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Testo del contratto mobilità estero

Le parti concordano, nel proseguimento delle trattative per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Estero

16/06/2000
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Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE

Le parti concordano, nel proseguimento delle trattative per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Estero, previsto dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 24 febbraio 2000 e al fine di assicurare l’urgente definizione di alcuni istituti contrattuali riferiti ciascuno ad una specifica materia e validi per la durata del CCNL – Comparto Scuola – del 26 maggio 1999 e del relativo CCNI del 31 agosto 1999, in prima applicazione e in via transitoria,

il presente

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

che disciplina, secondo le disposizioni contenute nell’art. 6 dell’Accordo successivo al CCNL/95, sottoscritto l’11.12.1996 e nell’art. 4 del CCNL/99, per l’anno scolastico 2000/2001, la mobilità del personale della scuola direttivo, docente, lettori ed a.t.a. in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero compresi i Corsi ex art.636 D.L.vo 297/94 e le Scuole Europee, nonché presso le istituzioni accademiche straniere.

L’anno 2000, nel giorno 20 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, in sede di contrattazione integrativa la delegazione di parte pubblica, di cui al D.M. n. 3024 del 28 marzo 2000, e quella di parte sindacale costituite ai sensi dell’art.9 del CCNL 26 maggio 1999, come richiamato dall’art.11 della sequenza contrattuale sottoscritta il 24 febbraio 2000

concordano

Art.1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1) Il presente contratto integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni e iniziative scolastiche italiane e straniere all'estero, nonché le Scuole Europee e le istituzioni accademiche straniere.

2) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

3) Tutte le operazioni di cui al presente contratto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre/31 agosto).

4) Con apposita Circolare vengono diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché i termini di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.

5) Le annesse tabelle, di cui agli allegati A e B, sono parte integrante del presente contratto.

Art.2 - Disponibilità per i trasferimenti e termine delle operazioni

1) Sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti di contingente vacanti all’inizio di ogni anno scolastico, ivi compresi quelli di nuova istituzione.

A tal fine sarà cura dell’Amministrazione comunicare in tempi utili per la presentazione della domanda di trasferimento, l’elenco dei posti vacanti e disponibili di cui al precedente comma.

2) Non sono considerati disponibili, per i trasferimenti, i posti che si rendano eventualmente vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti. Su detti posti saranno effettuate le nuove destinazioni per l’A.S. 2000/2001.

Art.3 - Trasferimenti d'ufficio e a domanda presso le istituzioni scolastiche

1) I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede e quelli a domanda avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o altra tipologia, ovvero da corsi a scuole e viceversa, e delle scuole europee alle condizioni previste dai successivi articoli 6 e 7, nonché nell’ambito delle istituzioni accademiche straniere, della stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex art.640, D.L.vo 297/94 e ex art. 5 dell'Accordo successivo al CCNL/95 sottoscritto l'11.12.96.

2) I movimenti da e per le Scuole Europee sono disciplinati dal successivo art.6.

3) I movimenti del personale in servizio presso le Università straniere quale lettore, sono disciplinati dai successivi artt. 8 e 9.

4) Può presentare domanda di trasferimento, il personale scolastico che si trovi almeno nel secondo anno scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare servizio almeno due anni scolastici di servizio nella nuova sede. Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei due anni scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell'anno scolastico metropolitano cui si riferisce il provvedimento di destinazione all'estero.

In deroga a quanto sopra è consentita la presentazione della domanda di trasferimento al personale per il quale l’Amministrazione non ha effettuato, per contenzioso in atto, il trasferimento già concesso.

5) Il trasferimento d'ufficio per perdita di posto, non interrompe la continuità del servizio.

6) L'attribuzione delle sedi di trasferimento sia d’ufficio che a domanda, avviene sulla base del punteggio assegnato in conformità delle relative tabelle, Allegati A e B, fatto salvo quanto riportato nei successivi artt. 8 e 9 per il personale in servizio all'estero come lettore presso Università straniere.

Art.4 - Precedenze

1) Il personale non vedente (Legge 120/91) ovvero in situazione di handicap (art. 21, Legge 104/92) ha la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento. Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

2) Il personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate ha la precedenza assoluta nei trasferimenti a domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente e da quanto riportato nei successivi artt. 8 e 9 per i lettori.

3) Nel caso in cui a seguito di modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di cui alla lettera d) - ANZIANITA' DI SERVIZIO - della tabella allegata, relativamente al periodo in cui la sede era considerata particolarmente disagiata.

