
Trattenimento in servizio fino al 70° anno di età
Con nota prot.190/Seg. del 26 agosto, il Miur ha trasmesso alle Direzioni Regionali il parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica, richiesto dallo stesso ministero, circa l’applicabilità delle nuove norme sul trattenimento in servizio fino al 70° anno di età al personale della scuola fin dall’anno scolastico 2004-05.


Con nota prot.190/Seg. del 26 agosto, il Miur ha trasmesso alle Direzioni Regionali il parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica, richiesto dallo stesso ministero, circa l’applicabilità delle nuove norme sul trattenimento in servizio fino al 70° anno di età al personale della scuola fin dall’anno scolastico 2004-05.
Ricordiamo che questa possibilità, che deve considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alle forme di trattenimento in servizio già previste, è stata introdotta dall’articolo 1-quater della L.186, approvata il 27 luglio 2004, che ha convertito in legge il D.L. 136/04.
Nella sua nota la Funzione Pubblica chiarisce che la legge si applica immediatamente anche al personale della scuola, purché ne abbia fatto richiesta nel breve tempo intercorso tra la sua applicazione e il 31 agosto, giorno antecedente l’inizio del nuovo anno scolastico.
Interpreta inoltre il richiamo contenuto nella legge alla necessità che le amministrazioni tengano conto della riduzione programmata degli organici precisando il numero dei posti utilizzati per questo istituto va decurtato da quello destinato alle immissioni in ruolo.
Sostanzialmente, più che di trattenimento, si dovrebbe parlare di una nuova tipologia di riammissione in servizio caratterizzata dalla discrezionalità dell’amministrazione e da un trattamento economico e previdenziale in linea con l’impostazione della delega previdenziale.
I periodi di servizio in questione, infatti, non sono assoggettati a contribuzione e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini pensionistici.
E’ probabile che i tempi ristretti abbiano fatto si che sia stato presentato un numero molto esiguo di domande.
Ce lo auguriamo, nell’interesse dei precari.
In ogni caso, se i chiarimenti della Funzione Pubblica possono consentire di risolvere nell’immediato i problemi posti da qualche caso isolato, per il futuro il Miur dovrebbe preoccuparsi di predisporre disposizioni organizzative più puntuali.
Roma, 1 settembre 2004
Servizi e comunicazioni
Il futuro comincia ogni mattina alle 8.00
I più letti
-
Mobilità scuola 2025/2026 personale docente, educativo e ATA
-
Conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie: pubblicato il decreto ministeriale
-
12 marzo 2025 assemblea nazionale docenti precari: assunzioni, concorsi PNRR, GPS, percorsi abilitanti e le ultime novità sul sostegno
-
Scuola e contratto: aumenti di stipendio, diritti, valore e qualità del lavoro
-
Personale ATA: revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 1789 del 14 marzo 2025 - Proroga predisposizione e approvazione conto consuntivo 2024
- Note ministeriali Nota 3382 del 12 marzo 2025 - Indicazioni operative transito in diverso settore artistico-disciplinare (docenti di ruolo)
- Note ministeriali Nota ministeriale 5479 del 11 marzo 2025 - Accreditamento corsi diploma accademico primo e secondo livello e corsi master aa 2025 2026
- Decreti direttoriali Decreto Direttoriale 205 del 06 marzo 2025 - Definizione profili disciplinari nuovi settori artistico-disciplinari AFAM
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici