AFAM: entro oggi 5 maggio le istituzioni statali devono presentare istanze di accreditamento di nuove sedi decentrate
Per le sedi decentrate già attivate in assenza di autorizzazione sulla base di una specifica disposizione normativa sarà possibile presentare istanza anche nel periodo 1° dicembre 2022 – 15 gennaio 2023.
Scadono oggi 5 maggio 2022 i termini per la presentazione delle istanze relative alla autorizzazione di una nuova sede decentrata da parte delle Istituzioni AFAM statali.
Come è noto il decreto legge governance PNRR (DL 77/21, art. 64-bis comma 8) prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, previo parere favorevole dell’ANVUR, le istituzioni AFAM statali possono essere autorizzate a istituire corsi di studio in sedi diverse dalla loro sede legale e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
A tal fine entro novanta giorni con il citato decreto del MUR, di natura non regolamentare, su proposta dell’ANVUR, ferme restando le dotazioni organiche dell’Istituzione, sono definiti
- le procedure per l’autorizzazione di tali corsi
- i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie
- i requisiti di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate.
In applicazione di tale disposizione sono stati emanati i seguenti provvedimenti
- il Decreto Ministeriale 1214 del 28 ottobre 2021 “Procedure e requisiti per l’istituzione di corsi di studio da parte delle Istituzioni AFAM statali in sedi decentrate” (registrato dalla Corte dei Conti il 7 dicembre 2021)
- la nota ministeriale 16938 del 13 dicembre 2021 di trasmissione del DM
- la nota ministeriale 4699 del 4 aprile 2022 che forniva le Indicazioni operative per la presentazione di istanze di autorizzazione sedi decentrate, alla quale sono allegate le “Linee guida per l’accreditamento iniziale di corsi di diploma accademico presso sedi decentrate di Istituzioni AFAM statali” approvate dall’ANVUR il 1° marzo 2022.
Riguardo alle istituzioni AFAM statali con sedi decentrate eventualmente già attivate in assenza di autorizzazione sulla base di una specifica disposizione normativa, il DL 77/21 prevedeva che la richiesta di autorizzazione poteva essere presentata entro 12 mesi dall’adozione del DM. Pertanto tali istituzioni possono presentare istanza entro il 5 maggio 2022 oppure dal 1° dicembre 2022 al 15 gennaio 2023. Le istituzioni statali che non ottengono l’autorizzazione, a decorrere dall’a.a. 2023/24, assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime Istituzioni ovvero presso altra Istituzione. Al termine del periodo sopra indicato, i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
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