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AFAM: entro il 15 gennaio le istituzioni devono presentare le istanze per il riconoscimento delle sedi decentrate

Eventuali titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non avranno alcun valore legale.

09/12/2022
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Dal 1° dicembre 2022 e fino al 15 gennaio 2023 le Istituzioni AFAM statali potranno presentare le istanze relative alla autorizzazione di una nuova sede decentrata. Lo stabilisce la nota 14434 del 29 novembre 2022.

Come è noto il decreto legge governance PNRR (DL 77/21, art. 64-bis comma 8) prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, previo parere favorevole dell’ANVUR, le istituzioni AFAM statali possono essere autorizzate a istituire corsi di studio in sedi diverse dalla loro sede legale e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con il citato decreto del MUR, di natura non regolamentare, su proposta dell’ANVUR, ferme restando le dotazioni organiche dell’Istituzione, sono definiti

  • le procedure per l’autorizzazione di tali corsi
  • requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie
  • requisiti di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate.

In applicazione di tale disposizione è stato emanato il Decreto Ministeriale 1214 del 28 ottobre 2021 “Procedure e requisiti per l’istituzione di corsi di studio da parte delle Istituzioni AFAM statali in sedi decentrate” 

L’istanza riguarda sia l’attivazione di nuove sedi decentrate che quelle eventualmente già attivate precedentemente al dm 1214/2021 in assenza di autorizzazione ministeriale.

In quest’ultimo caso, qualora per tali sedi non venga presentata istanza entro il 15 gennaio 2023, oppure qualora all’esito della valutazione di tale istanza venga adottato un provvedimento di diniego, non sarà possibile procedere a nuove immatricolazioni a decorrere dell’a.a. 2023/2024.  Le Istituzioni dovranno assicurare agli studenti già iscritti il completamento dei corsi presso la propria sede legale ovvero presso un’altra istituzione, con riconoscimento dei crediti dagli stessi acquisiti in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.P.R. 212/2005.

A decorrere dallo stesso anno accademico 2023/2024, eventuali titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non avranno alcun valore legale.

Allegate alla nota ministeriale vi sono le Indicazioni operative per la presentazione di istanze di autorizzazione sedi decentrate