Art.5 - Individuazione perdenti posto

1) A seguito di soppressione di posto, nell'ambito delle revisioni annuali del contingente di cui agli artt. 639, 2° comma, e 640 2° comma del D.L.vo 297/94, sarà individuato presso le sedi interessate il personale considerato come perdente posto per l'anno scolastico successivo, con riferimento allo specifico insegnamento prestato nella scuola o Circoscrizione Consolare per i corsi, mediante apposita graduatoria formulata dal Capo d'Istituto ovvero, ove non sia presente detto personale di ruolo, dal Console, secondo la specifica tabella dei punteggi (Allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica o del Consolato e avverso il punteggio attribuito gli interessati potranno proporre, entro 10 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all’autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi cinque giorni.

2) Il personale di cui al precedente art. 4, comma 1, non deve essere inserito nella graduatoria di cui al precedente comma, a meno che la contrazione di posti non sia tale da rendere strettamente necessario il coinvolgimento.

3) E' individuato come perdente posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore punteggio.

4) Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.

Art.6 – Movimenti da e per le Scuole Europee

1) Per il personale destinato presso le Scuole Europee il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede è effettuato solo su posti disponibili presso altre Scuole Europee. Qualora non vi fossero posti vacanti nelle Scuole Europee, il trasferimento ad istituzione di altra tipologia è disposto, a condizione che il personale si trovi nel quinquennio iniziale di permanenza all'estero. In tal caso il periodo complessivo di permanenza in servizio all'estero non può superare il settennio previsto dall'art.643, D.L.vo 297/94.

2) Con le medesime condizioni e modalità di cui al precedente punto 1 comma 1 sono disposti i trasferimenti a domanda.

3) Le precedenze e i benefici di cui all’art. 4 - comma 1 - e all’art.5 - comma 2 - trovano pari applicazione.

Art.7 - Ordine delle operazioni

1) Le operazioni relative ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede, precedono quelle per i trasferimenti a domanda e sono disposte secondo il seguente ordine:

trasferimenti d’ufficio del personale perdente posto ai sensi del precedente art. 5;
trasferimento d’ufficio del personale destinatario di un provvedimento di incompatibilità a permanere nella stessa sede;
trasferimenti a domanda.
2) I trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto, del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane e straniere, compresi i corsi ex art. 636 del T. U. n. 297/94, sono disposti anche presso le Scuole Europee, purché l’interessato sia in possesso della relativa idoneità e si trovi nel primo biennio di servizio all’estero. In tal caso l’interessato presterà un periodo di servizio presso la Scuola Europea di un solo quinquennio, nell’ambito del periodo massimo di permanenza all’estero, che resta quello indicato nell’originario provvedimento di destinazione all’estero.

3) I trasferimenti d'ufficio sono disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica interessata.

4) Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro emisfero.

5) La non accettazione del trasferimento d’ufficio, comporta la restituzione ai ruoli metropolitani.

6) ) Le operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine:

a) trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, ovvero da una ad altra Scuola Europea), appartenente alla medesima area linguistica e su sedi dello stesso emisfero;

b) trasferimenti su istituzioni della stessa o altra tipologia (da scuola a corsi e viceversa, ovvero da una ad altra Scuola Europea), appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata conseguita la relativa idoneità, in sedi dello stesso emisfero;

c) trasferimenti su sedi di altro emisfero;

d) per quanto attiene i trasferimenti dei lettori, stante la specificità del loro servizio, è fatto salvo quanto riportato nei successivi articoli 8 e 9.

Art.8 - Lettori di ruolo destinati presso le Università straniere

1) Si premette che le operazioni di trasferimento dei lettori sono condizionate dalla specificità della funzione, che richiede, anche in caso di trasferimento d'ufficio, l'espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche locali. Si richiede, pertanto, al lettore il vincolo di prestare un periodo di servizio continuativo per almeno due anni nella stessa sede.

2) Nel corso delle operazioni di trasferimento, qualora le Autorità Accademiche dell'Università di nuova destinazione non esprimano il gradimento sul curriculum del docente destinato a quella sede, l'Amministrazione inoltrerà il curriculum ad altra sede al momento disponibile, tra quelle a suo tempo richieste dall’interessato, sulle quali non siano già in corso procedure di nomina. Qualora pervenisse un mancato gradimento anche dalle Autorità Accademiche della seconda sede individuata, il lettore non sarà soggetto a mobilità per l'anno accademico di riferimento. Il lettore potrà presentare domanda di trasferimento nell'anno scolastico successivo solo se potrà garantire un biennio di servizio nella nuova sede.

