AFAM: fondo di istituto 2021-2024, firmato definitivamente il contratto integrativo nazionale
Un documento innovativo che amplia il ruolo della contrattazione di istituto. La nostra scheda di lettura.
Il 29 luglio 2022 è stato definitivamente sottoscritto tra il Ministero dell’Università e della Ricerca e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL “Istruzione e Ricerca” (FLC CGIL, CISL – Federazione Università, UIL Scuola – RUA, Gilda-Unams, CONFSAL-SNALS) il contratto collettivo integrativo nazionale sul Fondo di istituto per il triennio 2021-2024 delle istituzioni AFAM.
Il testo è identico alla preintesa sottoscritta il 1° febbraio 2022 avendo avuto parere totalmente positivo da parte del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica.
Il testo del CCNI
Di seguito la sintesi dei contenuti.
Indice cliccabile
- Oggetto della preintesa e norme contrattuali di riferimento
- Disposizioni di carattere generale
- Costituzione del fondo di istituto
- Ripartizione delle risorse di natura contrattuale tra istituti
- Fondo sulla valorizzazione professionale
- Contrattazione di istituto
Disposizioni di carattere generale
Fondi contrattuali
Fondi per la didattica aggiuntiva
Fondi derivanti da altre attività progettuali (in particolare fondi europei)
Conto terzi
Oggetto della preintesa e norme contrattuali di riferimento
1) CCNL “Istruzione e ricerca” art. 97 comma 3 lettera a2)
3. Sono oggetto di contrattazione integrativa a livello nazionale:
“a2) i criteri generali di ripartizione del Fondo di cui all’art. 72 del CCNL del 16/2/2005 tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista”
2) Art. 72 del CCNL afam 16 febbraio 2005
Il comma 1 stabilisce che il fondo d’istituto è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, amministrativo e tecnico per sostenere il processo di autonomia, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione dell’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio.
Il comma 2 fa riferimento alla quantificazione delle risorse contrattuale per il Fondo di Istituto
Il comma 3 precisa che il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.
Disposizioni di carattere generale
Durata del contratto
Il contratto ha durata triennale ossia dall’a.a. 2021/2022 all’a.a. 2023/2024
CCNI e CCNL 2019-21
Nel caso in cui una o più disposizioni siano incompatibili con il prossimo CCNL, si procede a una nuova contrattazione con riferimento al primo anno accademico utile.
Interpretazione autentica del contratto
Nel caso di controversie sull’interpretazione del CCNI, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
L’eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto
Revisione del contratto
Con riferimento agli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024, si procede a revisione del contratto laddove richiesto da una delle due parti contraenti.
Proroga o disdetta del contratto
Il contratto è tacitamente prorogato anche per gli anni successivi all’a.a. 2023/24 se entro il 30 settembre antecedente l’inizio dell’a.a. non perviene disdetta da una delle parti contraenti
Requisiti per la revisione o la disdetta del CCNI
La disdetta o la richiesta di revisione deve essere presentata per la parte sindacale che rappresentano almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
Aggiornamento annuale
I criteri di riparto delle risorse di natura contrattuale possono essere oggetto di aggiornamento annuale da avviarsi entro 20 giorni su istanza di una o più parti contraenti.
Costituzione del fondo di istituto
A. Le risorse di origine contrattuale finalizzate ad alimentare il fondo di istituto sono costituite
- dai fondi definiti dall’art. 17 del CCNL quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 2006/07: € 16.257.392,00 (lordo stato)
- da quota parte delle risorse derivanti dall’ampliamento della dotazione organica di cui al DI 1226/21: € 1.878.330,17 (lordo Stato)
- da quota parte delle risorse in esito all’attuazione dei processi di statizzazione di cui all’art. 22-bis del DL 50/17
B. Il fondo di istituto è altresì alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.
C. Con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione delle attività e in caso di effettiva necessità, il fondo di può essere integrato con altre risorse di bilancio, per far fronte a maggiori esigenze didattiche, progettuali, di produzione e ricerca, di natura amministrativa.
Ripartizione delle risorse di natura contrattuale tra istituti
Le risorse di natura contrattuale sono assegnate alle istituzioni in relazione alla consistenza organica.
Fondo sulla valorizzazione professionale
I criteri di ripartizione degli 8,5 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 309 della Legge 234/21) per la valorizzazione del personale saranno definiti con successivo accordo.
Contrattazione di istituto
Disposizioni di carattere generale
La parte pubblica
L’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale (art. 7 comma 4 del CCNL “Istruzione e Ricerca”)
Il presidente della delegazione ha potere di firma del contratto (art. 7 comma 8 ultimo periodo del CCNL “Istruzione e Ricerca”).
