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AFAM: gli emendamenti della FLC CGIL al decreto “Cura Italia”

Le richieste riguardano la situazione emergenziale. Occorre un provvedimento complessivo che fornisca regole certe.

28/03/2020
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La situazione emergenziale determinata dalla pandemia per COVID-19 avrà, probabilmente, tempi più lunghi rispetto a quelli preventivati e una durata imprevedibile. Appare con tutta evidenza come tale situazione non possa più essere affrontata con provvedimenti episodici, ma necessita di un quadro normativo unitario e nazionale nel quale collocare gli interventi e le azioni delle singole istituzioni della conoscenza e, nello specifico, di quelle AFAM. Per raggiungere questo obiettivo la FLC CGIL è impegnata in prima linea.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Nei giorni scorsi è stato emanato un ulteriore decreto legge definito “Cura Italia” (DL 18/2020) nella quale sono previsti anche alcuni interventi relativi all’alta formazione artistica e musicale. La FLC CGIL ha presentato alcuni emendamenti per affrontare alcune situazioni più critiche. In particolare gli emendamenti proposti sono finalizzati

  • ad evitare la richiesta di ulteriori contributi agli studenti per l’eventuale ritardo nel completamento delle attività formative dell’anno accademico di riferimento
  • a consentire con norma primaria l’assunzione con contratto a tempo determinato, prioritariamente su posti liberi e/o vacanti, di docenti e personale TA a fronte di contenziosi che si stanno sviluppando nelle istituzioni e di difficoltà con le Ragionerie territoriali dello Stato
  • ad applicare anche per i docenti con contratti di collaborazione che operano su percorsi ordinamentali, l’applicazione delle disposizioni in tema di sospensione della frequenza, dei docenti con contratto a tempo determinato e indeterminato.

Testo emendamenti AFAM proposti dalla FLC CGIL

Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

All’art. 101 dopo il comma 7 aggiungere i seguenti

7-bis. Nelle istituzioni afam il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche che determina un ritardo nelle carriere degli studenti, costituisce un prolungamento della normale durata dell’anno accademico di riferimento e non può comportare in alcun modo la richiesta da parte delle medesime istituzioni, di ulteriori contributi e tasse.

7-ter. Nelle istituzioni afam durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, sono conferiti gli incarichi di supplenza per docenti e personale tecnico amministrativo la cui prestazione di lavoro si svolgerà secondo le modalità definite per i lavoratori già in servizio.

7-quater. Nelle istituzioni afam durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le disposizioni previste per i docenti a tempo indeterminato e determinato si applicano anche ai docenti con contratti di insegnamento di cui all’art. 1 comma 284 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.