AFAM: gli emendamenti della FLC CGIL al decreto “Cura Italia”
Le richieste riguardano la situazione emergenziale. Occorre un provvedimento complessivo che fornisca regole certe.
La situazione emergenziale determinata dalla pandemia per COVID-19 avrà, probabilmente, tempi più lunghi rispetto a quelli preventivati e una durata imprevedibile. Appare con tutta evidenza come tale situazione non possa più essere affrontata con provvedimenti episodici, ma necessita di un quadro normativo unitario e nazionale nel quale collocare gli interventi e le azioni delle singole istituzioni della conoscenza e, nello specifico, di quelle AFAM. Per raggiungere questo obiettivo la FLC CGIL è impegnata in prima linea.
Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Nei giorni scorsi è stato emanato un ulteriore decreto legge definito “Cura Italia” (DL 18/2020) nella quale sono previsti anche alcuni interventi relativi all’alta formazione artistica e musicale. La FLC CGIL ha presentato alcuni emendamenti per affrontare alcune situazioni più critiche. In particolare gli emendamenti proposti sono finalizzati
- ad evitare la richiesta di ulteriori contributi agli studenti per l’eventuale ritardo nel completamento delle attività formative dell’anno accademico di riferimento
- a consentire con norma primaria l’assunzione con contratto a tempo determinato, prioritariamente su posti liberi e/o vacanti, di docenti e personale TA a fronte di contenziosi che si stanno sviluppando nelle istituzioni e di difficoltà con le Ragionerie territoriali dello Stato
- ad applicare anche per i docenti con contratti di collaborazione che operano su percorsi ordinamentali, l’applicazione delle disposizioni in tema di sospensione della frequenza, dei docenti con contratto a tempo determinato e indeterminato.
Testo emendamenti AFAM proposti dalla FLC CGIL
Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
All’art. 101 dopo il comma 7 aggiungere i seguenti
7-bis. Nelle istituzioni afam il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche che determina un ritardo nelle carriere degli studenti, costituisce un prolungamento della normale durata dell’anno accademico di riferimento e non può comportare in alcun modo la richiesta da parte delle medesime istituzioni, di ulteriori contributi e tasse.
7-ter. Nelle istituzioni afam durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, sono conferiti gli incarichi di supplenza per docenti e personale tecnico amministrativo la cui prestazione di lavoro si svolgerà secondo le modalità definite per i lavoratori già in servizio.
7-quater. Nelle istituzioni afam durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le disposizioni previste per i docenti a tempo indeterminato e determinato si applicano anche ai docenti con contratti di insegnamento di cui all’art. 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
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