Esercizio dell’attività sindacale
Le RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative partecipanti alla contrattazione d’istituto hanno titolo ad acquisire la documentazione utile ai fini dell’esercizio dell’attività sindacale nell’istituzione, ivi compresi
- i verbali degli organi,
- i verbali dei revisori dei conti,
- i documenti di programmazione didattica e amministrativa
- il piano delle attività del personale tecnico-amministrativo.
Resta fermo l’obbligo di tempestiva pubblicazione di tali documenti sul sito internet di ciascuna istituzione.
Alle RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative è consentito di utilizzare le mailing list istituzionali per inviare comunicazioni di carattere sindacale ai lavoratori.
Trasparenza sui compensi
Tutti i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono oggetto di analitica informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto.
Tempistica
In quanto fondamentale strumento per la programmazione delle attività accademiche, la contrattazione integrativa di istituto dovrà concludersi entro e non oltre il 15 gennaio dell’anno accademico di riferimento.
Il contratto può essere sottoscritto tenendo conto delle risorse assegnate all’istituzione per l’anno accademico precedente a quello di riferimento.
Riunioni di contrattazione
Agli incontri è consentita la partecipazione anche in modalità telematica.
Lettera di incarico
Qualsiasi incarico deve essere attribuito con apposita lettera di incarico motivata
I. Vincoli nella ripartizione delle risorse contrattuali
Al personale tecnico-amministrativo deve essere destinato una quota parte del fondo di natura contrattuale non inferiore al 25%.
II. Criteri di retribuzione degli incarichi e delle attività
Docenti
a) Massimali
Per incarichi e funzioni sono previste specifiche indennità annue complessive, per importi non superiori a € 8.500,00 pro-capite.
In sede di contrattazione integrativa d’istituto i predetti importi possono essere aumentati nella misura massima del 15%.
Tale limite, eventualmente incrementato, si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.
b) Criteri di assegnazione degli incarichi
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento modalità e le procedure per l’attribuzione di funzioni di coordinamento
- delle attività didattiche
- di progetti di ricerca e di produzione artistica
- delle varie attività anche di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell’istituzione
c) Regolamento
Nell’elaborazione del Regolamento occorre rispettare i seguenti vincoli
- il coordinamento delle attività didattiche è affidato, ove presenti, ai responsabili delle strutture didattiche di cui al d.P.R. 212/2005 e relative articolazioni ivi previste
- il coordinamento di ciascun progetto di ricerca e di produzione artistica è affidato al/i docente/i proponente/i il progetto medesimo, ove presente/i
- per altre funzioni la procedura dovrà essere comunque aperta alla partecipazione di tutti i docenti dell’istituzione, nell’ambito dei regolamenti e della programmazione approvata dal Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione.
Personale TA appartenente alle aree 1, 2 e 3
a) Incarichi
Per il personale coadiutore (area 1), assistente (area 2) e collaboratore (area 3) possono essere previsti compensi
- per incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative,
- per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno e/o responsabilità o comportanti rischio o disagio,
svolti durante l’orario di obbligo
Il compenso massimo è pari a €. 4.000,00 pro-capite.
La contrattazione integrativa d’istituto può incrementare tale importo nella misura massima del 15%.
Tale limite, eventualmente incrementato, si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi
Per gli incarichi di coordinamento, il compenso da erogare in misura forfettaria non può essere inferiore a euro 500 per il personale dell’Area 1, e non inferiore a 1.000 per l’Area 2 e 3.
b) Indennità orarie per le prestazioni aggiuntive
Le prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:
- area 3 € 19
- area 2 € 18
- area 1 € 16
La contrattazione integrativa di Istituto potrà̀ definire importi maggiori in relazioni ad attività̀ che si svolgono in orari notturni e/o festivi, in misura non superiore al 25%.
Le prestazioni orarie aggiuntive non potranno essere retribuite se non certificate mediante l’adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.
Personale EP
EP/2 Direttore Amministrativo
Al personale EP che svolge le funzioni di Direttore Amministrativo è attribuita una indennità di amministrazione pari a € 7.500,00.
Tale indennità è incrementata del 10% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore a 50 unità e di un ulteriore 10%, fino ad un massimo del 50%, per ogni 20 unità oltre le 80.
Nel caso di incarico ad interim presso altra istituzione è attribuita un’indennità pari al 70% di quella prevista per il titolare.
Tale indennità è omnicomprensiva e non è cumulabile con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività̀ svolte per altre attività progettuali (in particolare fondi europei) o per il conto terzi
EP/1 Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, Direttore di biblioteca
Al personale EP/1 è attribuita una indennità di amministrazione pari a € 5.000,00.
Tale indennità è incrementata del 10% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore a 50 unità e di un ulteriore 10%, fino ad un massimo del 50%, per ogni 20 unità oltre le 80.