3) Il lettore perdente posto (per soppressione del lettorato o per incompatibilità a permanere nella stessa sede), può presentare domanda di trasferimento pur non avendo maturato il biennio di servizio nella stessa sede. Qualora la domanda venga accolta, detto personale dovrà garantire - nell'ambito del periodo massimo di servizio all'estero - un biennio di servizio presso l'Università di nuova destinazione. Nel caso in cui non venga presentata domanda di trasferimento, o la stessa non possa essere soddisfatta, si procederà al trasferimento d'ufficio con le medesime modalità previste dal punto 3 del precedente art.7.

4) Nel caso di trasferimento d'ufficio, il biennio di permanenza nella sede può essere ridotto ad un anno accademico in relazione al gradimento espresso in tal senso dall'Università di nuova destinazione, sempre nell’ambito del periodo massimo di servizio all’estero, che resta quello indicato nell’originario provvedimento di destinazione all’estero

5) Il trasferimento può essere disposto, in subordine, anche per aree linguistiche diverse, per le quali sia stata conseguita la specifica idoneità.

6) La procedura di trasferimento d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani nei seguenti casi:

indisponibilità di sedi vacanti;
mancato gradimento delle Autorità Accademiche di tre Università.

Art.9 - Ordine delle operazioni di trasferimento dei lettori:

Le operazioni di trasferimento d'ufficio, per soppressione del posto o per incompatibilità a permanere nella stessa sede precedono quelle dei trasferimenti a domanda, e sono disposte secondo il seguente ordine:

1) Trasferimenti d'ufficio del personale, che abbia presentato la domanda di trasferimento, impegnandosi a garantire un biennio di servizio, nell'ambito del proprio periodo massimo di servizio all'estero.

2) Trasferimenti d'ufficio del personale che non abbia presentato domanda di trasferimento o che, pur avendola presentata, non sia stato soddisfatto.

3) Trasferimenti a domanda del personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate.

4) Trasferimenti a domanda.

5) Le domande di trasferimento presentate a norma dei precedenti punti verranno rispettivamente analizzate secondo l’ordine previsto dal precedente art.7 per i trasferimenti a domanda.

Art. 10 – Disposizioni comuni

Nel corso del periodo di destinazione presso le istituzioni scolastiche italiane e straniere, ivi compresi i corsi, le scuole europee e le università straniere, è consentito al personale un solo trasferimento a domanda.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Cons. d'Amb. Giandomenico MAGLIANO (PRESIDENTE) ...............………………………..
(Vice Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale)

Dott.ssa Rossella SCHIETROMA ................……………………….
(Consigliere Ministeriale Aggiunto della D.G. Scambi Culturali, delegato del Ministro della P.I.)

per il Min. Affari Esteri per il Min. Pubblica Istruzione

Cons. d’Amb. Antonino PROVENZANO ……………………………..……….
(Capo Ufficio IV D.G.P.C.C.)

Dr. Bruno PAGNANI ……………............…………………………
(Dirigente responsabile dell’Ufficio III di Gabinetto)

Cons. d’Amb. Faustino TRONI……………………………..……….
(Capo Ufficio I D.G.P.C.C.)

Dr. Giuseppe RAIETA ……………............…………………………
(Consigliere Ministeriale Aggiunto della D.G. del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi)

Cons. di Leg. Giulio MARONGIU……………………………..……….
(Capo Ufficio II D.G.I.E.P.M.)

Dr. Giampaolo PILO ……………............…………………………
(Dirigente Div.I della D.G. del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi)

DELEGAZIONE SINDACALE:

CGIL/SCUOLA – Prof. Mario SIMEONE .… …………………..………………........…..…

CISL/SCUOLA – Dr. Michele LEVICO ……………….........................……………….…

UIL/SCUOLA – Prof. Angelo LUONGO …………………………….....……………….....

SNALS/SCUOLA – Prof.ssa Adele NATALI ………………… …………..…...........……….…

Roma, lì 20 giugno 2000

All.A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO

ANZIANITA' DI SERVIZIO PUNTI

a) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero, escluso l'anno in corso 4

b) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero nella stessa sede di attuale servizio oltre il triennio 2

c) Per il personale attualmente in servizio all'estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio, escluso l'anno in corso 4

d) Per il personale attualmente in servizio all’estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente identificata come ‘’particolarmente disagiata’’, in
aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente disagiata 5

e) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia 2

f) Per ogni anno di servizio pre-ruolo all'estero, riconosciuto e valutato ai fini della carriera 1

g) Per ogni anno di servizio pre - ruolo in Italia riconosciuto e valutato ai fini della carriera 0,50

N.B.: Non viene valutato il servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza.

