocare a sé, anche per maggiore chiarezza, una parte della (ulteriore) disciplina attuativa ivi prevista
  • non appare convincente il comma che prevede che la nomina dell’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale venga attribuita al presidente dell’istituzione presso la quale la commissione ha sede, tanto più che lo stesso procede ad individuare “i commissari, mediante sorteggio su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, all’interno di una lista di nominativi composta per ciascun settore artistico-disciplinare”
  • desta perplessità la disposizione secondo cui la “Commissione, valutate le domande, attribuisce l’abilitazione, mentre sarebbe forse preferibile prevedere un unico decreto ministeriale di approvazione degli elenchi dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nazionale,
  • non è condivisibile il fatto che non venga prevista alcuna forma di compenso per i componenti la commissione. Al contrario la previsione di un compenso aggiuntivo attenuerebbe i rischi distorsivi della partecipazione alle commissioni giudicatrici
  • occorre indicare i criteri di massima per l’accettazione delle dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti
  • è fortemente dubbio che un commissario incompatibile con un candidato possa valutare gli altri candidati
  • la disciplina dei reclami avverso gli esiti dell’abilitazione non può essere demandata ad un decreto ministeriale

Ulteriori perplessità il CdS rileva rispetto

  • alla “possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa” che sembra prescindere del tutto da qualsiasi forma di approvazione ministeriale della variazione della pianta organica
  • alla previsione che siano le istituzioni a disciplinare le procedure di reclutamento dei ricercatori. Sarebbe più opportuno prevedere una disciplina nazionale con decreto ministeriale rimettendo alle istituzioni solo la pubblicazione dei singoli bandi.

Riguardo alla disciplina per il conferimento di incarichi di insegnamento al di fuori della dotazione organica, il Consiglio di Stato suggerisce l’opportunità

  • di prevedere un limite numerico ai contratti che i “professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza” possano stipulare contemporaneamente con più istituzioni,
  • di specificare la loro non reiterabilità, una volta esaurito il numero massimo di rinnovi previsto, presso la medesima istituzione.

In conclusione il CdS, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico dello schema di decreto, ritiene di sospendere la pronuncia del parere, in attesa degli approfondimenti richiesti.

Anche riguardo allo schema di regolamento che modifica il DPR 212/05 sugli ordinamenti didattici, il Consiglio di Stato ritiene opportuno non procedere all’esame analitico dell’articolato in considerazione della stretta connessione esistente tra il tale provvedimento e quello relativo al nuovo sistema di reclutamento delle Accademie e dei Conservatori. In questo caso il CdS pur segnalando che non sono presenti particolari criticità, evidenzia la necessità

  • di una più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole
  • della previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione.

Riguardo al primo punto la definizione “del numero e della denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole” deve necessariamente coordinarsi e conciliarsi con la previsione, proposta nello schema di decreto sul reclutamento del personale, dei “settori artistico-disciplinari”, previsti dall’art. 3-quinquies inserito dalla legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1 nel decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180.