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AFAM, docenti: chiarimenti sulla possibilità di permanenza in servizio fino a 70 anni

Gli interessati potranno presentare specifica domanda, senza pregiudicare la possibilità di pensionamento negli anni accademici successivi, prima del raggiungimento dei 70 anni.

18/01/2023
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Con la nota 120 del 9 gennaio 2022 il MUR ha fornito le indicazioni operative relative alla cessazione dal servizio del personale delle istituzioni AFAM a far data dall’anno accademico 2023/2024. Leggi la notizia.
Tra l’altro la nota introduce quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 228/21: “A decorrere dall’anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell’anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età”.

A seguito di una nostra specifica richiesta, la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR, ha specificato alle organizzazioni sindacali e alle Istituzioni AFAM che tale possibilità è garantita a domanda dell’interessato di ruolo a prescindere dall’anzianità contributiva e non sarà ostativa di una eventuale domanda di cessazione ai fini del pensionamento negli anni accademici successivi, anche prima del raggiungimento dei 70 anni di età. Scarica la nota 488 del 16 gennaio 2022.

I termini e le modalità della richiesta saranno annualmente indicate, alla pari di ogni altro docente che matura i requisiti per il pensionamento.
In assenza di istanza di cessazione, la domanda di permanenza in servizio già presentata continuerà ad avere effetto fino al compimento del settantesimo anno. La nota riporta, a titolo esemplificativo, alcune casistiche utili a offrire ulteriore chiarezza.

Le sedi della FLC CGIL sono a disposizione con la consueta competenza per i chiarimenti relativi ai singoli casi.