AFAM: accreditate le risorse per l’adeguamento della parte variabile della retribuzione di posizione delle Elevate Qualificazioni
In applicazione del CCNL Istruzione e Ricerca e del CCNI del 4 aprile 2024. Inviato anche il conguaglio a partire dal 19 gennaio 2024. Quantificata finalmente la quota mensile dell’indennità.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca con decreto dirigenziale 8866 del 20 giugno 2024 ha accreditato alle istituzioni le risorse necessarie per l’adeguamento dell’indennità di amministrazione parte variabile delle Elevate Qualificazioni (EQ).
Come è noto ai sensi del verbale di confronto del 26 gennaio 2024, gli incarichi EQ sono graduati in base
- All’organico dell’istituzione che conferisce l’incarico
- Alla complessità dell’incarico conferito
Riguardo al primo punto, gli organici sono suddivisi in cinque categorie determinate in base alla consistenza complessiva.
Riguardo al secondo punto gli incarichi sono suddivisi in tre categorie.
Sulla base dell’incrocio delle cinque categorie di organico e dei tre livelli di complessità, il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale per il triennio accademico 2024-2027 sul fondo di istituto, ha individuato quindici diverse indennità che vanno
- da un minimo da 10 mila euro ad un massimo di 15 mila euro per gli incarichi di alta complessità
- da un minimo di 7.500 euro a un massimo di 11 mila euro per gli incarichi di media complessità
- da un minimo di 5 mila euro a un massimo di 7 mila euro per gli incarichi di bassa complessità
Poiché le indennità decorrono dalla data di sottoscrizione del CCNL 18 gennaio 2024 si è reso necessario accreditare specifiche risorse pari € 119.547,00 per l’adeguamento delle indennità.
Le modalità di calcolo dell’adeguamento e del conguaglio sono specificate nella nota ministeriale 8969 del 24 giugno 2024.
In particolare, al fine di garantire una omogena e corretta applicazione delle disposizioni contrattuali
- la Tabella 1 indica l’assegnazione finale per ciascuna istituzione che tiene conto anche di eventuali ulteriori fondi destinati al personale EQ che ricopra incarichi ad interim oppure al personale EQ in particolari posizioni di stato ai sensi dell’art.62 del CCNL 16 febbraio 2005 e dell’art. art.12 comma 3 del CCNI 4 aprile 2024.
- la Tabella 2 riporta i conteggi effettuati per ciascuna categoria di personale EQ presente nelle istituzioni, tenendo conto degli incarichi e della numerosità dell’organico. I conteggi relativi ai ratei riportati nella Tabella 2 sono relativi al solo EQ titolare.
Ricordiamo che l’indennità complessiva (definita dal CCNL) è aumentata per ciascun profilo e per ogni singola posizione: gli eventuali decrementi della quota variabile (oggetto di assegnazione ministeriale) sono compensati dall’incremento della quota fissa erogata mensilmente nel cedolino.
Le economie derivanti dal mancato utilizzo dei fondi relativi alle indennità EQ sono vincolate a tale scopo e non possono confluire (neppure in sede di riassegnazione negli esercizi successivi) nel fondo d’istituto oggetto di contrattazione decentrata.
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