Nel caso di incarico ad interim presso altra istituzione è attribuita un’indennità pari al 70% di quella prevista per il titolare.
Tale indennità è omnicomprensiva e non è cumulabile con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per altre attività progettuali (in particolare fondi europei) o per il conto terzi.
Fondi per la didattica aggiuntiva
Tutta la materia passa dal Regolamento a contrattazione
a) Stanziamenti
Le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione.
Tali risorse
- confluiscono nelle risorse di cui all’art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005,
- non sono assoggettati al limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
- non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d’istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
b) Criteri di retribuzione
Gli incarichi di didattica aggiuntiva sono sempre retribuiti.
Le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, sono definite in sede di contrattazione integrativa sulla base della programmazione didattica e delle risorse disponibili da definire in via preliminare.
Ciascun docente può effettuare non più di 150 ore annue di didattica aggiuntiva.
Questo limite può essere superato solo in via straordinaria e per un periodo limitato, per far fronte ad eventuali esigenze didattiche dovute alla temporanea mancata copertura della cattedra.
La contrattazione integrativa di istituto può prevedere limiti inferiori.
Il compenso orario è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto e comunque non può essere inferiore a € 50,00 lordo dipendente
Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell’orario d’obbligo, da parte del docente incaricato
c) Disciplina fiscale e previdenziale
Ai compensi per la didattica aggiuntiva si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le attività a carico dei fondi di origine contrattuale.
Fondi derivanti da altre attività progettuali (in particolare fondi europei)
Per attività progettuali per cui l’istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate, la contrattazione integrativa d’istituto può prevedere indennità annue complessive, laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, cui si può far fronte con le risorse di bilancio corrispondenti alle relative entrate.
Tali risorse
- confluiscono nelle risorse di cui all’art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005,
- non sono assoggettati al limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
- non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d’istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
Ai compensi per altre attività progettuali si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le attività a carico dei fondi di origine contrattuale.
Docenti
Gli incarichi
- devono essere effettuati oltre l’orario di obbligo
- non devono essere stati retribuiti con altri fondi
- possono essere superiori ai massimali previsti per i fondi contrattuali
Personale TA (aree 1, 2 e 3 e EP)
Gli incarichi
- devono essere effettuati oltre l’orario di obbligo
- non devono essere stati retribuiti con altri fondi
- possono essere superiori ai massimali previsti per i fondi contrattuali
Tali incarichi non potranno essere retribuiti se non certificati mediante l’adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.
a) Disposizioni di carattere generale
Per le attività svolte dietro corrispettivo per conto di soggetti pubblici o privati possono essere erogati compensi aggiuntivi a favore del personale che partecipa ai relativi progetti.
Tali risorse
- confluiscono nelle risorse di cui all’art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005,
- non sono assoggettati al limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
- non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d’istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto
Una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività̀ conto terzi deve affluire nel bilancio dell’Istituzione
Le attività “conto terzi” non possono dare luogo all’erogazione di crediti formativi accademici a soggetti che non siano iscritti a corsi ordinamentali AFAM.
Ai compensi per il conto terzi si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le attività a carico dei fondi di origine contrattuale.
b) Criteri di retribuzione
I criteri generali per l’erogazione dei compensi al personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto o convenzione, sono definiti in sede di contrattazione di istituto.
La contrattazione di istituto potrà fissare un limite massimo di corresponsione dei compensi tra attività conto terzi e attività derivanti dal fondo di istituto.
L’accordo dovrà essere pubblicato sul sito dell’istituzione.
c) Regolamento conto terzi
Sulla base dell’accordo in sede di contrattazione integrativa di istituto, il Consiglio di Amministrazione delibera uno specifico regolamento sulle modalità, le procedure, le tipologie delle attività̀, i criteri e i limiti per l’assegnazione degli incarichi e l’erogazione dei compensi al personale coinvolto.
Il Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito dell’istituzione.
d) Vincoli per l’attribuzione degli incarichi e dei compensi
Le attività “conto terzi” possono dare luogo a erogazione di compensi al personale tecnico-amministrativo e al personale docente solo se relative a prestazioni rese al di fuori dell’orario d’obbligo e non già retribuite con altri fondi.
Servizi e comunicazioni
I bandi in Gazzetta Ufficiale
I più letti
- Sciopero generale 29 novembre: si fermano anche i settori della conoscenza
- PNRR: notizie e provvedimenti
- Autonomia differenziata: la Corte costituzionale si pronuncia a salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione
- Istruzione e Ricerca, FLC CGIL: grande adesione allo sciopero generale, i primi dati
Lettori e CEL: iscriviti alla mailing list
Partecipa al gruppo di discussione dei Lettori e CEL, invia una email a lettori+subscribe@flcgil.it