2

ESIGENZE DI FAMIGLIA

a) Per ricongiungimento al coniuge in servizio presso altra sede estera (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circoscrizione Consolare in cui detto coniuge presta servizio) 12

b) Nel caso di personale senza il coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli minori 12

c) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nella sede richiesta 6

d) Per ogni figlio a carico 2

TITOLI

a) Per l'inclusione nella graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all'estero 3

b) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 3

c) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90(artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso 3
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)

d) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da parte dei collaboratori amministrativi) 12

e) per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l' accesso al ruolodi livello superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i docenti,concorso ispettivo per i dirigenti scolastici) 4

f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali post-universitari previsti dagli Statuti delle Universita' statali o libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito di discipline attualmente insegnate dal docente 5

g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari stranieri ma comunque certificati da competente Autorità consolare italiana) 2
(fino ad un massimo di punti 4)

N.B. - Dei titoli di cui al precedente punto a) e' valutabile uno solo - tutti gli altri titoli sono valutabili solo se conseguiti dopo la destinazione all'estero ovvero non valutati ai fini della suddetta destinazione.

ALL.B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO

ANZIANITA' DI SERVIZIO

PUNTI

a) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero, escluso l'anno in corso 4

b) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero nella stessa sede di attuale servizio 2

c) Per ogni anno di servizio di ruolo all’estero prestato in sede classificata come particolarmente disagiata, escluso l’anno in corso, in aggiunta al punteggio
previsto dalle precedenti lettere a) e b) 5

d) Per il personale che abbia prestato servizio all'estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio, escluso l'anno in corso 4

e) Per il personale attualmente in servizio all'estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente identificata "particolarmente disagiata", in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente disagiata 5

f) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia 2 g) Per ogni anno di servizio pre-ruolo all'estero, riconosciuto e valutato ai fini della carriera 1 h) Per ogni anno di servizio pre-ruolo in Italia riconosciuto o riconoscibile e valutato ai fini della carriera 0,50

N.B.: Non viene valutato il servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza.

ESIGENZE DI FAMIGLIA

PUNTI

a) Per ricongiungimento al coniuge in servizio presso altra sede estera (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circoscrizione Consolare in cui detto coniuge presta servizio) 12

b) Nel caso di personale senza il coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli minori 12

c) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni 4

d) Per ogni figlio di età superiore a sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro 3

e) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 6

N.B. L’età dei figli di cui ai punti c) e d) si intende compiuta entro il 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce il trasferimento.

TITOLI

a) Per l'inclusione nella graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all'estero 3

b) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 3

c) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla

legge n.341/90(artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso 3
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)

d) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da parte dei collaboratori amministrativi) 12

e) per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l' accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i docenti, concorso ispettivo per i dirigenti scolastici) 4

f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali post-universitari previsti dagli Statuti delle Universita' statali o libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito di discipline attualmente insegnate dal docente 5

g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari stranieri ma comunque certificati da competente Autorità consolare italiana) 2
(fino ad un massimo di punti 4)

N.B. - Dei titoli di cui al precedente punto a) e' valutabile uno solo - tutti gli altri titoli sono valutabili solo se conseguiti dopo la destinazione all'estero ovvero non valutati ai fini della suddetta destinazione.

NOTA A VERBALE

Le parti contraenti concordano quanto segue:

1) L’Amministrazione si impegna ad allegare alla circolare di cui al p.4) dell’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo per la mobilità del personale in servizio all’estero:

l’elenco dei posti vacanti e disponibili per l’A.S. 2000/2001, noti alla data di trasmissione della circolare medesima, nonché l’elenco dei posti non disponibili per contenzioso in atto;
l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate;
le modalità di ricorso ai mezzi di tutela.
2) Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, nel quadro delle materie oggetto della contrattazione integrativa prevista dall’art.15 della sequenza contrattuale 24 febbraio 2000, saranno anche definite le modalità di utilizzazione annuale del personale della scuola in servizio all’estero in sedi disattivate e/o non funzionanti per sopraggiunti motivi intervenuti dopo l’inizio dell’anno scolastico.

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